Non fa piena fede fino a querela di falso. Il Giudice di Pace di Vasto (Chieti) ha utilizzato questo dispositivo per accogliere il ricorso di un automobilista, multato per eccesso di velocità tramite un autovelox collocato in posizione nascosta. Da ora in poi l’ente che ha elevato la contravvenzione (nel caso specifico il Comune) dovrà fornire la documentazione necessaria per dimostrare che l’autovelox fosse in posizione facilmente visibile. In caso opposto il Giudice può annullare la multa, come avvenuto nella cittadina abruzzese.
La decisione del Giudice può sconfessare il verbale, dal momento che non basterà più scrivere che l’autovelox fosse in posizione chiaramente visibile. Gli agenti ed il comune dovranno anche dimostrarlo attraverso una specifica documentazione. Scopriamo infatti che l’affermazione contenuta nel verbale non può considerarsi inoppugnabile, o per dirla in termini giuridici “non fa piena fede fino a querela di falso”. Cosa significa?
Il verbale deve essere assistito da valenza probatoria privilegiata, come invece tutte le altre attestazioni di pubblici ufficiali. Si tratta infatti di valutazioni non oggettive che rientrano nella “percezione sensoriale” degli agenti, quindi confutabili dall’automobilista. Da ora in poi le multe per eccesso di velocità devono essere accompagnate dalla documentazione che attesti la piena visibilità dell’autovelox, che non potranno più essere nascosti sui margini delle strade, dietro curve a gomito o nascosti all’interno di auto civetta.
16 settembre 2014