TITOLO I
Principi
Art. 1
La Regione Molise
1. Il Molise è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Esercita funzioni e poteri propri secondo i principi fissati nella Costituzione.
2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio del Molise.
3. Capoluogo della Regione è la città di Campobasso, dove hanno sede il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
4. La Regione ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone stabiliti con legge regionale.
Art. 2
Principi fondamentali
1. La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo sostenibile. Si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di sussidiarietà e si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della pace. Riconosce i valori delle sue tradizioni cristiane e civili.
2. La Regione fa propri i principi della Costituzione e dell'Unione europea.
3. La Regione definisce le strategie dello sviluppo sociale ed economico mediante il piano regionale di sviluppo e gli atti di pianificazione territoriale e valorizzazione ambientale. Tali atti si formano in collaborazione tra la Regione e gli enti locali, secondo modalità e criteri che la legge regionale provvede a stabilire.
Art. 3
Territorio ed ambiente
1. La Regione promuove un assetto del territorio rispettoso del patrimonio rurale, ambientale, paesaggistico ed architettonico e cura in particolare:
a) l'applicazione di criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alla tutela dal rischio sismico ed idrogeologico e all'utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali e naturali;
b) la valorizzazione dei propri territori e del patrimonio idrico e forestale, nonché la tutela delle specificità delle zone montane e collinari e delle biodiversità;
c) la realizzazione di un sistema di mobilità regionale integrato e sostenibile, connesso in modo efficace al sistema extraregionale.
2. La Regione adotta politiche di salvaguardia dell'ambiente da ogni forma di inquinamento.
Art. 4
Lavoro, economia, istruzione, ricerca e innovazione tecnologica
1. La Regione promuove i processi di sviluppo economico e la funzione sociale dell'attività economica. Garantisce uno sviluppo equilibrato consentendo la crescita economica delle aree interne e contrastandone lo spopolamento. Si adopera per rimuovere le cause che impediscono l'attuazione del diritto al lavoro delle donne e degli uomini o che ostacolano la piena integrazione degli immigrati e delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Orienta la propria legislazione in materia di sviluppo economico prevedendo misure atte a prevenire il fenomeno del lavoro irregolare ed a favorirne l'emersione.
2. La Regione individua nell'efficienza del sistema dell'istruzione uno dei preminenti fattori di crescita umana, civile ed economica per la sua comunità e conseguentemente favorisce:
a) l'autonomia scolastica e la promozione di una rete delle scuole molisane ispirata alla valorizzazione delle attitudini personali ed al riconoscimento del merito nella prospettiva della piena integrazione;
b) la realizzazione di un sistema regionale integrato dell'istruzione e della formazione professionale.
3. La Regione promuove con azioni positive la ricerca, l'innovazione tecnologica e il progresso culturale. Riconosce il ruolo centrale del sistema universitario.
Art. 5
Tutela della salute e protezione sociale
1. La Regione assicura la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale, con particolare riguardo:
a) a sistemi di tutela della salute e di sicurezza sociale che favoriscano la prevenzione della malattia e del disagio, nonché il diritto dei diversamente abili e degli anziani ad una migliore qualità della vita;
b) ai problemi dell'infanzia e dei soggetti deboli;
c) al riconoscimento ed alla valorizzazione della famiglia come definita dalla Costituzione, in particolare mediante adeguate misure di sostegno alla funzione educativa e di cura dei figli e degli anziani;
d) al ruolo delle formazioni sociali riconosciute e delle comunità religiose per lo sviluppo della personalità dell'individuo;
e) al riconoscimento del valore umano, sociale e culturale dell'immigrazione e al pieno inserimento nella comunità regionale dei migranti;
f) alla promozione della pratica sportiva quale fattore di aggregazione sociale e di qualità della vita.
Art. 6
Parità
1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica. Promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Art. 7
Valorizzazione delle autonomie locali
1. La Regione sostiene lo sviluppo coerente del sistema delle autonomie locali, anche riconoscendo la presenza dei piccoli comuni come caratterizzante l'identità regionale, e ne garantisce la partecipazione attiva ai progetti di sviluppo.
Art. 8
Patrimonio storico e culturale
1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione:
a) alle identità e tradizioni delle comunità locali;
b) alle diversità culturali, sociali e religiose;
c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale, anche istituendo appositi organismi di coordinamento e favorendo la trasmissione alle nuove generazioni delle lingue e delle culture di origine;
d) allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero o in altre regioni e con le loro associazioni, favorendone la partecipazione alle iniziative delle comunità di origine e della Regione nei luoghi di residenza, nonché il rientro ed il reinserimento;
e) ai beni ed ai valori culturali risalenti alla civiltà della transumanza e dei tratturi.
