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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Oslo il 18 settembre 1997
Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
 

Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997 aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997 ed al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.
Preambolo:
Gli Stati Aderenti,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona, che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, perlopiù innocenti e civili senza difese e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno di un Paese, e comportano ulteriori gravi conseguenze anni e anni dopo il loro utilizzo.
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate in tutto il mondo, ed assicurare la loro distruzione.
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la necessaria assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine.
Riconoscendo che una tale proibizione delle mine anti-persona costituirebbe un importante misura di rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla Proibizione o Limitazione dell'uso delle Mine, Trappole ed altri Dispositivi, emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati, ed auspicando la sollecita ratifica di questo Protocollo da parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora fatto.
Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione 51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale efficace e legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte negli anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate alla proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona.
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanità resi evidenti dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo.
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997, entrambi le quali sollecitavano la comunità internazionale a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa Convenzione, e determinati ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione della sua universalità in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni Unita, la Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze di Revisione della Convenzione per la Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
Basandosi sui principi della legge internazionale di guerra, per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; sul principio che proibisce in caso di conflitti armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali o metodi di combattimento di tale natura da causare vittime superflue o sofferenze non necessarie; e sul principio che ci deve essere comunque distinzione tra civili e combattenti.
Concordando su quanto segue:
Articolo 1
Obblighi generali:
1. Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona
b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Membro si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto con questa Convenzione
Articolo 2
Definizioni:
1. Si definisce "mina anti-persona" una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, opposto ad una persona, e dotate di dispositivi di anti-maneggiamento, non sono definite mine anti-persona per il fatto di essere così congegnate.
2. Si definisce "mina" una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere detonata dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce "dispositivo di anti-maneggiamento" un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare intenzionalmente, la mina.
4. "Trasferimento" comporta, oltre al movimento fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio nazionale, il trasferimento di titolarità e controllo sulle mine, anche se non comporta il trasferimento del territorio che contenga mine disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie resa pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza di mine.
Articolo 3
Eccezioni:
1. Nonostante gli obblighi generali contemplati all'Art. 1, il mantenimento o trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la localizzazione, per la bonifica, o per la distruzione di mine è autorizzato. La quantità di suddette mine non supererà il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo scopo della distruzione è permesso.
Articolo 4
Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali:
Ad eccezione di quanto previsto nell'Art. 3, ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Membro.
Articolo 5
Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate:
1. Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro.
2. Ogni Stato Membro si adopererà in ogni modo per identificare tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo di cui sia nota o presunta la presenza di mine anti-persona e garantirà quanto prima la demarcazione, la sorveglianza e la protezione con staccionate o altri mezzi dei perimetri delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo, in modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoché tutte le mine anti-persona disseminate in quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard fissati dal Protocollo sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione emendata il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Membro ritiene di non essere in grado di distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al comma 1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea degli Stati Membri o ad una Conferenza di Revisione per l'estensione del termine necessario a completare la distruzione di queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) La durata dell'estensione richiesta;
b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta di estensione, incluso:
(I) La preparazione e stato di avanzamento dei lavori condotti sotto l'egida del programma di sminamento nazionale
(II) I mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato membro per la distruzione di tutte le mine anti-persona nelle zone minate
(III) Le circostanze che impediscono la capacità dello Stato Membro di distruggere tutte le mine anti-persona nelle zone minate
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione richiesta
d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Membri o la Conferenza di Revisione, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza di voto degli Stati Membri presenti e votanti se accordare o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova richiesta, ai sensi dei comma 3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato Membro dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni su quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione richiesto in base al presente Articolo.
Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionali:
1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, degli altri Stati Membri.
2. Ogni Stato Membro si attiva per facilitare, ed avrà il diritto di partecipare al massimo scambio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche e scientifiche relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati Membri non potranno imporre indebite limitazioni alla disponibilità di attrezzature per lo sminamento e relative informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Membro che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Croci Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale, gli organismi non governativi, ovvero sulla base di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Membro che ne sia in grado garantirà la propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o regionali, gli organismi o istituzioni non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali destinati alla rimozione di mine.
