Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2014, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A)
Art. 2
1. E' approvato in euro 14.918.063.660,83 il totale delle spese effettive ed in euro 19.540.430.813,01 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2014-2016 annesso alla presente legge (tabella B).
2. E' approvato in euro 5.158.153.849,05 il totale delle spese effettive ed in euro 6.714.845.311,92 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2014.
3. Sono approvati in euro 6.457.421.771,98 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2015 ed in euro 6.368.163.729,11 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2016.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2014, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2015 e 2016 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 , in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).
Art. 3
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2014.