Art. 9
Metodi e criteri delle politiche regionali
1. La Regione persegue le proprie finalità ispirando la sua azione:
a) ai metodi della programmazione partecipata e del coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa economica privata;
b) alla collaborazione con le autonomie locali, con lo Stato, con le altre Regioni, con l'Unione europea e con altri soggetti della comunità internazionale;
c) ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza, anche mediante l'incentivazione della gestione associata di funzioni tra gli enti locali;
d) alla promozione ed alla salvaguardia della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato quali strumenti di democrazia economica e di esercizio della solidarietà;
e) al pieno rispetto del sistema di garanzie dei cittadini, secondo i principi su cui si fonda lo stato di diritto;
f) al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
g) al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione delle autonomie funzionali al sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali, promuovendo forme di collaborazione della Regione e degli enti locali con le istituzioni scolastiche, con l'università e con le camere di commercio;
h) alla promozione del pluralismo nella comunicazione e della più ampia fruibilità dell'informazione;
i) alla valorizzazione della partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi alla vita delle istituzioni, garantendo il loro apporto alla formazione delle politiche regionali.
TITOLO II
La partecipazione popolare
Art. 10
Diritto di informazione
1. La Regione predispone e promuove gli strumenti necessari a garantire il diritto all'informazione sull'attività istituzionale, sui suoi risultati, sui diritti degli amministrati e sul funzionamento dei propri organi ed uffici.
Art. 11
Diritto di petizione
1. La Regione assicura ai cittadini il diritto di petizione.
2. I cittadini e le loro associazioni ed organizzazioni possono rivolgere petizioni agli organi della Regione per richiederne l'intervento e per sollecitare
l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.
Art. 12
Referendum abrogativo
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento, quando ne fanno richiesta almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, o i consigli provinciali, o un minimo di quindici consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
a) dello Statuto e dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
b) delle leggi di bilancio e delle leggi tributarie;
c) delle leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione, di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione, e della Consulta statutaria;
d) degli atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;
e) degli atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
f) dei regolamenti delegati dallo Stato;
g) di un regolamento meramente esecutivo di una legge, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.
4. A pena di inammissibilità i quesiti referendari devono indicare, in caso di abrogazione parziale, le partizioni interne del provvedimento delle quali si propone l'abrogazione.
5. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La legge regionale disciplina il procedimento di verifica in ordine alla regolarità ed all'ammissibilità della richiesta di referendum.
7. La richiesta di referendum non è ammessa nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale i referendum per i quali è stata presentata richiesta sono sospesi all'atto della pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali.
8. La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del referendum.
9. La proposta di referendum abrogativo che è stata respinta non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
10. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina del referendum abrogativo.
Art. 13
Referendum consultivo
1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di esso, su questioni di particolare interesse.
2. Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum tenendo conto delle indicazioni scaturite dalla consultazione.
3. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei referendum consultivi.
TITOLO III
Gli organi della Regione
Capo I
Organi della Regione
Art. 14
Organi della Regione
1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Capo II
Il Consiglio regionale
Art. 15
Composizione
1. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per l'elezione del Consiglio regionale e la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
3. La legge regionale elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, determina l'indirizzo politico generale, indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatoria della Regione, delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria.
2. Spetta al Consiglio:
a) approvare le leggi regionali;
b) approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;
c) approvare il piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione, la pianificazione territoriale di competenza della Regione, la programmazione delle opere pubbliche di interesse regionale e le linee direttrici del governo del territorio e dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
d) approvare con legge il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e le sue variazioni, nonché il rendiconto generale;
e) deliberare con legge l'istituzione e la modifica dei tributi regionali;
f) deliberare con legge l'istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici;
g) istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti;
h) stabilire con legge le linee essenziali dell'organizzazione delle funzioni amministrative nell'ambito del sistema Regione - Autonomie locali;
i) designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione quando la legge gliene attribuisce la competenza, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;
l) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
m) esercitare il potere di richiesta di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione a norma delle leggi in materia;
n) indirizzare voti alle Camere e al Governo;
o) determinare, con apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di rilevante interesse per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali;
p) partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi per la Giunta regionale, alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea;
q) verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l'operato della Giunta regionale e il buon andamento degli uffici regionali, degli enti, delle aziende, delle agenzie regionali e delle società partecipate dalla Regione;
r) formulare osservazioni in occasione della relazione annuale del Presidente della Giunta sullo stato di attuazione del programma;
s) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni;
t) autorizzare e ratificare con legge, nelle materie di competenza della Regione, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
u) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale esercita le sue funzioni avvalendosi di procedure ed apparati che consentono un rapporto permanente e diretto con il territorio e con la comunità regionale. Si avvale altresì di organismi esterni per la ricerca e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Consiglio si dota di strumenti organizzativi per esercitare efficacemente la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
Art. 17
Modalità delle sedute e delle deliberazioni consiliari
1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata. Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.
2. I componenti della Giunta regionale assistono alle sedute. Il Presidente della Giunta regionale deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento interno.
Art. 18
Autonomia del Consiglio
1. Il Consiglio regionale, con le modalità stabilite dai suoi regolamenti, ha autonomia amministrativa, organizzativa, funzionale, contabile e di gestione patrimoniale. Gestisce le risorse finanziarie destinategli nel bilancio regionale ed il personale del proprio organico.
2. Il Consiglio approva annualmente lo stato di previsione delle spese occorrenti per il suo funzionamento nonché il relativo rendiconto.
