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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Convenzione penale sulla corruzione
Conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999
 

La presente Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110


Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa gli altri Stati
firmatari della presente Convenzione,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri;
riconosciuta l’importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l’adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;
sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;
persuasi che l’efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;
rallegrandosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l’operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell’Organizzazione mondiale del commercio, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’OCSE e dell’Unione europea;
in considerazione del Programma d’azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);
richiamando a questo proposito l’importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d’Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all’attuazione del Programma d’azione contro la corruzione;
ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d’azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l’elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l’incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;
tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l’11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d’azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d’azione contro la corruzione;
considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101a sessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d’azione contro la corruzione;
in considerazione dell’adozione, nella 102a sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l’istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l’adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,


hanno convenuto quanto segue:


Capitolo I
Terminologia


Art. 1
Terminologia


Ai fini della presente Convenzione:
a. l’espressione «pubblico ufficiale» è interpretata con riferimento alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», «sindaco», «ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato nel quale la persona in questione esercita tale funzione e così come è applicata nel rispettivo diritto penale;
b. il termine «giudice» di cui alla lettera a, comprende i membri del ministero pubblico e le persone che esercitano funzioni giudiziarie; Conv. penale sulla corruzione c. in caso di procedimenti penali che coinvolgono un pubblico ufficiale di un altro Stato, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di pubblico ufficiale soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il proprio diritto nazionale;
d. per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità titolare di questo statuto in virtù del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e degli altri enti pubblici nell’esercizio delle loro prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico.


Capitolo II
Provvedimenti da adottare a livello nazionale


Art. 2
Corruzione attiva di pubblici ufficiali nazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.


Art. 3
Corruzione passiva di pubblici ufficiali nazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l’offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle proprie funzioni.


Art. 4
Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica nazionale investita di poteri legislativi o amministrativi.


Art. 5
Corruzione di pubblici ufficiali stranieri


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano un pubblico ufficiale di qualsiasi altro Stato. Repressione di taluni reati

Art. 6
Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché gli atti
di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno
qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica di qualsiasi altro Stato investita di poteri legislativi o amministrativi.


Art. 7
Corruzione attiva nel settore privato


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.


Art. 8
Corruzione passiva nel settore privato


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l’offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.


Art. 9
Corruzione di funzionari internazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che abbia la qualità di funzionario o di impiegato a contratto, secondo lo statuto degli impiegati, di un’organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la parte è membro, così come qualsiasi persona, distaccata o meno presso una tale organizzazione, che esercita funzioni corrispondenti a quelle di detti funzionari o impiegati.


Art. 10
Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti
di cui all’articolo 4 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora
coinvolgano una persona che è membro di un’assemblea parlamentare di un’organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.


Art. 11
Corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che esercita funzioni giudiziarie in seno a una corte Conv. penale sulla corruzione di giustizia internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, oppure qualsiasi funzionario di cancelleria di una tale corte.


Art. 12
Traffico d’influenza


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di rimunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4–6 e 9–11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di rimunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato.


Art. 13
Riciclaggio dei proventi di reati di corruzione


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno gli atti menzionati all’articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da un reato di cui agli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni in merito a tali reati o non li consideri come reati gravi ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro.


Art. 14
Reati contabili


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti atti od omissioni siano secondo il proprio diritto interno definiti reati passibili di sanzioni penali o di altra natura, quando sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni:
a. emettere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;
b. omettere in modo illecito di contabilizzare un versamento.


Art. 15
Atti di partecipazione


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché sia definito reato penale, secondo il proprio diritto interno, qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti ai sensi della presente Convenzione. Repressione di taluni reati

Art. 16
Immunità


Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro trattato, protocollo o statuto o dei rispettivi testi d’applicazione, per quanto concerne la revoca dell’immunità.


