E' necessario il permesso di costruire per la realizzazione di pensiline e tettoie che non possono essere classificate come opere provvisorie e accessorie.
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione con la sentenza 07/09/2011, n. 3326: La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
La Corte ha rammentato come sono in genere soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 380/2011 (articoli 3 e 10), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
Sulla base del suesposto principio è stata ritenuta necessitare il permesso di costruire la realizzazione di una pensilina con struttura in ferro e copertura in plexiglas avente superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3. Tale «pensilina» o «tettoia» deve altresì essere distinta dal «pergolato» in quanto la diversità strutturale delle opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile.
Nel caso in cui la realizzazione di questi interventi non possa essere considerata provvisoria, è necessario richiedere il permesso di costruire.
La Cassazioneha ricordato che il permesso di costruire deve essere richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori.
Si differenziano invece i pergolati, costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati solitamente alla produzione di ombra.
3 Novembre 2011