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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Decreto Legge 3 novembre 2005, n. 224
Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura. Non convertito in legge (G.U. n. 2 del 03.01.06).
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi che consentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., di monitorare i fondi «ex RIBS S.p.A.» investiti nelle partecipazioni azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e di controllare tempestivamente il rientro dei finanziamenti in essere, individuando il soggetto pubblico competente, nonchè di consentire il regolare svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


E m a n a il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2,
3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. I.S.A. S.p.A iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. I commi 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.
Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo


1. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal medesimo comma 122.


Art. 3.
Emergenza alimentare in Pakistan


1. Per far fronte allo stato di grave emergenza conseguente al sisma verificatosi in Pakistan, l'AGEA è autorizzata a provvedere al reperimento e trasporto di razioni alimentari da inviare secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri.
2. Le risorse occorrenti per gli interventi di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, sono reperite nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'AGEA per l'anno 2005.


Art. 4.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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