Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A'.
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B'.
Art. 3.
Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione
1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2013, sono apportate le seguenti variazioni, in euro:
Entrata
Fondo iniziale di cassa + 802,94
Spesa
Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento bilancio e tesoro
Ragioneria generale della Regione
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali + 802,94
Art. 4.
Ripianamento del disavanzo 2012 e modifica dell'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie
1. In relazione alle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, determinate per i fondi regionali in 913.716.100,98 euro, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del1a legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, il disavanzo finanziario da riassorbire nel triennio 2013-2015 è rideterminato in euro 226.716.100,98 per l'anno 2013 ed in euro 343.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, la quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 cui si provvede a dare copertura con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è rideterminata in euro 226.716.100,98 e l'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge regionale n. 9/2013, per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni, pari a 60.000 migliaia di euro, è incrementata dell'ulteriore somma di 86.283.899,02 euro.
3. Per effetto dei commi precedenti, al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013-2015, sono apportate le seguenti variazioni, riportate nell'annessa tabella B di cui all'articolo 2:
Spesa Importi in euro
UPB Capitoli 2013
0.0.0.0.0 00002 - 86.283.899,02
4.2.1.5.99 215727 + 86.283.899,02
Art. 5.
Modifiche al bilancio della Regione per l'anno 2013 derivanti dall'impugnativa della legge di stabilità 2013
1. Le disponibilità finanziarie nette, pari a complessivi 36.888.000,00 euro rivenienti nelle sotto elencate Unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013 nonché nelle Unità previsionali di base di cui all'allegato l all'articolo 74 della legge regionale 15 maggio 2013, n 9, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).
Importi in euro
UPB 7.2.1.5.2 + 430.000,00
UPB 2.2.2.7.1 - 10.000.000,00
UPB 7.2.1.1.1 - 518.000,00
UPB 10.3.1.3.1 - 2.800.000,00
UPB varie - - 24.000.000,00
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215732), può essere, altresì, destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere.
3. All'articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la cifra 296.435' è sostituita con la seguente: 295.687';
b) al comma 2 la cifra 110.000' è sostituita con la seguente: 109.770'.
Art. 6.
Modifiche di norme
1. Al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole da il restante 50 per cento' fino a Commissione regionale dei lavori pubblici.' sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'1 gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).'.
2. Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è, altresì, incrementato dei maggiori gettiti rispetto agli stanziamenti previsti in bilancio derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili della Regione e dei beni non strumentali degli enti regionali.
3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo le parole contributi ordinari di parte corrente pari ad' è aggiunta la parola almeno'.
Art.7.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.