Art. 17
Competenza


1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire la sua competenza in relazione a un reato penale secondo gli articoli 2–14 della presente Convenzione quando:
a. il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;
b. l’autore del reato è un suo cittadino, un suo pubblico ufficiale o un suo membro di un’assemblea pubblica nazionale;
c. il reato coinvolge un suo pubblico ufficiale o membro delle sue assemblee pubbliche nazionali o qualsiasi altra persona di cui agli articoli 9–11, che è nello stesso tempo un suo cittadino.
2. Ciascuno Stato, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante dichiarazione diretta al segretario generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi e condizioni specifiche, le regole di competenza di cui al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo o a una qualsiasi parte di tali lettere.
3. La Parte che si è avvalsa della possibilità di riserva prevista al paragrafo 2 del
presente articolo adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in relazione ai reati penali definiti dalla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato in un’altra Parte soltanto in ragione della sua cittadinanza dopo una domanda di estradizione.
4. La presente Convenzione non esclude che una Parte eserciti la competenza penale che le spetta conformemente al suo diritto interno.


Art. 18
Responsabilità delle persone giuridiche


1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di traffico d’influenza e di riciclaggio di capitali ai sensi della presente Convenzione, quando tali reati sono commessi per conto delle medesime da parte di qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia quale membro di un organo della persona giuridica che esercita un potere direttivo nel suo seno in base a:
– un potere di rappresentanza della persona giuridica; o
– una facoltà decisionale a nome della persona giuridica; o
– una facoltà di esercitare un controllo nell’ambito della persona giuridica;
come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d’istigatore alla commissione dei suddetti reati. Conv. penale sulla corruzione
2. A prescindere dai casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile quando l’assenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione dei reati menzionati al paragrafo 1 per conto della suddetta persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica in virtù dei paragrafi 1 e 2 non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati di cui al paragrafo 1.


Art. 19
Sanzioni e misure


1. Tenuto conto della gravità dei reati penali definiti dalla presente Convenzione, ciascuna Parte commina, per i reati di cui agli articoli 2–14, sanzioni e misure fficaci,proporzionate e dissuasive che includano, quando siano commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possano dar luogo a estradizione.
2. Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 18 paragrafi 1 e 2 siano passibili di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie.
3. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura che le consentano di confiscare o sottrarre in altro modo gli strumenti e i proventi dei reati penali definiti in virtù della presente Convenzione, oppure i beni per un valore corrispondente a tali proventi.


Art. 20
Autorità specializzate


Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell’indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle loro funzioni.


Art. 21
Cooperazione tra autorità nazionali


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche e i pubblici ufficiali cooperino, conformemente al diritto nazionale, con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento dei reati penali:
a. informando spontaneamente le autorità in questione, nei casi in cui vi siano motivi ragionevoli di ritenere che uno qualsiasi dei reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 sia stato commesso; o
b. fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie. Repressione di taluni reati


Art. 22
Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni


Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare una protezione effettiva e adeguata:
a. alle persone che forniscono informazioni relative a reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 o che collaborano in altro modo con le autorità preposte alle indagini o al perseguimento;
b. ai testimoni che depongono in merito a siffatti reati.


Art. 23
Misure intese ad agevolare l’assunzione di prove e la confisca dei proventi


1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura, comprese quelle che consentono l’utilizzazione di speciali tecniche investigative conformemente alla legislazione nazionale, per agevolare l’assunzione di prove concernenti i reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 della presente Convenzione e che permettano di individuare, ricercare, bloccare e confiscare gli strumenti e i proventi della corruzione oppure beni per un valore corrispondente a tali proventi, suscettibili di essere oggetto delle misure di cui all’articolo 19 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per consentire ai suoi tribunali e alle altre autorità competenti di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sequestrati per attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo all’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.


Capitolo III
Controllo dell’attuazione


Art. 24
Controllo


Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) verifica l’attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.


Capitolo IV
Cooperazione internazionale


Art. 25
Principi generali e misure applicabili alla cooperazione internazionale


1. Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni contemplate nei pertinenti strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale o alle intese concluse in base a legislazioni uniformi o reciproche e al loro diritto nazionale, nella più ampia misura possibile le une con le altre ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti i reati penali che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione. Conv. penale sulla corruzione
2. Qualora tra le Parti non sia in vigore alcuno strumento internazionale o intesa di cui al paragrafo 1 qui sopra, sono applicabili gli articoli 26–31 del presente capitolo.
3. Gli articoli 26–31 del presente capitolo sono altresì applicabili qualora siano più favorevoli delle disposizioni contemplate dagli strumenti internazionali o dalle intese di cui al paragrafo 1 qui sopra.


