Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari. Reca altresì disposizioni inerenti alle strutture di supporto ai gruppi assembleari nonché alla partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed altre norme sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 2(1)
Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 7,50 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.
2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.
3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva e con metodologie comparative.
4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.
5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.
6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3(2)
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.
Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4(3)
Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1° gennaio 2012.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5(4)
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.
2. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 sono riversate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Assemblea legislativa.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6(5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7(6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8(7)
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 4.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 9(8)
Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1.
5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 8 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 2.
Art. 10(9)
Uso di autovetture di servizio
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
Capo IV
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 11(10)
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.
Art. 12(11)
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 13(12)
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 .
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 , dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 , nei casi indicati nell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.
Art. 14(13)
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.
Capo V
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
Art. 15(14)
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri, degli assessori nominati e del sottosegretario alla Presidenza in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o dell'incarico di assessore regionale o sottosegretario alla Presidenza;
c) per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta - compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile;
d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'istituto o compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti). La documentazione di gara è predisposta in applicazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assicurati non consiglieri.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.
6. Salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), le polizze assicurative già in corso per i rischi di cui al comma 1, alla scadenza dell'annualità assicurativa sono rinegoziate, ove occorra, per renderle conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, e prorogate per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI
Art. 16
Incompatibilità dei consiglieri
1. L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Capo I
Principi generali
Art. 17(15)
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali e strumenti essenziali di azione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
7. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.
8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.
Capo II
Sedi, contributi e personale per i gruppi assembleari
Art. 18(16)
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;
b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.
4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Art. 19(17)
Contributi ai gruppi
1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 .
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.
Art. 20(18)
Personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. L'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria e livello economico più elevati del comparto per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.
6. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.
7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget del personale di cui al comma 4. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
8. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente dal gruppo, devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.
9. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
Art. 21(19)
Corresponsione dei contributi in denaro
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Art. 22(20)
Divieti
1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195 , sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi assembleari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
Capo III
Rendiconto dei gruppi assembleari
Art. 23(21)
Documentazione contabile dei gruppi
1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui al presente testo unico, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano in applicazione delle norme vigenti.
2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza.
3. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente testo unico.
Art. 24(22)
Rendiconto dei gruppi assembleari
1. Ciascun gruppo assembleare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sulla base delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente testo unico, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa. Il rendiconto evidenzia in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea legislativa, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto approvato relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette il rendiconto e la documentazione a corredo al Presidente della Regione per l'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini indicati dalla normativa vigente.
3. La delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente dell'Assemblea legislativa che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino ufficiale telematico e sul sito istituzionale della Regione.
4. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 21, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dal comma 2.
5. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
6. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato all'Assemblea legislativa.
7. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.
8. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 6 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
9. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 10. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
10. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 9 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 9 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.
11. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.
Art. 25(23)
Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari
1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Art. 26(24)
Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
1. L'Assemblea legislativa, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 27(25)
Adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni
1. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
3. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte all'Assemblea legislativa per l'adesione di cui al comma 1 con propria deliberazione motivata.
4. E' deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative dell'Assemblea legislativa che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa. È altresì deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza l'adesione di cui al comma 1 che non comporta oneri finanziari per l'Assemblea.
TITOLO VI
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 28(26)
Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa dell'Assemblea legislativa e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze dell'Assemblea legislativa di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Assemblea legislativa inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno dell'Assemblea legislativa;
d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività dell'Assemblea legislativa;
e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali dell'Assemblea legislativa;
f) rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini la cui disciplina sarà oggetto di apposita delibera attuativa adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente dell'Assemblea legislativa. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni assembleari. Può altresì essere delegata ai singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.
Art. 29(27)
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;
c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 30(28)
Informazioni all'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente all'Assemblea legislativa, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o ai cui comitati d'onore l'Assemblea legislativa ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 29, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui l'Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 27, comma 4.
TITOLO VII
RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 31(29)
Associazione ex consiglieri
1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.
2. L'associazione, che è aperta a tutti gli ex consiglieri della Regione, è retta dal proprio statuto. Possono aderire anche i consiglieri in carica.
3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ne abbia preso atto approvandola.
4. L'associazione ha sede presso l'Assemblea legislativa.
Art. 32(30)
Supporto organizzativo e attività dell'associazione ex consiglieri
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione dell'Assemblea legislativa.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Art. 33
Modifiche e abrogazioni di norme
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, il comma 4 dell'articolo 18, il comma 4 dell'articolo 19, gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono eliminate le seguenti parole:
"entro il termine perentorio di 15 giorni dal 1° gennaio 2013".
3. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)).
4. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)).
5. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3 (Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome);
b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 26 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna);
c) legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale);
d) legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile del 1995, n.42, e successive modificazioni);
e) legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei Gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42).
6. Ogni riferimento o rinvio agli articoli di legge e alle leggi sopra abrogati deve intendersi riferito al presente testo unico per i relativi pertinenti contenuti, come annotato nella banca dati "Demetra-normative regionali" nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.
Art. 34
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente testo unico si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna per il funzionamento dell'Assemblea legislativa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
[1]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)
[2]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[3]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[4]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[5]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[6]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)
[7]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[8]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[9]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[10]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[11]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[12]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[13]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)
[14]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)
[15]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[16]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[17]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[18]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[19]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[20]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[21]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[22]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[23]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)
[24]
(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)
[25]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)
[26]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)
[27]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)
[28]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)
[29]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)
[30]
(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)