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Iva per cassa, in vigore dal 1 dicembre
Varato il decreto applicativo, ora è possibile versare l'Iva al pagamento delle fatture

Versare l'Iva solo quando viene pagata la fattura era un "miraggio" per migliaia di imprese, artigiani, commercianti, professionisti e lavoratori autonomi che sta per diventare realtà. Il Ministero dell'Economia ha appena varato il decreto applicativo che dal prossimo 1° dicembre consentirà di versare dell'Iva col criterio di "cassa", ovvero quando il contribuente-partita Iva riceve il pagamento della fattura e incassa quindi anche l'Iva che poi dovrà versare al fisco. Finora, soprattutto in questi ultimi tempi di crisi e di ritardati o mancati pagamenti, succedeva di dover anticipare allo Stato un'imposta su un reddito non ancora percepito.


Il nuovo regime, introdotto dall'ultimo decreto sviluppo, attendeva alcune precisazioni che sono arrivate con il decreto attuativo: la principale riguarda le operazioni passive, cioè il momento in cui il cliente/committente può detrarre l'Iva che paga in fattura.
Le nuove regole stabiliscono che:
- se anche il cliente ha optato per il regime per cassa può "scaricare" l'Iva solo nel momento in cui paga la fattura;
- se il cliente non ha optato per il regime per cassa, può scaricare l'Iva dal momento dell'effettuazione dell'operazione (vendita o prestazione di servizi), in pratica quando riceve la fattura.


Tutti i titolari di partita Iva che fatturano meno di 2 milioni di euro all’anno possono scegliere di applicare al versamento dell'Iva il principio "di cassa". Questo però vale solo per le operazioni verso altri titolari di partite Iva e non verso i privati consumatori (utenti finali).


Com'è noto, l'Iva è una "partita di giro", cioè la si incassa dal cliente e la si versa al fisco.
L'Iva applicata sulla vendita di un bene o la fornitura di un servizio doveva essere versata col criterio "di competenza" (cioè riferita al periodo di emissione della fattura), ovvero:
- mensilmente, cioè entro il 16 del mese successivo all'emissione della fattura;
- trimestralmente, se non si supera un determinato volume d'affari, cioè entro il 16 di maggio, agosto, novembre e marzo dell'anno successivo.


Dal 1 dicembre l’Iva a debito verrà versata solo al momento dell'effettivo pagamento della fattura. Il nuovo regime è opzionale e per applicarlo bisognerà fare una specifica richiesta.
Per applicare il nuovo regime dev'essere espressa un'opzione preventiva (le cui modalità dovranno essere chiarite dall'Agenzia delle Entrate) e sulla fattura andrà riportato il riferimento all' art. 32-bis del Dl 83/2012.
La decorrenza dal 1 dicembre potrebbe creare qualche complicazione ai contribuenti trimestrali: per loro conviene far partire il nuovo regime dal 1 gennaio 2013.


L’Iva va versata comunque dopo 1 anno dall’operazione anche se la fattura non è ancora stata pagata (salvo che il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali). Questa scadenza può essere un'arma a doppio taglio perché dà al creditore l'impressione di avere una disponibilità finanziaria maggiore di quella effettiva. In altre parole, ricordatevi che dopo un anno il fisco batte cassa comunque.


22 ottobre 2012

 


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