Art. 26
Assistenza giudiziaria


1. Le Parti si prestano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile per trattare tempestivamente le richieste poste dalle autorità abilitate, in virtù delle loro leggi
nazionali, a indagare o perseguire i reati penali che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione.
2. L’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere negata qualora la Parte richiesta ritenga che il fatto di prestarla possa compromettere i suoi interessi fondamentali, la sua sovranità nazionale, la sua sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.
3. Le Parti non possono eccepire il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora il suo diritto interno lo richieda, una Parte può esigere che una domanda di cooperazione che implica la levata del segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da un’altra autorità giudiziaria che abbia competenza in materia di reati penali, compreso il ministero pubblico.


Art. 27
Estradizione


1. I reati penali che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati per i quali è ammessa l’estradizione. Le Parti si impegnano a includere detti reati in tutti i trattati di estradizione che concluderanno in quanto reati per i quali è ammessa l’estradizione.
2. La Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato e che riceve una domanda di estradizione da una Parte con la quale non ha concluso un siffatto trattato, può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l’estradizione per tutti i reati definiti conformemente alla presente Convenzione.
3. Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati definiti conformemente alla presente Convenzione quali reati per cui è ammessa l’estradizione.
4. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può negare l’estradizione.
5. Se l’estradizione domandata per un reato definito conformemente alla presente Convenzione è negata unicamente a causa della cittadinanza della persona di cui si chiede l’estradizione, oppure perché la Parte richiesta ritiene di essere competente per il reato in questione, la Parte richiesta, salvo accordo contrario con la Parte richiedente, sottopone il caso alle sue autorità competenti al fine del perseguimento e informa a tempo debito la Parte richiedente sull’esito definitivo. Repressione di taluni reati

Art. 28
Informazioni spontanee


Senza pregiudizio alcuno per le sue indagini o per i procedimenti già avviati, una Parte può comunicare a un’altra Parte, senza richiesta di quest’ultima, informazioni su determinati fatti qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte beneficiaria ad avviare o ad effettuare indagini o perseguimenti relativi a reati definiti in virtù della presente Convenzione o possa indurre la Parte beneficiaria a presentare una domanda ai sensi del presente capitolo.


Art. 29
Autorità centrale


1. Le Parti designano una o, se necessario, più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate in virtù del presente capitolo, di rispondervi e di trattarle o di trasmetterle alle autorità competenti per la loro trattazione.
2. All’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione, ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.


Art. 30
Corrispondenza diretta


1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.
2. In casi urgenti, le domande di assistenza giudiziaria o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il ministero pubblico, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tal caso, una copia va inviata simultaneamente all’autorità centrale della Parte richiesta, per il tramite dell’autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le domande o comunicazioni formulate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere presentate per il tramite dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
4. Se viene presentata una domanda in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e se l’autorità richiesta non è competente per darvi seguito, essa la trasmette all’autorità competente del suo Paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.
5. Le domande o comunicazioni presentate in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e che non implicano misure coercitive possono essere trasmesse direttamente dall’autorità competente della Parte richiedente all’autorità competente della Parte
richiesta.
6. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione, informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa che, per motivi di efficienza, le domande formulate in applicazione del presente capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.


Art. 31
Informazione


La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente del seguito che ha dato a
una domanda formulata in virtù del presente capitolo e del risultato definitivo delle Conv. penale sulla corruzione misure adottate. La Parte richiesta informa parimenti senza indugio la Parte richiedente in merito a qualsiasi circostanza che renda impossibile l’esecuzione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarla considerevolmente.


Capitolo V
Disposizioni finali


Art. 32
Firma ed entrata in vigore


1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Detti Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione si depositano presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui quattordici Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Un siffatto Stato che al momento della ratifica non sia membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui ha espresso il consenso a essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
Uno Stato firmatario che al momento della ratifica non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell’entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione.


