Art. 1
Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Longarone.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine, privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2
Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
Comune di Longarone / Comune di Castellavazzo / Totale
elettori aventi diritto al voto
n. 4.510 / n. 1.797 / n. 6.307
votanti
n. 1.204 / n. 731 / n. 1.935
voti validamente espressi
n. 1.197 / n. 727 / n. 1.924
voti favorevoli
n. 1.049 / n. 476 / n. 1.525
voti contrari
n. 148 / n. 251 / n. 399
Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune di Longarone sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'', dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.