NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo
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Circolare del Ministero delle Attività Produttive 23 marzo 2006 n. 902
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Circolare esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006. Settori «Industria», «Turismo» e «Commercio»
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Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. All'ABI All'Ass.I.Lea Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti All'Ance Alla CNA Alla Confartigianato Alla Casartigiani Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa é tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.3, entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria, ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore. 5.7 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la conformità della delibera di finanziamento ordinario e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, della delibera della società di leasing alle condizioni e allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e alla valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa svolta dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing. Le banche accertano inoltre che la delibera abbia un importo ed una validità temporale compatibili con l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8; in mancanza di detta compatibilità, la banca concessionaria richiederà all'impresa una nuova delibera o conferma della delibera originaria che, in deroga a quanto previsto al punto 5.6 in merito alle richieste di integrazioni, dovrà pervenire, pena la decadenza della domanda, entro e non oltre quindici giorni prima del termine ultimo per l'invio al Ministero delle risultanze istruttorie. La banca concessionaria acquisisce, inoltre, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario sottoscritte dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing ai sensi della citata convenzione; - la validità tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialità degli impianti ed alle produzioni conseguibili per i programmi riguardanti i settori «Industria» e «Turismo» ovvero ai volumi di vendita previsti per i programmi riguardanti il settore «Commercio»; le banche concessionarie valutano, inoltre, la validità del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di quanto indicato nel piano descrittivo nonché nelle specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda; - la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Le banche verificano, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (si veda il punto 2.1); - la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi richiamata nel medesimo punto 1.1, ricorrendo, se é il caso tenuto conto di eventuali termini più restrittivi di cui al precedente punto 1.8 alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale di cui al punto 7.1; - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. La banca concessionaria verifica altresì, con riferimento ai programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3. La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e microscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso é finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più ignificativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma. Le banche concessionarie inviano alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota (redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 16) é trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i dati proposti per il calcolo degli indicatori, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la medesima nota é altresì trasmessa al soggetto finanziatore. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), le banche concessionarie, secondo le modalità indicate dal Ministero, trasmettono al Ministero stesso le risultanze istruttorie e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. i dati relativi alle domande definite con esito positivo. Per il computo del suddetto termine, non si considera il mese di agosto. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato. 5.8 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Il subentro nella titolarità della concessione può essere consentito, fra l'altro, a condizione che, qualora ai fini dell'inserimento in graduatoria siano state riconosciute le premialità di cui al punto 6.5, sia verificata, anche in capo al soggetto subentrante, la sussistenza delle medesime condizioni utili per le predette premialità alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazione avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. Ai fini del subentro: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e presenta una delibera di finanziamento ordinario e/o, in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, una delibera della società di leasing, per un importo pari al finanziamento agevolato indicato nella delibera rilasciata a favore del primo soggetto o, qualora già emesso, nel decreto di concessione provvisoria; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 1.3 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta bbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante; e) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto; f) qualora il subentro intervenga successivamente alla stipula del contratto di finanziamento con il primo soggetto, detta proposta é comunicata dalla banca concessionaria anche al soggetto agente di cui al punto 6.8, per gli adempimenti di competenza attinenti al contratto di finanziamento medesimo. 5.9 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto o ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sv luppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazione o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione. Per il settore «Turismo» l'affitto non può riguardare la gestione dei servizi annessi, qualora questi non rientrino tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni. Per il settore «Commercio», l'istanza può riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza per il mantenimento della validità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere la suddetta operazione risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda, relative a contratti di affitto che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazione ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa é maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazione ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto, nonché una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della società di leasing; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b) e inoltra al Ministero delle attività produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; d) il Ministero delle attività produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la domanda decade ovvero le agevolazioni concesse sono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla società di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento é stato già stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di affitto, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 17 e 18, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. 5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto o abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato «outsourcing»), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute. Per il settore «Turismo» l'operazione di «outsourcing» non può riguardare la gestione dei servizi annessi qualora questi non rientrino tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni. Inoltre, per i settori «Turismo» e «Commercio», l'istanza può riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza di mantenimento della validità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere il predetto trasferimento risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, allega una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della società di leasing e fornisce: - gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato; - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di cui al precedente punto 3.13 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma; - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa é maturata; - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a) e inoltra al Ministero delle attività produttive una propria motivata proposta i accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; c) il Ministero delle attività produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla società di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento é stato già stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di trasferimento, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19 e 20, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. 6 - Graduatorie e concessioni provvisorie. 