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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Diritti fondamentali nel lavoro 19 giugno 1998
Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, 1998
 


Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, 1998




Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro è stata fondata nella
convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole;




Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare
l’equità, il progresso sociale e lo sradicamento della povertà, e confermando la necessità per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere solide politiche sociali, la giustizia e le istituzioni democratiche;




Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrebbe, ora più che mai,
mobilitare l’insieme delle sue capacità di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua competenza, con particolare riguardo all’occupazione, formazione professionale e condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino a vicenda al fine di promuovere su vasta scala uno sviluppo sostenibile;




Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrebbe tenere in particolare
considerazione i problemi delle persone con bisogni sociali particolari, specialmente i disoccupati e i lavoratori migranti, mobilitare e incoraggiare gli sforzi nazionali, regionali ed internazionali mirati a risolvere i loro problemi e promuovere politiche efficaci per la creazione di posti di lavoro ;




Considerato che, nell’intento di assicurare la connessione tra progresso sociale e crescita
economica, la garanzia dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro riveste una importanza ed un significato particolari in quanto fornisce agli interessati la possibilità di rivendicare liberamente e con pari opportunità la loro giusta partecipazione alla ricchezza che essi stessi hanno contribuito a creare, nonché di realizzare pienamente il loro potenziale umano;




Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’organizzazione
internazionale costituzionalmente preposta e l’organo competente a emanare e seguire le norme internazionali del lavoro, che beneficia del sostegno e del riconoscimento universale in materia di promozione dei diritti fondamentali nel lavoro quali espressi nei suoi principi costituzionali ;




Considerato che, in una situazione di interdipendenza economica crescente, è urgente
riaffermare l’immutabile natura dei principi e dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione dell’Organizzazione nonché promuovere la loro applicazione universale;




La Conferenza Internazionale del Lavoro,




1. Ricorda :
a. che nell’aderire liberamente all’Organizzazione Internazionale del Lavoro, tutti i suoi
membri hanno accettato i principi ed i diritti enunciati nella sua Costituzione e nella
Dichiarazione di Filadelfia e si sono impegnati ad operare per conseguire il complesso degli
obiettivi dell’Organizzazione al meglio delle loro capacità e in piena aderenza alle loro
specifiche condizioni ;
b. che questi principi e diritti sono stati espressi e sviluppati sotto forma di diritti e di
obblighi specifici nelle convenzioni riconosciute come fondamentali, tanto all’interno che
all’esterno dell’Organizzazione.




2. Dichiara che tutti i membri, anche qualora non abbiano ratificato le convenzioni in
questione, hanno un obbligo, dovuto proprio alla loro appartenenza all’Organizzazione, di
rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i principi
riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni:
a. libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione
collettiva;
b. eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c. abolizione effettiva del lavoro infantile;
d. eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.




3. Riconosce l’obbligo da parte dell’Organizzazione di assistere i suoi membri, a fronte dei loro
bisogni accertati e dichiarati e allo scopo di conseguire tali obiettivi, attraverso il pieno utilizzo
delle sue capacità costituzionali, operative e di bilancio, compresa la mobilitazione delle risorse e
degli aiuti esterni, nonché incoraggiando le altre organizzazioni internazionali con cui
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stabilito delle relazioni, secondo l’articolo 12 della
sua Costituzione, a sostenere tali impegni:
a. offrendo cooperazione tecnica e servizi di consulenza mirati a promuovere la ratifica e
l’applicazione delle Convenzioni fondamentali;
b. assistendo quei Membri non ancora in condizione di ratificare l’insieme o alcune di
queste convenzioni nei loro sforzi di rispettare, promuovere e realizzare i principi
riguardanti i diritti fondamentali oggetto di tali convenzioni;
c. aiutando i membri nei loro sforzi atti a instaurare un clima propizio allo sviluppo
economico e sociale.




4. Decide che, al fine di rendere pienamente effettiva la presente dichiarazione, sarà attivata
una strumentazione promozionale, credibile ed efficace, secondo le modalità specificate
nell’allegato, che sarà considerato parte integrante della presente dichiarazione.




5. Sottolinea che le norme internazionali del lavoro non dovranno essere utilizzate per finalità
di protezionismo commerciale e che nulla nella presente dichiarazione e nei suoi « seguiti » potrà
essere invocato o comunque usato a tale scopo ; inoltre, il vantaggio comparativo di un
qualunque paese non potrà in alcun modo essere messo in discussione da questa dichiarazione e
dall’annesso documento per i suoi « seguiti ».




