Art. 1
(Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg)
(1) Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, istituito con la legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, assume le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale (33), che è soppressa a seguito dell'adozione dello statuto di cui all'articolo 6.
(2) Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione, innovazione anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico nonché in tutti i settori connessi.
(3) Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro continua a svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.
(4) Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.
(5) Il Centro può anche eseguire lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L'entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal Consiglio di amministrazione del Centro sulla base degli elementi di costo.
(6) Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente nonché rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.
(7) La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate da estinzione.
Art. 2
(Beni)
(1) La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all'espletamento delle attività del Centro. Le altre spese per il funzionamento e quelle per l'erogazione delle prestazioni di competenza del Centro sono a carico del bilancio del Centro medesimo.
Art. 3
(Patrimonio)
(1) Il Centro utilizza ed amministra i beni immobili già in possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività.
(2) Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del Centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione.
(3) Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché le spese per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.
(4) La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore o una direttrice dei lavori.
(5) In caso di necessità, il Centro può costruire, a proprie spese, capannoni ed altri edifici di minore entità e a carattere non fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Art. 4
(Finanziamenti e entrate)
(1) La Giunta provinciale mette a disposizione del Centro i mezzi finanziari necessari per le attività del Centro di cui all'articolo 1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.
(2) Ogni entrata connessa con l'attività del Centro è versata direttamente al Centro.
(3) Il ricavo dall'alienazione - deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione - di terreni agricoli e forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.
Art. 5
(Personale)
(1) Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e di personale assunto dal Centro stesso per le attività aziendali, anche stagionali, nonché per particolari progetti e attività scientifiche.
(2) Al personale dipendente del Centro, le cui spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.
Art. 6
(Statuto)
(1) La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce:
a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti;
b) l'articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro;
c) le attività principali del Centro;
d) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.
Art. 7
(Interpretazione autentica)
(1) Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il Centro ha natura di ente pubblico non economico.
Art. 8
(Abrogazione)
(1) La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogata.
Art. 9
(Disposizione finanziaria)
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 13105 e 13235 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, abrogata dall'articolo 8.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.