6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, distinte per ciascun settore, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria. Le graduatorie sopra richiamate sono: a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio»; b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio» e relativi alle aree territoriali o ai settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto attuativo; c) limitatamente ai settori «Industria» e «Turismo», due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b): - ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più del 50% delle risorse ad essa destinate; - non é consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per settori né la formulazione di due distinte graduatorie; - ciascuna «area» é costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione; - ciascun settore di attività é individuato con i seguenti criteri: per il settore «Industria» con riferimento alle «Divisioni» ammissibili della Classificazione della attività economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo» con riferimento alle attività ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» con riferimento a quelle contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente a quelle concernenti le priorità di cui al punto 6.4, con riferimento alle domande da presentare nell'anno successivo; - eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a); - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a). Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti tutti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, sulla base delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili e quelli che non potranno ottenere l'agevolazione per insufficienza delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria. La posizione che ciascun programma assume nella graduatoria di pertinenza é determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori: 1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili é riportata nell'allegato n. 1); 2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili; 3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto attuativo. In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti. 6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, può richiedere l'intera misura agevolativa massima del contributo in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, ciò in relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.7 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. Ai fini di cui sopra: - la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima; - qualora la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa rinuncia completamente all'agevolazione in forma di contributo in conto capitale, ai soli fini del calcolo dell'indicatore il denominatore del suddetto rapporto é assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%; - alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l'importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto 2.3); in ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l'importo degli investimenti ammissibili. 6.3 Indicatore n. 2: gli investimenti innovativi sono quelli individuati dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. Al riguardo, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle lettere b.1), b.2) e b.5) del medesimo comma, si ritiene opportuno precisare che le spese relative all'acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di applicazioni informatiche sono computate tra gli investimenti innovativi solo se il programma prevede altresì l'acquisizione o realizzazione delle apparecchiature, macchinari, impianti, piattaforme e tecnologie previste dalle sopra richiamate disposizioni. L'impresa indica in Scheda tecnica il valore dei predetti investimenti, imputandoli esclusivamente ai capitoli di spesa di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 3.9, e fornisce una descrizione degli stessi nel piano descrittivo di cui al punto 3.1; l'impresa dovrà inoltre allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi, descriva in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti investimenti e ne attesti la rispondenza ad una delle categorie individuate dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. 6.4 Indicatore n. 3. Le priorità regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in base ai seguenti criteri: a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori di attività ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni; b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b): - con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree; - con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori. Tali priorità sono indicate attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali. Ai fini di cui sopra: - per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni; - per settori di attività si fa riferimento: per il settore «Industria» alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo» alle attività ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» alle attività contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto; - per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3 del decreto attuativo. Entro il termine di cui al precedente punto 6.1, unitamente alle proposte riguardanti le graduatorie speciali, le regioni possono comunicare al Ministero le priorità, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, da applicare alle domande da presentare nell'anno successivo. Nel caso in cui una regione non formuli proposte in merito alla graduatoria speciale e/o alle priorità, la graduatoria speciale relativa alla regione medesima non viene formata e l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero; si intendono invece confermate anche per l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per l'anno precedente (relative sia alla graduatoria speciale che alle priorita) qualora la stessa non provveda a modificarle entro il termine sopra indicato. Il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno. A ciascun programma viene, pertanto, attribuito il punteggio determinato dalla regione con i criteri sopra indicati; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore egionale del programma medesimo. Ai fini di cui sopra: - il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'allegato n. 13); nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune; - nel caso di programma classificato, insieme, di «trasferimento» e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.8), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente onsiderate. Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle regioni in merito alle attività da inserire nell'eventuale graduatoria speciale, nonché ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi. Per quanto concerne l'indicatore relativo alle priorità da applicare ai fini della formazione delle graduatorie multiregionali di cui al precedente punto 6.1 lettera c), si precisa che il Ministro delle attività produttive può individuare, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, i punteggi da attribuire ai programmi riguardanti specifici settori di attività e/o aree territoriali. Il valore dell'indicatore é pertanto rappresentato da detto punteggio. 6.5 Il valore di ciascuno dei predetti indicatori é incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili: a) 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori é dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo é pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare é quello corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci completi della relazione sulla gestione o, in mancanza, della nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute; b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare é quello riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA; c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione; d) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione: - siano classificate di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente; - risultino operanti da almeno tre anni; a tal fine si considerano operanti le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre bilanci approvati alla medesima data, presentano un valore di atturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico; - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui alla voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione; - operino in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dal-l'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento dell'operazione di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento é quello di cui alla voce A1 del Conto economico. Ai fini di quanto sopra l'operazione di fusione si intende perfezionata alla data in cui decorrono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile. Le imprese richiedenti le agevolazioni trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dell'atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 21, attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonché copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di dimostrare il collegamento economico di cui sopra; e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia autentica degli accordi stipulati con le Università e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages; f) 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, relativamente alle strutture adibite ad asili nido, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente, relativamente alla dimostrazione della riduzione tariffaria riconosciuta, copia del relativa provvedimento dell'INAIL; g) 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese. 6.6 Il punteggio complessivo che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria é ottenuto sommando algebricamente i valori degli indicatori, eventualmente maggiorati in base alle premialità sopra indicate, normalizzati (si veda l'Appendice). Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Ai fini della verifica concernente l'indicatore n. 2 di cui al precedente punto 6.3 l'investimento complessivo da computare é il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria. 6.7 Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il finanziamento agevolato, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione. Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi alle banche concessionarie, che curano il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e, limitatamente ai provvedimenti di concessione, ai soggetti agenti di cui al successivo punto 6.8. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle speciali, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. é fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.5. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando successivo. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote del contributo in conto capitale. Il decreto stabilisce, tra l'altro, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del programma medesimo al cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 1.8); f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro diciotto o, secondo il caso, trentasei mesi dalla data del decreto di concessione; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Industria», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; l) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Turismo», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con ciò trasformando l'attività esercitata nell'unità produttiva interessata dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa; m) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Commercio», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento: - per le attività di cui alle lettere c1), c2), c3), c4) e c6) dell'art. 2, comma 4 del decreto attuativo, in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; - per le attività di cui alla lettera c5) dello stesso art. 2, comma 4, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; n) di stipulare il contratto di finanziamento entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.8); o) di ottemperare agli impegni assunti con il contratto di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale; p) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 6.8 Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, é stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria da parte ell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente, ossia il soggetto che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attività produttive, la convenzione di cui alla delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento; il soggetto agente può coincidere con la banca concessionaria o é da quest'ultima indicato. La stipula del contratto é perfezionata, in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto é stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attività produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, é stipulato tra il succitato soggetto agente e la società di leasing in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni; se il contratto di leasing prevede più consegne o più stati di avanzamento il contratto di finanziamento agevolato potrà essere stipulato dopo la prima consegna o dopo il primo stato di avanzamento. é possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato a fronte di più contratti di leasing, a condizione che la scadenza di questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il finanziamento agevolato e di attribuire in proporzione ai singoli contratti di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato. In tal caso il finanziamento agevolato é stipulato dopo l'ultima consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i contratti di leasing già in decorrenza, tenendo conto del valore complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi. Il contratto di finanziamento agevolato é stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della società di leasing, ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi. Successivamente alla stipula, la banca concessionaria acquisisce dal soggetto agente copia del contratto di finanziamento. La banca concessionaria é tenuta a comunicare al soggetto agente le modifiche soggettive ed oggettive che intervengono in relazione all'iniziativa agevolata. 7 - Erogazione delle agevolazioni. 7.1 Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4. Il contributo in conto capitale é reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8 e le altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi; in particolare, detta disponibilità é in due quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto: - nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda; - nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza. Ai fini di cui sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata. La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive, rilasciata in stretta conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005; conseguentemente, l'escussione della fideiussione e/o della polizza avviene sulla base della sola richiesta della banca concessionaria che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo. Detta garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 22, é sottoscritta con firma autenticata ed é completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale é prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento é erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento dovrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi. 7.2 Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue di contributo in conto capitale in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8 del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, é necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. 7.3 Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato n. 23 nonché della documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli. La richiesta di erogazione per stato di avanzamento presentata dall'istituto collaboratore deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Le richieste di erogazione e le dichiarazioni devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: allegato n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione; allegato n. 25: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione; allegato n. 26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 28: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento; allegato n. 29: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 30: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.7. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda il precedente punto 1.9). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. L'impresa deve inoltre comunicare alla banca concessionaria, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria per i programmi già ultimati a tale data, la data di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; é tuttavia data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.13. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma é quella definita al precedente punto 3.12. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna é successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma é sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo. 7.4 La documentazione di spesa consiste in: a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3, può dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse; b) copia della documentazione di cui al precedente punto 3.13 utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione; c) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.13; d) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento. Ai fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati. I beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti «chiavi in mano». Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal decreto attuativo. Si precisa altresì che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di euro ... ... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n....... ex legge n. 488/1992». Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino é quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale é determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonché un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che le alorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. 7.5 La banca concessionaria accerta la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unità produttiva oggetto del programma. Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione di cui al punto 7.4 e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilità, richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime, inserendo il relativo programma nel primo elenco utile di cui al punto 7.6. Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota é trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva di cui al punto 8.2; qualora, in relazione alla documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria, la banca concessionaria richiede l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile e procede altresì a ricalcolare l'importo del finanziamento agevolato spettante, dandone comunicazione al soggetto agente ai fini dell'erogazione a saldo del finanziamento medesimo. 