5. Ogni Stato Membro che ne sia in grado fornirà l'assistenza per la distruzione di mine anti-persona stoccate.
6. Ogni Stato Membro si adopera per fornire le informazioni alla banca dati sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed in particolar modo le informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione delle mine, nonché liste di esperti, agenzie competenti e punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
7. Gli Stati Membri possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Membri o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le rispettive autorità nella elaborazione di programmi nazionali di sminamento con lo scopo di determinare, fra le altre cose:
a) La magnitudine e la portata del problema causato dalla presenza di mine anti-persona
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie alla realizzazione del programma
c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte le mine anti-persona nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro interessato dal problema
d) I programmi di informazione popolare sulle mine , mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni
e) L'assistenza alle vittime delle mine
f) La relazione tra il Governo dello Stato Membro interessato dal problema e le competenti entità governative, intergovernative o non governative che dovranno lavorare alla attuazione del programma
8. Ogni Stato Membro che fornisca o riceva assistenza ai sensi delle clausole di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica di assicurare la piena e tempestiva implementazione dei programmi di assistenza concordati
Articolo 7
Misure di trasparenza:
1. Ogni Stato Membro dovrà redigere un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo Articolo 9
b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto(di produzione) di ciascuna mina anti-persona stoccata
c) Nella misura di cui ciò si renda possibile, la locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro che contengano, o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, fino a comprendere le informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e la quantità di ciascun modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo della posa
d) I tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto(di produzione) di tutte le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l 'addestramento nelle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate dallo Stato Membro a mantenere o trasferire mine anti-persona, ai sensi dell'Articolo 3
e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici mine anti-persona
f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona, in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi che verranno utilizzati per le distruzione, la individuazione dei siti per la distruzione e gli applicabili standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale da osservare
g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro, fino ad includere un'analisi disaggregata della quantità di ciascun modello di mina anti-persona distrutta, ai sensi dell'Articolo 4 e 5 rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato Membro, fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie di informazioni tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona; come minimo, queste informazioni dovranno comprendere le dimensioni, i detonatori, la natura degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento; inoltre
i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione, in relazione a tutte le aree identificate ai sensi del comma 2 dell'Articolo 5
2 . Le informazioni fornite in ottemperanza a questo Articolo saranno aggiornate ogni anno dagli Stati Membri, a coprire l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario Generale delle Nazioni Unite non più tardi del 30 aprile di ogni anno
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli tati Membri
Articolo 8
Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione:
1. Gli Stati Membri concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente in margine all'attuazione delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare l'adesione degli Stati Membri agli obblighi definiti dalla presente Convenzione
2. Se uno o più Stati Membri desiderano chiarire e cercano di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole di questa Convenzione da parte di un altro Stato Membro, esso può sottomettere, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione su quella materia allo Stato Membro. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato Membro eviterà di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive di fondamento, visto che una delle maggiori preoccupazioni sarà proprio quella di evitare abusi. Uno Stato Membro che riceva una Richiesta di Chiarificazione dovrà fornire allo Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire la questione entro 28 giorni
3. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva una risposta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta di Chiarificazione, esso può sottomettere la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Membri. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la questione posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai fini della Richiesta di Chiarificazione, a tutti gli Stati Membri. Tutte queste informazioni saranno presentate allo Stato Membro destinatario della richiesta, il quale avrà diritto di rispondere
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Membri, ciascuno degli Stati investiti della questione può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il chiarimento richiesto.
5. Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati Membri, chiedendo loro di specificare se vedono favorevolmente la convocazione di una Assemblea Straordinaria, allo scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli Stati Membri abbiano accolto la convocazione di una Assemblea Straordinaria, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla entro i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea consisterà della maggioranza degli Stati Membri.
