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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria, 12 luglio 2013, n. 13
Testo unico in materia di turismo
 

Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 32 del 17/07/2013


Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI


CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ, FUNZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di turismo.


Art. 2
(Principi e finalità)


1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale , promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
2. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 4 senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.
3. Il presente testo unico disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.
4. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;
b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;
c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
d) la tutela e la soddisfazione del turista;
e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.


Art. 3
(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:
a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture;
e) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);
g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all' articolo 72 ;
h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.
2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.
3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'lnformation Communication Tecnology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.
5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.


Art. 4
(Funzioni delle Province)


1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.
3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:
a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all' articolo 14 , la concessione e l'erogazione di contributi;
f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all' articolo 59 ;
g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all' articolo 65 ;
h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 ;
l) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all' articolo 62 .


Art. 5
(Funzioni dei Comuni)


1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.


Art. 6
(Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni)


1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito Unioni speciali, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni:
a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera e) del presente testo unico. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
b) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera e) ;
c) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all' articolo 3, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT;
d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;
f) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
h) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'Unione speciale.


Art. 7
(Agenzie per le imprese)


1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c) della l.r. 8/2011 , promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all' articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.


CAPO II
STRUMENTI OPERATIVI


Art. 8
(Documento triennale di indirizzo strategico)


1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
c) la definizione degli obiettivi strategici di promozione turistica;
d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.


Art. 9
(Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)


1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all' articolo 8 , approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.
2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.
3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all' articolo 12 .
4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009 .
5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.
6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 1/2009 .


Art. 10
(Commissione per la promozione della qualità)


1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.
2. La Commissione per la promozione della qualità di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:
a) alla classificazione delle strutture ricettive;
b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Unioni speciali;
d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.
3. La Commissione per la promozione della qualità, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:
a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
c) della tutela e soddisfazione del turista;
d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.
4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all' articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).
5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all' articolo 11 .


Art. 11
(Osservatorio regionale sul turismo)


1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1 , lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.


Art. 12
(Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)


1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito Comitato di coordinamento, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:
a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;
b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;
d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;
e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le rappresentanze di cui al comma 1 , lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.
4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.
5. Il Comitato di coordinamento:
a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all' articolo 9 ;
b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;
c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali.
6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.
7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.
8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.


CAPO III
FORME ASSOCIATIVE


Art. 13
(Progetti e prodotti integrati e collettivi)


1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.


Art. 14
(Associazioni pro-loco)


1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all' articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.
3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.
4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all' articolo 4, comma 3, lettera e) .


TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE


Art. 15
(Attività ricettiva)


1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extralberghieri;
c) esercizi all'aria aperta;
d) residenze d'epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.


CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


Art. 16
(Esercizi alberghieri)


1. Sono esercizi alberghieri:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) gli alberghi residenziali;
d) gli alberghi diffusi;
e) i villaggi-albergo;
f) le residenze della salute - beauty-farm.


Art. 17
(Definizioni)


1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé.
2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.
3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.
7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4 , stabilisce:
a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.



Art. 18
(Dipendenza)


1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all' articolo 17, comma 1 . È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.
2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.


Art. 19
(Piccoli appartamenti - suites)


1. Gli esercizi alberghieri di cui all' articolo 16 , con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.


Art. 20
(Posti letto)


1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.
3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.


Art. 21
(Classificazione)


1. Gli esercizi alberghieri di cui all' articolo 16 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.
4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.


Art. 22
(Direttore d'albergo)


1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.
2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.


CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE


Art. 23
(Esercizi extralberghieri)


1. Sono esercizi extralberghieri:
a) le country house - residenze di campagna;
b) le case e appartamenti per vacanze;
c) le case per ferie;
d) le case religiose di ospitalità;
e) i centri soggiorno studi;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
h) i rifugi escursionistici.


Art. 24
(Country house - residenze di campagna)


1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.


Art. 25
(Case e appartamenti per vacanze)


1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.
2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.


Art. 26
(Case per ferie)


1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 .
4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.


Art. 27
(Case religiose di ospitalità)


1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1 .


Art. 28
(Centri soggiorno studi)


1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.


Art. 29
(Ostelli per la gioventù)


1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.


Art. 30
(Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)


1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.


Art. 31
(Rifugi escursionistici)


1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.


Art. 32
(Classificazione)


1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all' articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.


CAPO III
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA


Art. 33
(Esercizi ricettivi all'aria aperta)


1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:


a) i campeggi;
b) i villaggi turistici;
c) i camping-village.



