Gli incarichi professionali riconducibili a consulenze tecniche d’ufficio (CTU) sono soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del regolamento nazionale sulla riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012).
Lo ha chiarito il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiornando le faq dedicate all’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale introdotto dalla riforma delle professioni.
Gli ultimi chiarimenti in materia riguardano l’obbligo di stipulare di una polizza, qualora un ingegnere svolga (anche in via esclusiva) l’attività di consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito di una procedura giudiziaria.
Ribadendo quanto prescritto all’articolo 5 del DPR 137/2012, il Cni ha precisato che l’obbligo assicurativo ricade sul professionista per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.
Pertanto, secondo gli ingegneri, anche un incarico di consulenza tecnica d’ufficio conferito ad un professionista da un Tribunale è soggetto a tale obbligo, dal momento che il consulente si assume nei confronti delle parti in lite la responsabilità civile e professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
A parere del Cni tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il tecnico e le parti, è configurabile come un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.
20 novembre 2013