Ecco i testi del Pdl presentati a doppia firma, Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, approvati nell'aula del Senato, durante l'esame delle riforme costituzionali, che introducono in Costituzione il semi presidenzialismo.
Vengono riscritti, in realtà, 12 articoli della Carta: quelli che riguardano il Capo dello Stato (modifiche agli articoli 83-84-85-86-88-89 della Costituzione) e quelli che riguardano il Governo (modifiche agli articoli 92,93,95, 96 della Costituzione) e il Csm (modifiche articoli 87-104 Costituzione .
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge. Il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la Difesa e ha il comando delle Forze armate. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Può sciogliere le Camere (o una di esse), sentiti il primo ministro e i loro presidenti, ma non nel primo anno dall'elezione delle Camere. Premier e ministri controfirmano gli atti proposti al Presidente e adottati dallo stesso, ma non l'indizione delle elezioni e lo scioglimento delle Camere, nè l'indizione dei referendum, rinvio e promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alla Camere, le nomine attribuite al Presidente dalla Costituzione (modifiche agli articoli 83-84-85-86-88-89 della Costituzione).
Il nuovo modello di governo è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri, salvo delega al Primo Ministro«, nomina il primo ministro e, su proposta del premier, nomina e revoca i ministri. Il Presidente del Consiglio si chiamerà «Primo ministro» (modifiche agli articoli 92,93,95, 96 della Costituzione).
Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il decimo comma dell'articolo 87 è soppresso (modifiche articoli 87-104 Costituzione).
24 luglio 2012