Secondo il DM 22 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come spiegato meglio dalla Circolare 23/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, i titolari di crediti per transazioni commerciali o fornitura di beni e servizi, maturati al 31 dicembre 2011, possono presentare domanda di estinzione attraverso l’assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 miliardi di euro.
I titolari di crediti, il cui ammontare non può essere inferiore a mille euro, possono inviare la domanda all’amministrazione che ha usufruito della fornitura. In caso di fusione tra imprese, la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o da quella risultante dopo la fusione.
È necessario utilizzare il fac-simile del modello allegato al Decreto ministeriale, in cui indicare i dati anagrafici del soggetto creditore o la denominazione della società, il codice fiscale o partita iva, la residenza o sede legale del creditore, l’amministrazione debitrice, l’importo del credito vantato e l’ammontare per cui si richiede l’estinzione con titoli di Stato.
La domanda deve essere sottoscritta dal creditore o dal rappresentante legale della società.
Dopo aver ricevuto l’istanza, l’amministrazione avvia un’istruttoria e ordina i crediti in base a determinati requisiti, ad esempio dando la precedenza a quelli meno recenti o con importi meno elevati.
Anche la Ragioneria generale dello Stato cura un’istruttoria. In base alle verifiche, che devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012, vengono trasmesse le liste all’Ispettorato generale del bilancio entro il 28 settembre 2012.
Ricordiamo che il problema dei ritardati pagamenti ha causato nelle scorse settimane una vera e propria rivolta delle imprese che, riunite nel D-Day delle costruzioni lo scorso 15 maggio, hanno minacciato decreti ingiuntivi e una class action contro la Pubblica Amministrazione.
25 Giugno 2012