TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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Risoluzione del Parlamento europeo 7 giugno 2011
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Accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2010/2207(INI))
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Il Parlamento europeo , – vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1) («l'accordo quadro»), – vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America(2) , – vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada(3) , – vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo(4) , – vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro(5) , – vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione(6) , – vista la comunicazione della Commissione «Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione» (COM(2005)0079), – visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, – visto l'articolo 48 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0079/2011), A. considerando che, fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento veniva solo consultato in merito alla conclusione di accordi aerei internazionali, B. considerando che è ora necessaria l'approvazione del Parlamento per gli accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria, C. considerando che, quando la Commissione negozia accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è «immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura»(7) , D. considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile, E. considerando che in detto accordo quadro la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni,
Introduzione 1. ritiene che accordi aerei generali con i paesi vicini o con importanti partner globali possano offrire benefici sostanziali ai passeggeri, agli operatori del trasporto e alle compagnie aeree, sia tramite l'accesso al mercato sia tramite la convergenza normativa per la promozione di una concorrenza leale, anche per quanto concerne le sovvenzioni statali e le norme sociali e ambientali; 2. riconosce che accordi orizzontali che allineino gli accordi bilaterali esistenti con il diritto dell'Unione sono necessari per garantire la certezza del diritto, per fornire ulteriori benefici in termini di semplificazione e per assicurare che tutte le compagnie aeree dell'Unione godano degli stessi diritti; 3. ricorda che le norme di sicurezza aerea rivestono un'importanza fondamentale per i passeggeri, l'equipaggio e il settore dell'aviazione in generale, e sostiene pertanto la conclusione di accordi in materia di sicurezza aerea con paesi che dispongono di un'importante industria aeronautica, in considerazione dei risparmi di costi e degli elevati standard uniformi ottenibili riducendo al minimo la duplicazione di valutazioni, test e controlli; 4. si rammarica che il Consiglio non abbia ancora conferito mandato alla Commissione per negoziare un accordo aereo generale con importanti partner commerciali come la Repubblica popolare cinese e l'India; ritiene che tale mancanza diventi sempre più dannosa per gli interessi dell'Unione, vista in particolare la rapida crescita di tali economie; 5. sottolinea l'assenza di paesi importanti, come il Giappone e la Federazione russa, nell'ultimo elenco della Commissione relativo agli accordi aerei internazionali in corso; 6. esprime la sua preoccupazione in relazione all'attuale problema del sorvolo della Siberia; invita la Commissione a mettere in atto tutti gli sforzi necessari – anche sollevando la questione nel contesto dei negoziati di adesione della Russia all'OMC – per evitare distorsioni della concorrenza tra le compagnie aeree dell'UE;
Criteri per la valutazione di un accordo 7. sottolinea che, in ogni negoziato, occorre confrontare i vantaggi che comporta la conclusione rapida di un accordo con quelli di una procedura più lunga volta al raggiungimento di un risultato più ambizioso; 8. rileva che, all'atto della valutazione degli accordi generali presentati per l'approvazione, il Parlamento si adopererà per applicare una serie di norme coerenti; osserva, in particolare, che nel corso di detta valutazione il Parlamento presterà estrema attenzione nel verificare in che misura: le restrizioni all'accesso al mercato e alle opportunità di investimento sono ridotte in modo equilibrato; sono forniti incentivi per conservare e migliorare le norme sociali e ambientali; sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati e la vita privata; è compreso il riconoscimento reciproco delle norme in materia di sicurezza; è garantito uno standard elevato in materia di diritti dei passeggeri; 9. ritiene che sia necessario adottare urgentemente norme a livello mondiale per la protezione dei dati e della vita privata e che i criteri stabiliti dal Parlamento nella sua risoluzione del 5 maggio 2010 forniscano un modello adeguato per un accordo di questo tipo; osserva che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'elaborazione di dette norme mondiali; 