Niente ICI se l’area edificabile non è considerata pertinenza
Esente dall’imposta il terreno attiguo a un fabbricato
Nuovi chiarimenti del Fisco sulla possibilità di applicare imposte ai terreni edificabili.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non può essere qualificata come pertinenza l’area edificabile recintata, attigua al fabbricato principale, se i due beni rientrano in piani di lottizzazione differenti.
Di conseguenza, il terreno non può essere tassato ai fini dell’Ici, imposta comunale sugli immobili.
Il Fisco ha affermato che, in base all’articolo 817 del Codice Civile, possono essere considerate come pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. Il Codice Civile prevede inoltre che la destinazione possa essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi abbia un diritto reale sulla medesima.
Il chiarimento è stato sollecitato da un contribuente, che nei giorni scorsi si era rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire se un suolo recintato, attiguo a un fabbricato soggetto a Ici, potesse essere considerato come pertinenza e pagare quindi l’imposta sugli immobili.
Ottobre 2011