Per la realizzazione di una canna fumaria in condominio non devono essere rispettate le distanze minime. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione nei giorni scorsi con la sentenza 4936/2014.
Secondo la Cassazione, le canne fumarie non sono costruzioni e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute, ma solo alle disposizioni del regolamento condominiale.
Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che l’installazione della canna fumaria su un muro perimetrale condominiale è ammessa a condizione che non si alteri la destinazione comune del muro e che non se ne impedisca l’uso da parte degli altri condomini.
L’installazione di una canna fumaria deve invece essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni.
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un soggetto, proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile.
Dopo l’installazione, un altro condomino aveva però intentato causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta.
In seguito ad una serie di pronunce, la Corte d’Appello aveva deciso per la demolizione della canna fumaria. Una posizione che è stata poi annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel raggio d’azione delle norme sulle costruzioni.
5 marzo 2014