Art. 33
Adesione alla Convenzione


1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti della Convenzione, invitare la Comunità europea come pure qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20 dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di far parte del Comitato dei ministri.
2. Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. Se già non lo erano al momento dell’adesione, la Comunità europea e gli Stati aderenti diventano automaticamente membri del GRECO il giorno dell’entrata in vigore nei loro riguardi della presente Convenzione.


Art. 34
Applicazione territoriale


1. Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione all’attenzione del Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per detto territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta dichiarazione.
3. Le dichiarazioni formulate in virtù dei due paragrafi precedenti possono essere revocate, riguardo ai territori designati nelle medesime, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.


Art. 35
Relazioni con altri accordi e convenzioni


1. La presente Convenzione non incide sui diritti e sugli obblighi scatenti da convenzioni internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali concernenti questioni disciplinate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o rafforzare disposizioni della medesima o di facilitare l’applicazione dei principi da essa sanciti.
3. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato concernente una questione disciplinata dalla presente Convenzione, o abbiano altrimenti convenuto le loro relazioni riguardo a tale materia, esse hanno la facoltà di applicare detti accordi, trattati o intese in vece della presente Convenzione, se in tal modo la cooperazione internazionale ne risulta agevolata.


Art. 36
Dichiarazioni


Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell’articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell’articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d’ufficio. Conv. penale sulla corruzione


Art. 37
Riserve


1. Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non definirà come reati penali nel suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4,
6–8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all’articolo 5.
2. Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare di avvalersi della riserva di cui all’articolo 17 paragrafo 2.
3. Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi la possibilità di negare l’assistenza giudiziaria di cui all’articolo 26 paragrafo 1 qualora la domanda concerni un reato che la Parte richiesta considera come reato politico.
4. Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, porre riserve relative a più di cinque disposizioni figuranti in detti paragrafi. Non sono ammesse altre riserve. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate come una sola riserva.


Art. 38
Validità ed esame di dichiarazioni e riserve


1. Le dichiarazioni di cui all’articolo 36 e le riserve di cui all’articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato. Tali dichiarazioni e riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
2. Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o della riserva, il Segretario generale del Consiglio d’Europa informa lo Stato interessato della scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario generale la sua intenzione di mantenere, di modificare o di ritirare la dichiarazione o la riserva. In caso contrario, il Segretario generale informa lo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica prima della scadenza di tale periodo la sua decisione di mantenere o di modificare le sue riserve o le sue dichiarazioni, queste si estinguono.
3. La Parte che ha formulato una dichiarazione o una riserva conformemente agli articoli 36 e 37 fornisce, prima di rinnovarle o su richiesta, spiegazioni al GRECO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.


Art. 39
Emendamenti


1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte; il Segretario generale del Consiglio d’Europa comunica le relative proposte agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati non membri che hanno aderito o che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 33.
2. Gli emendamenti proposti da una Parte sono comunicati al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), il quale sottopone al Comitato dei ministri il suo parere sull’emendamento proposto. Repressione di taluni reati
3. Il Comitato dei ministri esamina la proposta di emendamento e il parere del CDPC e, previa consultazione degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, può adottare l’emendamento.
4. Il testo degli emendamenti adottati dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
5. Gli emendamenti adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averli accettati.


Art. 40
Componimento delle controversie


1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d’Europa è tenuto informato dell’interpretazione e dell’applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di controversia tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per comporre la controversia mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, inclusa la sottomissione della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale il cui lodo vincola le Parti alla controversia, o alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo quanto concordato dalle Parti interessate.


Art. 41
Denuncia


1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.


Art. 42
Notifiche


Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
a. le firme;
b. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione secondo gli articoli 32 e 33;
d. le dichiarazioni o riserve in virtù dell’articolo 36 o dell’articolo 37;
e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. Conv. penale sulla corruzione


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.


Fatto a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia
certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della Convenzione e agli Stati invitati ad aderirvi.


(Seguono le firme)



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