6. L'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri, quale che sia il caso, dovrà prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente in considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovrà tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi, non fosse dato il conseguimento di un accordo, questa decisione sarà assunta da una maggioranza degli Stati Membri presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Membri dovranno pienamente cooperare con la Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione, ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri autorizzerà una missione di inchiesta e deciderà sul suo mandato a maggioranza dei Paesi Membri presenti e votanti. In ogni momento, lo Stato Membro destinatario della richiesta potrà invitare una missione nel proprio territorio. Tale missione avrà luogo senza previa decisione di autorizzazione da parte di una Assemblea, o di una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri. La missione, composta da un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei comma 9 e 10, potrà raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri luoghi direttamente correlati alla questione del rispetto delle norme, che si trovino sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui è stata rivolta la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà preparare ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalità, ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati forniti dagli Stati Membri. L'elenco dovrà essere comunicato a tutti gli Stati Membri. Qualunque esperto inserito nell'elenco potrà considerarsi designato per tutte le missioni investigative, a meno che uno Stato Membro non gli si opponga per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto non prenderà parte alla missione d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione o il controllo dello stato Membro obbiettore, se il non gradimento è stato formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni con lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della missione, capo incluso. Cittadini degli Stati Membri che abbiano richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti, non saranno scelti per la missione. I membri di suddetta missione godranno di privilegi ed immunità ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello Stato Membro destinatario della richiesta, il quale dovrà predisporre tutte le misure amministrative per accogliere la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio, e sarà responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione mentre questa si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato Membro destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione dirà allo Stato Membro quale attrezzatura intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Membro destinatario della richiesta si attiverà in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori rilevanti, e con le persone in grado di fornire informazioni in margine al contenzioso.
14. Lo Stato Membro destinatario della richiesta garantirà inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio controllo, dove si ritiene più probabile il reperimento di informazioni relative al contenzioso. Ciò dovrà dipendere dalle eventuali cautele organizzative che lo Stato Membro destinatario della richiesta giudichi necessarie alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree segrete;
b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Membro in relazione ai diritti di proprietà, perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali; ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione.
Nel caso in cui suddetto Stato Membro predisponga l'organizzazione in tal modo, esso dovrà compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio dello Stato Membro interessato non più di 14 giorni, ed in ogni sito particolare non più di 7 giorni, a meno che non ci sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta farà un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri prenderà in considerazione tutte le informazioni rilevanti, nonché il rapporto della missione, e potrà richiedere allo Stato Membro interessato di adottare misure tali da garantire il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Membro dovrà redigere un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri può suggerire agli Stati interessati mezzi e modalità per chiarire ulteriormente o risolvere il contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che eludono il controllo dello Stato Membro destinatario dalla richiesta, l'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri può raccomandare iniziative adeguate, ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri si adopererà in tutti i modi affinché sia possibile raggiungere le decisioni relative ai comma 18 e 19 per consenso, o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati Membri presenti e votanti.
Articolo 9
Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione:
Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Membro per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Membro.
Articolo 10
Risoluzione dei contenziosi:
1. Gli Stati Membri si consulteranno e coopereranno vicendevolmente per risolvere ogni contenzioso che possa insorgere relativamente alla applicazione ed interpretazione di questa Convenzione. Ogni Stato Membro può portare talune questioni davanti all'Assemblea degli Stati Membri.
2. L'Assemblea degli Stati Membri può contribuire alla soluzione delle dispute con qualunque mezzo che risulti adeguato, offrendo i propri buoni uffici, ovvero invitando gli Stati Membri coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura eventualmente concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle clausole di questa Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.