10. richiama l'attenzione sulla crescente importanza del contributo del settore dell'aviazione al riscaldamento globale e ritiene che gli accordi dovrebbero comportare l'impegno a collaborare, nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, per ridurre le emissioni degli aeromobili, come anche l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tecnica nei settori della climatologia (CO2 e altre emissioni rilevanti per il clima nell'atmosfera), della ricerca e dello sviluppo tecnologico e del consumo di carburante; 11. sottolinea che i vari elementi della regolamentazione in materia di aviazione, fra cui le restrizioni in fatto di rumorosità e i limiti imposti ai voli notturni, dovrebbero essere determinati a livello locale nel pieno rispetto dei principi di concorrenza leale e sussidiarietà; chiede alla Commissione di coordinare tali temi a livello europeo, tenendo conto delle legislazioni nazionali degli Stati membri e del principio dell'«approccio equilibrato», quale definito dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; 12. invita la Commissione a utilizzare gli accordi aerei per promuovere il rispetto della pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare delle norme sancite dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), dalle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; 13. rileva che, nel caso di accordi in materia di sicurezza, i criteri comprendono: il pieno e reciproco riconoscimento delle pratiche e delle procedure di certificazione; lo scambio di dati sulla sicurezza; ispezioni comuni; una maggiore cooperazione normativa; consultazioni a livello tecnico al fine di risolvere i problemi prima che essi attivino il meccanismo di composizione delle controversie;
Procedura 14. sottolinea che, al fine di poter prendere una decisione in merito alla concessione o meno della sua approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo dall'inizio; ritiene che sia inoltre nell'interesse delle altre istituzioni che qualsiasi preoccupazione di sufficiente importanza da mettere in discussione la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione sia identificata e affrontata in una fase iniziale; 15. ricorda che già l'accordo quadro del 2005 impegnava la Commissione a fornire al Parlamento informazioni tempestive e chiare durante la preparazione, la conduzione e la conclusione di negoziati internazionali; osserva che l'accordo quadro rivisto dell'ottobre 2010 fa riferimento, in particolare, al fatto che il Parlamento dovrebbe ricevere fin dall'inizio e regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio del processo in corso in tutte le fasi dei negoziati; 16. si aspetta che la Commissione fornisca alla commissione competente informazioni sull'intenzione di proporre negoziati con l'obiettivo di concludere e modificare accordi aerei internazionali, i progetti di direttive negoziali, i progetti di testi negoziali e i documenti da siglare, nonché altri documenti e informazioni pertinenti; si aspetta che il ruolo del Parlamento in relazione a eventuali altre modifiche di un accordo aereo internazionale sia stabilito esplicitamente nell'accordo; 17. ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le suddette informazioni devono essere fornite al Parlamento in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il suo parere; esorta la Commissione a informare il Parlamento della misura in cui ha tenuto conto del suo parere; 18. riconosce che, quando riceve informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza; 19. rileva che all'articolo 90, paragrafo 4, il regolamento del Parlamento consente all'Aula, sulla base della relazione della commissione competente, di adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione; 20. riconosce che gli accordi aerei spesso assegnano un ruolo sostanziale a una commissione mista, in particolare per quanto concerne la convergenza normativa; conferma che, in molti casi, si tratta di uno strumento decisionale più flessibile ed efficace rispetto al tentativo di includere tali punti nell'accordo stesso; sottolinea tuttavia come sia importante che il Parlamento riceva informazioni complete e tempestive sul lavoro delle varie commissioni miste; 21. invita la Commissione, al fine di mantenere il flusso delle informazioni, a presentare al Parlamento periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, una relazione che analizzi le debolezze e i punti forti degli accordi in vigore; sottolinea che ciò consentirebbe al Parlamento di valutare più efficacemente gli accordi futuri; 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0366. (2) Testi approvati, P7_TA(2010)0239. (3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70. (4) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 506. (5) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 143. (6) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84. (7) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 218, paragrafo 10.
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