IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione delsummenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazionestabilmente residente;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Isole Tremiti in data 16 dicembre 2011, n. 66;
Vista la nota n. 0012614 dell'8 marzo 2012, con la quale la RegionePuglia ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900-2012 Area III del 6 febbraio 2012;
Vista la nota n. 0052602 del 7 novembre 2011, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle minfrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune stesso.
Art. 2
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.
Art. 3
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e Forze armate;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessita';
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita', attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessita'.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
Art. 5
Autorizzazioni in deroga
Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
Art. 6
Vigilanza
I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 19 marzo 2012
p. Il Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 385