DIA e SCIA non sono provvedimenti direttamente impugnabili. Chi si ritiene danneggiato da un intervento edilizio, iniziato ai sensi di questi titoli abilitativi, può agire immediatamente nei confronti della Pubblica Amministrazione preposta al controllo sulla regolarità delle procedure, senza attendere i 30 giorni entro cui la PA, rilevate le violazioni, può sospendere l’attività.
Se ne è parlato la settimana scorsa al convegno sul processo amministrativo, organizzato a Torino dal Tar Piemonte, Avvocatura comunale e Associazione degli avvocati amministrativisti.
Il convegno ha confermato quanto sostenuto di recente dal Consiglio di Stato e manovra-bis.
Secondo il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 28 luglio 2011, n. 15, il soggetto che si ritiene leso da un intervento amministrativo può esperire in primo luogo un’azione impugnatoria entro i termini, che decorrono dalla piena conoscenza del danno, cioè dal momento in cui la costruzione rivela le sue caratteristiche essenziali, accompagnando il tutto dalla condanna della PA all’utilizzo del potere inibitorio.
DIA e SCIA consistono in una semplificazione delle procedure e non sono soggette ad autorizzazione. Chi presenta una Dia o una Scia ha infatti una posizione soggettiva che consente di realizzare l’attività dopo aver contattato l’Amministrazione competente. Questi titoli abilitativi non hanno quindi la natura di provvedimento amministrativo. È invece un atto amministrativo il permesso di costruire, che ai sensi del Decreto Sviluppo si perfeziona col silenzio – assenso. Al contrario, la DIA e la SCIA rappresentano un provvedimento “per silentium”, con cui l’Amministrazione, dopo aver riscontrato la conformità delle attività alla legge, non impedisce l’inizio o la prosecuzione dei lavori.
La manovra di ferragosto o manovra-bis (legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 ha rafforzato quanto affermato dal CdS, sostenendo che ad essere direttamente impugnabili non sono DIA e SCIA, ma l’eventuale inerzia dell’Amministrazione chiamata ad accertare la natura del danno.
Gli interessati possono solo sollecitare le verifiche spettanti alla Pubblica Amministrazione, che ha 30 giorni di tempo per constatate eventuali irregolarità e sospendere la realizzazione dell’opera. Ricordiamo infatti che il Decreto Sviluppo ha dimezzato i tempi della Scia portando a 30 giorni il termine per i controlli.
26 Ottobre 2011