Art. 34
(Definizioni)


1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.
7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.


Art. 35
(Classificazione)


1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.
2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.
3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.
4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G, H e I.
5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.


Art. 36
(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didatticoeducativi)


1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.


Art. 37
(Aree attrezzate per la sosta temporanea)


1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell' articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.


CAPO IV
RESIDENZE D'EPOCA


Art. 38
(Residenze d'epoca)


1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.
6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercita in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.


Art. 39
(Commissione per le residenze d'epoca)


1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall' articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 46, comma 2, lettera d) , vengono attestati dal titolare.
3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all' articolo 10 .
4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio.
5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all' articolo 38 , commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata. L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.
6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4 , si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.


CAPO V
ALTRE ATTIVITÀ RICETTIVE


Art. 40
(Requisiti)


1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.


Art. 41
(Esercizi di affittacamere)


1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.
3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.
5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.
6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.


Art. 42
(Bed and breakfast)


1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.


CAPO VI
NORME COMUNI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE


Art. 43
(Validità della classificazione)


1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all' articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.


Art. 44
(Apertura degli esercizi ricettivi)


1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione speciale competente per territorio i periodi di apertura.


Art. 45
(Denominazione)


1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.


Art. 46
(Esercizio dell'attività ricettiva)


1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE - di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
2. La SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):
a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
d) per le residenze d'epoca di cui all' articolo 38 , l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all' articolo 38 , commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all' articolo 39 ;
e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.
3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.
4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle residenze d'epoca di cui all' articolo 39 .
5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4 , in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 .
6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5 .
7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.
8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.
9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2 .


Art. 47
(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)


1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.
3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.
4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 52, comma 11 .
5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all' articolo 46 , espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 :
a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;
b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.
6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.
8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all' articolo 46, comma 2, lettera e) .


Art. 48
(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)


1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.


Art. 49
(Reclamo)


1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale.
2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1 .
3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.


Art. 50
(Superfici, altezze, volumi)


1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O.
2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell' articolo 22, comma 1 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell' art. 12, comma 1 , lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.
3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.


Art. 51
(Piscine natatorie)


1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia.


Art. 52
(Sanzioni amministrative)


1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4,000,00.
7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all' articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all' articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all' articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.


TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI


CAPO I
ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE


Art. 53
(Agenzie di viaggio e turismo)


1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.
2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 , nonché in conformità al d.lgs. 79/2011 .
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:
a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
c) informazione e assistenza;
d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.


Art. 54
(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)


1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all' articolo 53 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:
a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
b) informazione e assistenza;
c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
h) prenotazione vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.


Art. 55
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)


1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:
a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all' articolo 62, comma 1 o affidata ad un direttore tecnico regolarmente abilitato ai sensi dell' articolo 63 ;
c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.
2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b) .


Art. 56
(Garanzia assicurativa)


1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all' articolo 57 è subordinato alla stipula della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 del d.lgs. 79/2011 , da parte dello stesso dichiarante.
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.


Art. 57
(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)


1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Provincia competente per territorio, tramite il SUAPE di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
2. La SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' articolo 47 del d.p.r. 445/2000 :
a) possesso dei requisiti di cui all' articolo 55 e attestazione di cui all' articolo 53, comma 4 ;
b) estremi del contratto di assicurazione di cui all' articolo 56 ;
3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta variazione.
4. La Provincia competente, effettua i controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all' articolo 56 .
5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 , in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 .
6. La Provincia competente adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:
a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva segnalazione alla Provincia competente;
b) mancato adempimento degli obblighi di cui all' articolo 61 ;
c) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all' articolo 60 ;
d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;
e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 79/2011 ; f) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all' articolo 56 .


Art. 58
(Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)


1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio.
2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio. Il titolare comunica i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati della polizza assicurativa di cui all' articolo 56, comma 1 .
3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.
5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 , in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all' articolo 55, comma 1, lettera c) e all' articolo 56, comma 2 , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 .


Art. 59
(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali)


1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella SCIA o nella comunicazione.


Art. 60
(Chiusura temporanea)


1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.


Art. 61
(Obblighi del titolare)


1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.
2. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la SCIA. Le filiali di agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione.
3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all' articolo 62, comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.


Art. 62
(Direttore tecnico)


1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea.
2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell' articolo 63 , che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.


Art. 63
(Abilitazione professionale)


1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all' articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:
a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 20 del d.lgs. 79/2011 , da parte delle province;
b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. 206/2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.


