Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
comunicano le modalità secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.
Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non é stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze.
Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori
sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto la liquidazione del contributo spettante ai consorzi é subordinata all'effettivo disponibilità delle somme.
La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2009.
Sezione I
Scopo della concessione dei contributi.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i
contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di
progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le
attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
2. Il contributo é destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale.
4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate.
Per i consorzi export con più di sessanta imprese associate, il requisito minimo é fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, almeno sino a1 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
Destinatari dei contributi: requisiti.
6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale. Nello statuto deve essere specificato il
divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della
società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.
7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a
otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle
regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito
da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui é stata recepita la raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che
svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero
attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).
9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
10. Non possono fruire dei contributi in questione i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).
Sezione II
Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2009.
11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2009 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 14 dicembre 2008. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare,
accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.
13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.
Programma promozionale.
17. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici
generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano
la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con
riguardo al settore interessato dal progetto.
18. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve
essere descritto sulla base degli elementi riportati nel modello C (compilare una scheda per ogni
progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB).
19. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
20. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio
numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;
b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
21. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo
utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista,
ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati,
alle interviste, ecc., deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le
proprie verifiche.
Ammissibilità dei progetti.
22. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi
soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2009. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
23. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione;
l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate. Nel caso risulti non realizzata una parte essenziale del progetto non verrà liquidato l'intero ammontare del progetto.
24. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
a) partecipazione a fiere estere;
b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it
c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
d) pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f) missioni di operatori esteri in Italia;
g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;
h) azioni dimostrative, degustazioni;
i) ricerche di mercato;
j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
k) formazione ed educationals per operatori esteri;
l) apertura e aggiornamento sito Internet predisposto anche in lingua estera. Gli
aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
m) attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi
internazionali.
Spese ammissibili e non ammissibili.
25. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
26. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.).
27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative,
limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle
manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio deve
inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente registrato) e
contratto di lavoro del personale.
28. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.29. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto
riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
30. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono
riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.
31. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.
Approvazione del programma.
32. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2009. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2009. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.
33. Il programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con
nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2009. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.
34. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità é valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010
(reperibili sul sito www.mincomes.it);
della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;
della completezza delle informazioni fornite.
Sezione III
Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2009.
35. Il consorzio export, che nel corso del 2009 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il 15 aprile 2010, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB.
36. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.
Valutazione del rendiconto.
37. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta
rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente, ecc.);
esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compesazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
38. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modifiche) per le fatture superiori ad euro 12.500,00 non é ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es.: numero di bonifico e relativo codice riferimento operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).
Determinazione del contributo spettante.
39. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene
calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n.
83, ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.
40. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i
consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
41. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella
determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export é tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
42. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.
43. La liquidazione del contributo é comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.
Conservazione della documentazione di spesa.
44. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.
Ispezioni e verifiche.
45. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
46. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma
promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla
corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
47. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni
penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
Reperimento della normativa.
48. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei
progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale é possibile scaricare i file in formato Word ed Excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file Word o Excel.
Come contattare il Ministero.
49. Per informazioni e chiarimenti é possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione
degli scambi Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma;
coordinatrice della divisione: dott.ssa Anna Vincenzo - fax: 06/59932454 - e-mail:
promo3@mincomes.itincaricati dell'istruttoria:
sig.ra Giovanna Ono - tel. 06/59932629 - g.ono@mincomes.itsig.ra Paola Pellegrini - tel. 06/59932462 p.pellegrini@mincomes.itsig.ra Ivana Faina - tel. 06/59932521 - i.faina@ mincomes.it
Pubblicazione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed inserita nel sito Internet del Ministero: www.mincomes.it
Roma, 31 ottobre 2008
Il direttore generale per la promozione degli scambi
Caprioli