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Antiriciclaggio: nuove norme
Decreto Legge n.78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n.122

Il fisco sulle tracce dei pagamenti. Il Decreto Legge n.78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 30 Luglio 2010, n.122 convertirà molte delle operazioni in contanti in operazioni telematiche che, con un maggior monitoraggio consentiranno di rilevare eventuali anomalie.
Niente più pagamenti in contanti per importi superiori a 5000 euro.
Tutte le transazioni operate da aziende, professionisti o cittadini dovranno rispettare questa nuova soglia dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma, però, interessa anche gli assegni bancari e postali: se emessi per un importo a partire da 5.000 euro, dovranno riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Ai fini della normativa antiriciclaggio, viene considerato un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione della soglia massima, ed in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15 mila euro.
Otto sono le particolari tipologie sotto osservazione:


Tipologia 1: cliente italiano - fornitore italiano: pagamento in contanti di 6.000 euro
Come si configura: si tratta di un trasferimento vietato di denaro contante. La soglia di 5.000 euro va inoltre intesa in considerazione alla somma complessiva dell'operazione, non rilevando in alcun modo l'eventuale frazionamento del pagamento (o anche pagamento effettuato parte in contante e parte in assegno).
Le conseguenze: sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 % dell'importo trasferito, prevista dalla normativa antiriciclaggio in misura non inferiore nel minimo a 3.000 euro. Sarà obbligatorio l'invio della comunicazione telematica richiesta per le operazioni IVA superiore a 3.000 euro, altrimenti, potrà essere irrogata la sanzione amministrativa tributaria da 258 a 2.065 euro.


Tipologia 2: cliente italiano- fornitore italiano: pagamento in contanti di 4.000 euro
Come si configura: si tratta di un trasferimento non vietato di denaro contante. Nessuna segnalazione ai fini antiriciclaggio.
Le conseguenze: Ai fini dei controlli fiscali, segnalazione dell'operazione all'anagrafe tributaria da parte degli istituti bancari solo in caso di deposito della somma allo sportello. In questo caso, l'operazione rivela ai fini di eventuali indagini finanziarie anche se si tratta di una operazione effettuata al fi fuori del rapporto continuativo (cliente occasionale).


Tipologia 3: cliente italiano - fornitore italiano: pagamento con assegno di 6.000 euro
Come si configura: si tratta di un pagamento effettuato correttamente. L'assegno deve essere emesso con clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Le conseguenze: la negoziazione dell'assegno presso l'istituto bancario, anche al di fuori di un rapporto continuativo, sarà segnalata all'anagrafe tributaria. L'operazione dovrà inoltre essere archiviata dall'istituto bancario anche ai fini dell'effettuazione dell'indagine finanziaria. Sarà obbligatorio l'invio della comunicazione telematica richiesta per le operazioni IVA di importo superiore a 3000 euro, altrimenti, potrà essere irrogata la sanzione amministrativa tributaria da 258 a 2.065 euro.


Tipologia 4: cliente italiano - fornitore italiano: pagamento con assegno non trasferibile per 3.500 euro
Come si configura: il pagamento è effettuato correttamente. Comunicazione all'anagrafe tributaria e archiviazione dell'operazione da parte dell'istituto bancario ai fini di un eventuale accertamento fiscale.
Le conseguenze: sussiste l'obbligo di invio della comunicazione telematica delle operazioni IVA , in quanto di ammontare non inferiore ai 3.000 euro.


Tipologia 5: cliente italiano - fornitore italiano: pagamento con assegno liberamente trasferibile per 2500 euro.
Come si configura: il pagamento è effettuato correttamente, in quanto la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per i pagamenti oltre i 5.000 euro. L'emissione di tale assegno non garantisce la tracciabilità completa dei pagamenti in quanto gli istituti bancari registreranno solamente traente e trattario del titolo di credito e non anche gli eventuali passaggi intermedi (girate) dell'assegno stesso, sia ai fini dell'analisi tributaria che di eventuali richieste di indagine finanziaria.
Le conseguenze: nessun obbligo di invio della comunicazione telematica per le operazioni IVA, in quanto gli ammontare inferiore a 3.000 euro.


Tipologia 6: cliente italiano - fornitore UE: pagamento con assegno di 6.000 euro.
Come si configura: si tratta di un pagamento effettuato correttamente. L'assegno deve essere emesso con clausola di non trasferibilità e indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario.
Le conseguenze: le informazioni relative al cliente italiano, traente dell'assegno e della relativa operazione saranno archiviate dall'istituto bancario ai fini di eventuali accertamenti finanziari. Ai fini fiscali, inoltre, oltre all'invio telematico della comunicazione per le operazioni IVA, in quanto, di ammontare superiore a 3.000 euro, un ulteriore adempimento consiste nella presentazione dei modelli intrastat, se si tratta di acquisto di servizi con IVA dovuta in Italia.


Tipologia 7: cliente italiano - fornitore UE: pagamento elettronico con carta di credito pari a 6.000 euro.
Come si configura: pagamento corretto ai fini della disciplina antiriciclaggio. Viene tracciato, inoltre, in modalità certa e sicura il pagamento effettuato, con informazioni che potranno essere utilizzate anche ai fini dell'indagine finanziaria.
Le conseguenze: Ai fini fiscali, oltre all'invio telematico della comunicazione per le operazioni IVA oltre i 3.000 euro, un ulteriore adempimento consiste nella presentazione dei modelli intrastat, se si tratta di acquisti di servizi con IVA dovuta in Italia.


Tipologia 8: cliente italiano - fornitore extra UE (paese black list) : pagamento elettronico con carta di credito per 6.000 euro.
Come si configura: pagamento corretto ai fini dell'antiriciclaggio. Le informazioni relative al cliente italiano e alla relativa operazione saranno archiviate dall'istituto bancario ai fini di eventuali accertamenti finanziari.
Le conseguenze: accanto all'obbligo di invio della comunicazione telematica per le operazioni IVA in quanto di ammontare non inferiore ai 3.000 euro, dal prossimo 1° luglio, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, esiste un ulteriore obbligo dettato dall'ultimo decreto incentivi per contrastare le frodi carosello. Il contribuente italiano che effettua lo scambio commerciale con il fornitore domiciliato nel paese black list, deve inviare un' apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con tutti i dati relativi.


20 Ottobre 2011

 


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