7.6 Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima; l'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8, per la prima quota, e a partire dal 1° gennaio del primo anno successivo e del secondo anno successivo, rispettivamente, per la seconda e la terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare, sui predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non é possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità. Relativamente al finanziamento, il soggetto agente, anche sulla base delle richieste delle banche concessionarie, accredita le singole quote sul conto corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa depositi e prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento ai sensi della convenzione di cui al punto 6.8. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al soggetto agente l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Il soggetto agente comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento delle somme ai beneficiari ovvero i casi per i quali non é possibile procedere all'erogazione. 7.7 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. Con riferimento al contributo in conto capitale, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento all'impresa di ciascuna rata di contributo. Con riferimento al finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e, in caso di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria. A tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione a ciascun contratto di leasing saranno composti da una quota, corrispondente al finanziamento agevolato concesso per quel contratto, determinata al tasso agevolato e da una rimanente quota determinata a tasso di mercato. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria il piano di rimborso dei canoni come sopra determinati. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente alla decorrenza del contratto di leasing, la riduzione dei canoni si applica a partire dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione. 7.8 é consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione al contributo in conto capitale. A tal fine: - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - é consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria; - sia le cessioni di credito che le procure all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previo espletamento, limitatamente alla cessione di credito, degli accertamenti sugli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati «pubblici»), che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima, e la redazione di formale presa d'atto - da notificare al Ministero delle attività produttive in caso di cessione - provvede all'erogazione ei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso. 8 - Concessioni definitive. 8.1 Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, le banche concessionarie provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. La relazione finale é trasmessa al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera a) deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento. 8.2 Ricevuta la relazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti attraverso apposite commissioni, allo scopo di verificare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.13, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità produttiva, gli obiettivi produttivi conseguiti con il programma agevolato, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonché le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposte dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del decreto attuativo, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma da parte del Ministero consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni contenute nella richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.5. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 5 del decreto attuativo, si procede come disciplinato dallo stesso articolo. Detto provvedimento é trasmesso alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori, in presenza di beni acquisiti in locazione finanziaria, e ai soggetti agenti. 9 - Revoche. 9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità ed é altresì trasmesso dalla banca concessionaria al soggetto agente. Con riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e). In relazione a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca delle agevolazioni é parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca é totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione. In relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei trentasei mesi dalla data del decreto di concessone, ovvero dei diciotto mesi dalla medesima data per i programmi per i quali il contributo in conto capitale é reso disponibile in due quote, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la prima quota del contributo in conto capitale. Per i programmi «misti» (che prevedono cioé sia acquisti diretti che in leasing) si può fare riferimento, ai soli fini della dimostrazione dello stato di avanzamento raggiunto (e, quindi, non a quelli di erogazione), ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento dell'intero programma alla scadenza dei trentasei o diciotto mesi, benché non sia stato ancora realizzato, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data di scadenza senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. In talune circostanze é consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione del contributo in conto capitale, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a: - verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione é prevista in tre quote annuali; - aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; - acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni. Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito, e a comunicare la suddetta variazione al soggetto agente. Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo é subordinata alla sostituzione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a suo tempo presentate, con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, maggiorata, in relazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 9 del decreto attuativo, di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione. In mancanza delle condizioni per la modifica del regime di erogazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del decreto attuativo. In relazione a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca é parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine di valutare lo scostamento relativo a un indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto delle maggiorazioni percentuali, di cui al punto 6.5, eventualmente riconosciute; si procede quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorché anche per uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali. Con riferimento alla lettera h), la revoca totale delle agevolazioni é disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti e/o ispezioni, l'insussistenza alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle condizioni previste al punto 6.5 che avevano determinato il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori. In relazione a quanto indicato alla lettera m) si precisa che, qualora il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento del soggetto beneficiario o nel caso di estinzione anticipata dello stesso prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale di cui al precedente punto 8.2, il soggetto agente ne dà immediata comunicazione alla banca concessionaria per la conseguente proposta di revoca al Ministero. A tal proposito si precisa che la risoluzione o estinzione anticipata del contratto intervenuta successivamente all'erogazione del saldo del contributo in conto capitale non determina la revoca del contributo in conto capitale, ma la sola cessazione del beneficio in termini di differenziale di interessi sul finanziamento agevolato, a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima. Per quanto riguarda i programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 1.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi. 10 - Monitoraggio. 10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 31, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento é dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. La banca concessionaria é tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso e a trasmettere copia della predetta dichiarazione al soggetto agente. 11 - Norme transitorie di prima applicazione. 11.1 Al primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto attuativo, possono partecipare, ai fini indicati all'art. 9, comma 3 del predetto decreto, anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nel diciassettesimo bando (Industria), diciannovesimo bando (Turismo) e ventesimo bando (Commercio), che non siano già state oggetto, nell'ambito dei medesimi bandi, di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni. Le modalità per tale partecipazione sono quelle indicate al punto 5.5 per le domande riformulate. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro: Scajola
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