L’art. 6 della L. 46/1990 ritiene obbligatoria la redazione del progetto riguardante gli impianti elettrici ed il suo deposito contestualmente al progetto edificatorio, ed è dunque legittimo il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di edifici residenziali motivato con riferimento al fatto che l’istanza non è corredata del progetto relativo agli impianti elettrici.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 29/08/2011, n. 4835.
La prescrizione della L. 46/1990 si riferisce a parere della Corte alla fase istruttoria dell’iter per il rilascio del permesso di costruire, e non già ad una fase successiva, in quanto evidentemente finalizzata a garantire un controllo (come peraltro lo stesso permesso di costruire) sulla sicurezza «ab origine» dell’edificio, con particolare riferimento ad una esigenza di rispetto dei parametri di legalità che disciplinano le costruzioni residenziali.
3 Novembre 2011