Articolo 11
Assemblee degli Stati Membri:
1. Gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione, incluso:
a) La operatività e lo stato di avanzamento di questa Convenzione;
b) Questioni che possano scaturire dai rapporti che devono essere consegnati ai sensi di questa Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate all'Articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine anti-persona;
e) Le richieste degli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 8;
f) Le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Membri, come da Articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Membri sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite può convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione, oltre alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a prendere parte a questi incontri come osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 12
Conferenze di Revisione:
1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Revisione potranno essere indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se ne sarà avanzata esplicita richiesta da uno o più Stati Membri, fermo restando comunque che l'intervallo tra due Conferenze di Revisione non potrà essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati Membri di questa Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sarà:
a) rivedere l'operatività e lo stato di applicazione di questa convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli fra le successive assemblee degli Stati Membri citati nel comma 2 dell'Articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati Membri, ai sensi dell'Articolo 5: inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le conclusioni relative alla realizzazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, così come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere inviati ad assistere ad ogni Conferenza di Revisione in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 13
Modifiche
1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Membro può proporne emendamenti. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Depositario, il quale le farà circolare tra tutti gli Stati Membri, cercando di avere il loro parere sulla opportunità di convocare una Conferenza di Modifica per considerare suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati notifica entro 30 giorni al Depositario la propria adesione alle proposte, il Depositario indirà una Conferenza di Modifica alla quale saranno invitati tutti gli Stati Membri.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonché le Nazioni Unite, le altre organizzazioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di Modifica in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate
3. La Conferenza di Modifica avrà luogo immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Membri, o una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza degli Stati Membri non ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Membri presenti e votanti alla Conferenza di Modifica. Il Depositario comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati Membri della Convenzione.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati della Convenzione che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione dalla maggioranza degli Stati Membri. Da quel momento in poi entrerà in vigore per ogni altro Stato Membro dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione sono stati depositati.
Articolo 14
Costi
1. I costi delle Assemblee degli Stati Membri, delle Assemblee Straordinarie, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di Modifica saranno suddivisi tra gli Stati Membri e non che vi partecipano, in conformità con la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione di inchiesta dovranno essere suddivisi tra gli Stati Membri secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
Articolo 15
Firma
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui sarà stato depositato il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18
Applicazione provvisoria:
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque Stato può dichiarare di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 19
Riserve
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere soggetti a riserve.
Articolo 20
Durata e ritiro
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata nel tempo.
2. Ogni Stato Membro, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dovrà comunicare questa intenzione di uscita a tutti gli altri Stati Membri, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovrà includere una esaustiva spiegazione dei motivi che determinano l'uscita dello Stato Membro.
3. Tale uscita avrà effetto solo sei mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ritiro. Tuttavia, se allo scadere di quel periodo di sei mesi, lo Stato Membro che intende ritirarsi si trova ad essere impegnato in un conflitto armato, l'uscita dalla Convenzione non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Membro da questa Convenzione non influenzerà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad espletare gli obblighi assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.
Articolo 21
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è quindi designato in qualità di Depositario della presente Convenzione.
Articolo 22
Testi autentici
L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite
Legge 29 ottobre 1997, n. 374
"Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (G.U.n. 256 del 3 novembre 1997)
Art. 1.
(Finalità).
1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
Art. 2.
(Definizione).
1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.
Art. 3.
(Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona).
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.
Art. 4.
(Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona).
1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Distruzione delle scorte).
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle diecimila unità e rinnovabile tramite importazione, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Decreto ministeriale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1000 milioni.
2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.
Art. 8.
(Attività in favore delle vittime di mine antipersona).
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
Art. 9.
(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).
1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.
Art. 10.
(Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare).
1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; nè le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
Legge di ratifica ed esecuzione 26 marzo 1999, n. 106
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona" (G.U. n. 94 del 23 aprile 1999 - Supplemento Ordinario n. 80)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3- bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
Art. 4.
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "die cimila unità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
Art. 5.
1. É consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della Convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della Convenzione.
2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della Convenzione.
Art. 6.
1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ció si renda necessario per la loro custodia.
Art. 7.
1. Il Ministero della difesa é designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche in dicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.
Art. 8.
1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento nterno. Art. 9.
1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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