Art. 64
(Elenco provinciale dei direttori tecnici)


1. Agli elenchi provinciali di cui all' articolo 4, comma 3, lettera l) , di natura ricognitiva, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.


CAPO II
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE


Art. 65
(Associazioni senza scopo di lucro)


1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all' articolo 4, comma 3, lettera g) , svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 del d.lgs. 79/2011 .
3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977 .
4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall' articolo 38 del d.lgs. 79/2011 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.
6. La Provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 67 , provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all' articolo 4, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.
7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 4, comma 3, lettera g) .


Art. 66
(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)


1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 del d.lgs. 79/2011 .
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 del d.lgs. 79/2011 .
3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.
4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1 .


Art. 67
(Sanzioni amministrative)


1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 65 e 66, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all' articolo 53 , senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall' articolo 65 sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall' articolo 38 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. I soggetti di cui all' articolo 66 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 66 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata comunicazione di cui all' articolo 58 , commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.


CAPO III
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI


Art. 68
(Impresa professionale di congressi)


1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.
2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 , possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1 .
3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3 , possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.
5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all' articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3 .


TITOLO IV
PROFESSIONI TURISTICHE


Art. 69
(Professione turistica)


1. Il presente testo unico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale vigente in materia, definisce le attività professionali turistiche in attuazione dell' articolo 6 del d.lgs. 79/2011 .
2. Ai sensi del comma 1 , sono definite le seguenti attività professionali:
a) guida turistica;
b) accompagnatore turistico.


Art. 70
(Guida turistica)


1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.


Art. 71
(Accompagnatore turistico)


1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.


Art. 72
(Abilitazione professionale)


1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche di cui agli articoli 70 e 71 è effettuato dalle Province in base a procedure omogenee stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale determina, in particolare:
a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 , al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all' articolo 73 , da parte delle Province;
d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1 ;
e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1 .
3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1 , è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.
4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.


Art. 73
(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)


1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007 .
2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 , possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento, da parte della Provincia, delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Provincia.
3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.
4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 .


Art. 74
(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)


1. Agli elenchi provinciali di cui all' articolo 4, comma 3, lettera i) , di natura ricognitiva, delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 , sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.


Art. 75
(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)


1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all' articolo 73 i seguenti soggetti:
a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all' articolo 65 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 70 e 71 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all' articolo 70 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.
2. Le Unioni speciali, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione.


Art. 76
(Ingresso gratuito)


1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.


Art. 77
(Sanzioni amministrative)


1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
3. Chiunque svolge le attività di cui all' articolo 75 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all' articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.


TITOLO V
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA


Art. 78
(Finanziamento per la ricettività)


1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all' articolo 81 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.


Art. 79
(Interventi ammessi a finanziamento)


1. Le Province concedono le provvidenze di cui all' articolo 78 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:
a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui all' articolo 38 ;
e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.


Art. 80
(Interventi ammissibili)


1. Gli interventi di cui all' articolo 79 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.


Art. 81
(Provvidenze)


1. La Provincia competente, per le iniziative previste all' articolo 79 , concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13 , nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.
4. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), a carico dei soggetti beneficiari.
5. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all' articolo 79 .
6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.


Art. 82
(Convenzioni)


1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all' articolo 81 , stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:
a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;
c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.


Art. 83
(Vincolo di destinazione)


1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1 , su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.
3. La Provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2 , dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.


Art. 84
(Riparto stanziamenti)


1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all' articolo 81 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.
2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.


Art. 85
(Accreditamento fondi)


1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE


Art. 86
(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350).
2. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 9 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5360).
3. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 10 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria).
4. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 11 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5300).
5. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 13, comma 4 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5310).
6. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 14, comma 3 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5302).
7. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 81 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.2.002 "Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici" del bilancio di previsione 2013 (cap. 9281).
8. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all' articolo 91 si fa fronte con le risorse annualmente stanziate ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 nell'unità previsionale di base 02.1.001 "Relazioni istituzionali (capp. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione, con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .
9. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.


Art. 87
(Strutture ricettive agrituristiche)


1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della l.r. 28/1997 sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all' articolo 23 .
2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla l.r. 28/1997 .
3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.


Art. 88
(Potere sostitutivo)


1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province, dei Comuni e delle Unioni speciali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dal presente testo unico, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.
2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 , sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.


Art. 89
(Concessione di benefici)


1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.


