(BUR n. 19 dell'1 ottobre 2013, supplemento straordinario n. 1 del 2 ottobre 2013)
Art. 1
1. All'articolo 41, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, le parole "è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 40.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, € 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed € 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 30.000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015".
2. Per l'esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale provvede alle finalità di cui all'articolo 41, comma 5, della legge regionale n. 69/2012, utilizzando le risorse di cui all'articolo 25, comma 11 quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. La maggiore disponibilità di € 10.000.000,00 derivante dalla riduzione dello stanziamento per l'anno 2013 del capitolo 23010510 disposta dal precedente comma 1, è destinata, per l'importo di € 9.300.000,00, alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi su gomma, con allocazione all'U.P.B. 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, e per l'importo di € 700.000,00 alla gestione dei servizi ferroviari in concessione alla Società FS Spa, con allocazione all'UPB 2.3.01.05 del bilancio medesimo, quali ulteriori quote a carico del bilancio regionale distinte da quelle iscritte a titolo di fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.