NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.M.
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 ottobre 2008, n. 191
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Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».
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'IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonché determina gli obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Sentito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data 30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008; adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema dì risarcimento diretto; e) «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, é tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria; f) «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei predetti rami; g) «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria. Art. 2. Ambito di applicazione 1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti; b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti; c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni; e) le perizie dei danni materiali; f) le perizie medico-legali relative al richiedente; g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; h) le quietanze di liquidazione. 3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed é escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità é concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3. 5. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 3. Esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato daicontraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare: a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia é stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. 2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. Art. 4. Procedimento di accesso agli atti 1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. 2. La richiesta di accesso é indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale é stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo é stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente é tenuto a rilasciare apposita ricevuta. 3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 é trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione é data comunicazione all'interessato. 4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente é comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. 5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato é una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta é avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. 6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento é sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. Art. 5. Accoglimento della richiesta di accesso 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, é comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui é stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui é possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento é comunicato entro venti giorni. 2. L'esame degli atti é effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità. 3. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. 4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Art. 6. Rifiuto o limitazione dell'accesso 1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni. 2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Art. 7. Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto 1. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 2. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. 3. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. Art. 8. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 febbraio 2004, n. 74. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 29 ottobre 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro della giustizia Alfano Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 135
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