NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavori pubblici - D.P.R.
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Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991
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"Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989."
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 2, comma1, 3, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ed in particolare il punto 25) che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per le attività che provocano ridotto inquinamento atmosferico; Ritenuto necessario dover apportare delle modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali; Ritenuto inoltre di dover individuare e regolamentare le attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, nonché quelle a ridotto inquinamento atmosferico; Ritenuto di dover regolamentare le emissioni diffuse di depositi di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti; Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il presidente della Repubblica emana tutti gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; In conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Decreta É approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni. CAPO I Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989. Art. 1. 1. All'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al punto 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203."; b) il punto 4) é sostituito dal seguente: "4) Per centrali termoelettriche, previste all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione. Per raffinerie di olii minerali si intendono gli impianti di lavorazione e trasformazione e/o deposito di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni o autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 1991, n. 9. Le autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo. Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti sopraindicati."; c) dopo il punto 13) é inserito il seguente: "13-bis) I progetti relativi all'abbattimento delle emissioni di ossido di etilene, nei processi di sterilizzazione dei prodotti biomedicali, potranno tener conto nelle domande dei maggiori tempi e modalità di adeguamento indicati, in relazione alle tecnologie disponibili, dall'Istituto superiore di sanità nel parere del 10 luglio 1991."; d) dopo il punto 13-bis) é inserito il seguente: "13-ter) Nel caso vi siano difficoltà derivanti dalla natura dei processi tecnologici o dalla complessità nella realizzazione, i progetti di adeguamento previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990 potranno usufruire di proroghe del termine ivi indicato, secondo tempi e modalità stabilite dalle regioni o dalle autorità competenti, su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità."; e) al punto 17) le parole: "La regione può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "La regione, o le autorità previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per quanto di rispettiva competenza, possono prevedere"; f) al punto 25) dopo le parole: "le attività" é soppressa la parola: "che" e sono inserite le seguenti: "i cui impianti"; g) il punto 26) é sostituito dal seguente: "26) Le imprese indicate nel precedente punto poiché producono emissioni inquinanti non solo al di sotto dei valori minimi previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma anche scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto, non sono soggette ad autorizzazione.". CAPO II Disposizioni in materia di emissioni poco significative, nonché di emissioni diffuse di depositi di olii minerali e GPL. Art. 2. 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. 2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto. Art. 3. 1. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del presente decreto. CAPO III Disposizioni in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico Art. 4. 1. Fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente alle attività ad inquinamento poco significativo, le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico. 2. Sono, altresì, considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico anche quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 3. Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Art. 5. 1. Le regioni e le autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4. 2. In conformità con il punto 19) del citato atto di indirizzo e coordinamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico le regioni e le altre autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, possono altresì predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo. Dato a Roma, addì 25 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente DE LORENZO, Ministro della sanità BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ALLEGATO 1 ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco é il ciclo chiuso. 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. 3. Rosticceria e friggitoria. 4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. 5. Laboratorio odontotecnici. 6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli. 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 9. Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo; b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili; c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi; d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150› e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili. 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense. 11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno. 12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 13. Serre. 14. Stirerie. 15. Laboratori fotografici. 16. Autorimesse. 17. Autolavaggi. 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale. 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole. 20. Eliografia. 21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso. 22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 24. Impianti trattamento acque. 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue. 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio. 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso. 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda. ALLEGATO 2 ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO Descrizione attività 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g. 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g. 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g. 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g. 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g. 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g. 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. 10. Torrefazione di caffé ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/h. 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g. 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g. 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g. 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g. 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g. 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g. 30. Saldature di oggetti e superfici metalliche. 31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.
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