Allegato
Seguiti della Dichiarazione




I. Obiettivo generale
1. La procedura di seguito illustrata, ha lo scopo di incoraggiare gli sforzi compiuti dai membri
dell’Organizzazione per promuovere i principi e i diritti fondamentali consacrati dalla Costituzione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalla Dichiarazione di Filadelfia e riaffermati nella
presente dichiarazione.
2. In linea con questo obiettivo a carattere strettamente promozionale, la procedura dovrà
consentire di identificare gli ambiti in cui l’assistenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
attraverso le sue attività di cooperazione tecnica, potrà essere utile agli Stati membri nell’aiutarli ad
applicare questi principi e diritti fondamentali. Non si tratta nè di sostituire i meccanismi di controllo
già previsti nè di impedire il loro funzionamento ; pertanto specifiche situazioni proprie ai suddetti
meccanismi non saranno esaminate o riesaminate nel quadro di questo procedimento.
3. I due aspetti del procedimento qui descritto si basano su procedure esistenti : l’annuale
meccanismo riguardante le Convenzioni fondamentali non ratificate comporterà semplicemente
qualche adattamento delle presenti modalità di applicazione dell’art. 19, paragrafo 5 (e) della
Costituzione ; il rapporto globale servirà ad ottenere i migliori risultati dalle procedure eseguite in
applicazione della Costituzione.




II. Procedura annuale sulle convenzioni fondamentali non ratificate
A. Scopi e obiettivi
1. Lo scopo è quello di fornire la possibilità di seguire annualmente, tramite procedure
semplificate in sostituzione della rassegna quadriennale introdotta dal Consiglio di
amministrazione nel 1995, gli sforzi compiuti in conformità alla dichiarazione da parte dei membri
che non hanno ancora ratificato tutte le Convenzioni fondamentali.
2. La procedura coprirà annualmente le quattro aree dei principi e dei diritti fondamentali
specificati nella dichiarazione.




B. Modalità
1. La procedura si baserà su rapporti richiesti ai membri secondo l’art. 19, paragrafo 5 (e) della
Costituzione. I formulari del rapporto saranno compilati in modo da ottenere informazioni, da
parte dei governi che non hanno ratificato una o più Convenzioni fondamentali, su ogni
cambiamento che può avere avuto luogo nella legislazione e nella pratica, tenendo in dovuto
conto l’art. 23 della Costituzione e la prassi definita.
2. Questi Rapporti, redatti dall’Ufficio Internazionale del Lavoro, saranno esaminati dal
Consiglio di amministrazione.
3. Allo scopo di presentare una introduzione ai Rapporti così redatti, attirando l’attenzione su
aspetti che potrebbero meritare una discussione più approfondita, l’Ufficio Internazionale del
Lavoro può convocare un gruppo di esperti nominati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione.
4. Dovranno essere esaminati eventuali adattamenti delle procedure esistenti
del Consiglio di amministrazione per consentire ai membri non rappresentati nel Consiglio stesso
di fornire, nel modo più appropriato, quei chiarimenti che dovessero rendersi necessari o utili
durante le sedute del Consiglio per completare le informazioni contenute nei loro rapporti.




III. Rapporto globale
A. Scopi e obiettivi
1. Lo scopo di questo Rapporto è quello di fornire un dinamico quadro globale relativo ad ogni
categoria di principi e diritti fondamentali osservati durante il precedente periodo di quattro anni e
di servire quale base per valutare l’efficacia dell’assistenza fornita dall’Organizzazione e per
determinare le priorità per il periodo successivo, sotto forma di piani di azione per la cooperazione
tecnica, in particolare concepiti per mobilitare le risorse interne ed esterne necessarie alla loro
esecuzione.
2. Il rapporto coprirà ogni anno, a turno, una delle quattro categorie di principi e diritti
fondamentali.




B. Modalità
1. Il rapporto sarà redatto sotto la responsabilità del Direttore generale sulla base di
informazioni ufficiali o raccolte e verificate secondo le procedure previste. Nel caso di Stati che
non abbiano ratificato le Convenzioni fondamentali, esso si fonderà soprattutto sui risultati della
suddetta procedura annuale. Nel caso di membri che abbiano ratificato le convenzioni in oggetto,
il rapporto sarà basato, in particolare, sui rapporti di cui secondo l’art. 22 della Costituzione.
2. Il rapporto sarà presentato alla Conferenza per una discussione tripartita, sotto forma di
Rapporto del Direttore generale. La Conferenza potrà trattare il rapporto separatamente dai
rapporti previsti dall’art. 12 del suo Regolamento e potrà discuterlo durante una seduta
interamente dedicata al rapporto stesso o in diversa opportuna sede. Spetterà poi al Consiglio di
amministrazione, in una sua prossima sessione, di tirare le conclusioni di questo dibattito con
riferimento alle priorità e ai piani di azione in materia di cooperazione tecnica da eseguire nel
successivo periodo quadriennale.




IV. È inteso che:
1. Saranno presentate le proposte di emendamento ai Regolamenti del Consiglio di
amministrazione e della Conferenza ritenute necessarie per l’applicazione delle disposizioni che
precedono.
2. La Conferenza provvederà, al momento opportuno, a rivedere il funzionamento del
procedimento alla luce dell’esperienza acquisita per stabilire se ha adempiuto adeguatamente allo
scopo generale articolato nella Parte I.




In fede abbiamo apposto la nostra firma il diciannove di giugno 1998.
Il Presidente della Conferenza,
Il Direttore Generale dell’International Labour Office.



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