Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che le centrali fotovoltaiche sono da considerarsi immobili, ma sono esenti dall’ICI perché di interesse pubblico. Il Consiglio Nazionale del Notariato in ben due studi ha chiarito l’aspetto civilistico e fiscale degli impianti.
Con lo studio 221-2011/C, ha spiegato che le centrali fotovoltaiche possono essere classificate come beni immobili dal momento che per funzionare non possono prescindere dal collegamento con il territorio su cui vengono realizzati. L’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo, si legge nello studio, è compensata infatti dal punto di vista funzionale. La messa in opera di un impianto di grandi dimensioni necessita dell’integrazione tra diversi elementi, nonché dell’allacciamento alla rete elettrica nazionale. Elementi che lasciano presupporre un collegamento con il luogo per la sua utilizzazione prolungata nel tempo.
Per acquisire la disponibilità delle aree per la costruzione delle centrali fotovoltaiche è quindi necessaria la costituzione di un diritto di superficie definitivo o collegato al tempo (locazione o comodato).
Con lo studio 35-2011/T, lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato è poi tornato sul trattamento fiscale degli impianti, attribuendo ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengono e respingendo la teoria dell’assimilabilità alle aree urbane.Tale condivisibile considerazione rende gli impianti fotovoltaici assimilabili agli impianti di interesse pubblico e quindi li rende esenti dall’Ici.
Finora, sottolinea lo studio, si sono alternati pareri discordanti sulla natura degli impianti.
Secondo l’Agenzia del Territorio gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici si qualificano come unità immobiliari che devono essere accertati nella categoria “D/1 (opifici)”, equiparandoli, cisì, alle turbine delle centrali elettriche.
Al contrario, gli impianti di cui si parla non assumono autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari cui accedono.Le porzioni di fabbricato ospitanti impianti di produzione di energia hanno, in genere, modesta potenza e sono destinati prevalentemente ai consumi domestici.
L’Agenzia delle Entrate ritiene poi che l’impianto fotovoltaico situato su un terreno, non costituisce impianto infisso al suolo dato che i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Anche tale posizione asolutamente non è condivisibile tenuto conto dell'ampia sgiurisprudenza amministrativa in materia similare tra cui, per ultimo, TAR Campania - Napoli, sez. VII, sentenza 10.06.2011 n. 3099 relativa alla costruzione di un pergolato costituito da pilastri e travi in legno atti a rendere la struttura solida e robusta e a far desumere una sua permanenza prolungata nel tempo.
10 Ottobre 2011