Analogamente a quanto previsto dal Decreto Sviluppo di Luglio, è ribadita la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso. Secondo la formula rinnovata, il permesso di costruire si forma se, in assenza di un motivato diniego da parte del dirigente o del responsabile dell’ufficio, siano decorsi inutilmente 90 giorni, che aumentano a 150 nel caso di Comuni con più di 100 mila abitanti o di progetti particolarmente complessi. Nella bozza circolata nei giorni scorsi, invece, era previsto un termine di 140 giorni.
La bozza modifica il regolamento 126/1927, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione o la modifica dei locali di un magazzino generale deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del “visto” dell'ufficio del genio civile, del piano finanziario e delle persone o degli enti che forniscono i capitali.
Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell’edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comunica l’esito al Ministero dello Sviluppo economico.
Il testo del nuovo Decreto Sviluppo propone l’acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, alleggerendo il privato dall’onere di dimostrare la propria posizione. Secondo la bozza, le amministrazioni formulano le richieste di rilascio del Durc entro cinque giorni dal ricevimento dell’atto che ne rende necessaria l’acquisizione e informano contestualmente l’interessato della richiesta. In questo modo, spiega la relazione esplicativa del nuovo decreto, vengono tutelate le esigenze del soggetto privato di certezza e prevedibilità dei tempi di rilascio.
Il decreto prevede che gli istituti e gli enti competenti rilascino il DURC entro il termine massimo stabilito per la formazione del silenzio-assenso e che, nell’ambito dei lavori pubblici e privati, dell’edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti richiedano, inviino e archivino il DURC per via telematica.
La proposta corregge alcune norme contenute nel “primo decreto sviluppo” che hanno determinato difficoltà applicative. In particolare, è abrogata la disposizione dalla legge di conversione, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, rivelatasi problematica, come evidenziato anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Resta comunque fermo che l’ordinamento garantisce la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, sia sotto il profilo della retribuzione che della sicurezza, attraverso specifiche disposizioni contenute nel Codice Appalti e nel testo unico della sicurezza.
28 Ottobre 2011