Art. 90
(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all' articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell' articolo 83 ;
b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;
c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni pro-loco.
3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:
a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;
b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.
4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.


Art. 91
(Norme transitorie e finali)


1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni pro-loco, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.
3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011 , le funzioni conferite dall' articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti " Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.
4. Le country house - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006 , continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 18/2006 .
5. La Giunta regionale é autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e 0, allegate alla presente legge.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.
7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della l.r. 18/2006 , tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico.


Art. 92
(Atti di indirizzo)


1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:
a)articolo 17, comma 7 ;
b)articolo 72, comma 1 .



Art. 93
(Abrogazione di norme)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
b)legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7 (Abrogazione della L.R. 20 giugno 1996, n. 13 e della L.R. 7 maggio 1997, n. 18 , recanti modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 , in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo);
c)legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);
d)articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);
e) articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
f) Capo XIV (Ulteriore integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)), articolo 129 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);
g) "Funzioni in materia di turismo" di cui all'allegato A) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
h)legge regionale 23 marzo 2012, n. 4 (Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale));
i) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2012, n. 10 (Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria " Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria " Sviluppumbria S.p.A.)).
2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a)legge regionale 19 luglio 1972, n. 7 (Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera);
b)legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28 (Proroga per il biennio 1973/1974 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 );
c)legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 (Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche);
d)legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 (Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
e)legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 (Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione);
f)legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 (Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
g)legge regionale 14 agosto 1974, n. 48 (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 );
h)legge regionale 17 agosto 1974, n. 51 (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto);
i)legge regionale 29 novembre 1974, n. 63 (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello);
l)legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976);
m)legge regionale 26 maggio 1975, n. 35 (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo);
n)legge regionale 25 giugno 1976, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 , concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
o)legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del ternano e dell'orvietano);
p)legge regionale 11 marzo 1977, n. 14 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
q)legge regionale 27 giugno 1977, n. 30 (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 );
r)legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2 (Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49 . Attività promozionale e pubblicitaria turistica);
s)legge regionale 3 novembre 1978, n. 64 (Modifica dell' art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 : «Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»);
t)legge regionale 9 marzo 1979, n. 10 (Proroga efficacia classificazione alberghiera);
u)legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 (Interventi per insediamenti turistici);
v)legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
z) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69 (Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del ternano);
aa)legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71 (Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 );
bb)legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73 (Rifinanziamento art. 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 );
cc)legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
dd) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 (Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta);
ee)legge regionale 12 agosto 1981, n. 54 (Rifinanziamento L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 32/1979 );
ff)legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81 (Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
gg)legge regionale 2 aprile 1982, n. 13 (Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Umbria);
hh)legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed alla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71 );
ii)legge regionale 11 maggio 1984, n. 28 (Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 64/1978 , dalla L.R. n. 71/1979 , dalla L.R. n. 7/1984 . Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
ll)legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
mm)legge regionale 13 aprile 1987, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 . Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
nn) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 (Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33 . Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
oo)legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 (Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
pp)legge regionale 30 agosto 1988, n. 34 (Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»);
qq)legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 (Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche);
rr)legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico);
ss)legge regionale 18 aprile 1989, n. 11 (Modificazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
tt)legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre);
uu)legge regionale 22 giugno 1989, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
vv)legge regionale 22 giugno 1989, n. 20 (Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo);
zz)legge regionale 4 aprile 1990, n. 13 (Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca);
aaa)legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44 (Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 : «Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche»);
bbb)legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
ccc)legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3 (Proroga del termine di cui all' art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 . Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
ddd)legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
eee)legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 (Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 );
fff)legge regionale 1° aprile 1996, n. 8 (Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
ggg)legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32 (Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 , come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8 );
hhh)legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 (Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
iii)legge regionale 5 marzo 1999, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20- Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);
lll)legge regionale 5 marzo 1999, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
mmm)legge regionale 5 marzo 1999, n. 6 (Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19- Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
nnn)legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27 (Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8- Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
ooo)legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 );
ppp)legge regionale 31 marzo 2000, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8 , recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8 );
qqq)legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8- Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
rrr)legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Disciplina dell'organizzazione turistica regionale);
sss)legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5- Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a)regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 (Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
b)regolamento regionale 1° marzo 1999, n. 2 (Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco);
c)regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 (Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali);
d)regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11 (Modificazioni e integrazioni del Reg. 22 novembre 2002, n. 6 " Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Perugia, 12 luglio 2013
Marini


ALLEGATI:
Omissis



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