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono previste in un'unica unità previsionale del bilancio della Regione.
Art. 19
I consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. Essi rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dagli uffici della Regione e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, documenti, anche preparatori e interni ai procedimenti, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.
5. La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità e dei rimborsi ai consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni ed attività.
6. E' dovere dei consiglieri regionali partecipare ai lavori del Consiglio e degli organi consiliari. La mancata partecipazione è sanzionata nei modi stabiliti dal regolamento interno.
Art. 20
Ruolo delle minoranze
1. Il regolamento interno garantisce il ruolo delle minoranze disciplinando la programmazione dei lavori consiliari, i tempi per l'esame delle proposte e degli atti di sindacato ispettivo, le commissioni di inchiesta, le nomine di competenza consiliare, gli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 21
I gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento interno.
2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di consiglieri occorrente per costituire un gruppo.
3. I consiglieri che non intendono far parte del gruppo a cui hanno precedentemente aderito possono entrare a far parte di altri gruppi che ne siano consenzienti.
4. Il consigliere che non intende far parte di alcuno dei gruppi costituiti entra a far parte del gruppo misto; il regolamento interno disciplina la costituzione delle componenti politiche nel gruppo misto.
5. Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento in proporzione alla loro consistenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con legge regionale.
6. La Conferenza dei presidenti dei gruppi collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni.
Art. 22
Convalida degli eletti
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo la legge e le norme del suo regolamento interno.
2. La Giunta delle elezioni è composta di tre consiglieri regionali nominati secondo i criteri di rappresentanza stabiliti dal regolamento interno. Essa riferisce al Consiglio, entro sessanta giorni dalla prima seduta, sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte.
3. La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio non vi abbia provveduto.
4. In caso di surrogazione il termine di cui al comma 3 decorre dalla data della surrogazione stessa.
Art. 23
Prima seduta del Consiglio
1. Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima.
2. La presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.
Art. 24
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
1. Il Consiglio regionale procede, come suo primo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con l'elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
2. All'elezione del Presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Dalla quinta votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun componente del Consiglio vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei due segretari si procede come per quella dei vicepresidenti.
6. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza eletti nella prima seduta del Consiglio regionale restano in carica fino alla metà della legislatura e sono rieleggibili.
7. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Ufficio di presidenza.
8. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due vicepresidenti o di uno dei due segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i vicepresidenti o di entrambi i segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza dell'intero Ufficio di presidenza.
9. Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza i consiglieri regionali sono assegnati alle commissioni permanenti, al Comitato per la legislazione ed alla Giunta per le elezioni istituiti a norma del presente Statuto e del regolamento interno.
Art. 25
Funzioni del Presidente del Consiglio regionale
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e il rispetto del regolamento interno, sovrintende all'amministrazione interna.
2. Nei modi stabiliti dal regolamento interno il Presidente del Consiglio regionale provvede alla programmazione dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea, sentiti il Presidente della Giunta, i presidenti dei gruppi consiliari ed i presidenti delle commissioni, tenendo conto delle urgenze e tutelando le minoranze.
Art. 26
Funzioni dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare il rispetto del regolamento interno, le prerogative e i diritti dei consiglieri, la funzione delle minoranze e il buon andamento dei lavori dell'Assemblea, delle commissioni e dei servizi consiliari.
2. I regolamenti del Consiglio individuano le competenze dell'Ufficio di presidenza nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e contrattuale del Consiglio.
Art. 27
Regolamenti del Consiglio regionale
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
2. Con le stesse modalità il Consiglio adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale definisce i principi e le procedure per la gestione delle proprie risorse finanziarie.
Art. 28
Convocazione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il Presidente della Giunta.
2. Il Presidente deve convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.
3. La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è fatto pervenire, con le modalità previste dal regolamento interno, ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento interno.
5. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore ed è omessa la pubblicazione.
6. Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.
Art. 29
Le commissioni consiliari
1. Il Consiglio regionale costituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, a carattere temporaneo, per effettuare studi e inchieste nelle materie di competenza regionale e per redigere proposte al Consiglio. Le commissioni di inchiesta sono presiedute da consiglieri di minoranza.
3. Le deliberazioni delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Ai lavori delle commissioni partecipano i rappresentanti della Giunta regionale senza diritto di voto.
5. I consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni delle quali non sono componenti.
Art. 30
Funzioni delle commissioni
1. Le commissioni permanenti provvedono all'esame preliminare delle proposte di legge e degli altri provvedimenti del Consiglio.
2. Alle commissioni permanenti, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento interno, può essere demandata l'approvazione delle proposte di legge articolo per articolo.
3. Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni e documenti utili alle decisioni del Consiglio.
4. Le commissioni permanenti vigilano sull'andamento dell'amministrazione regionale. A tal fine possono richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio.
5. Le commissioni permanenti possono chiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione delle leggi, degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, nonché in merito alle misure adottate a seguito di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale.
6. Gli interventi di indagine conoscitiva, di vigilanza e di controllo delle commissioni consiliari si concludono con una relazione al Consiglio regionale ed assumono carattere di urgenza quando sono richiesti dal Consiglio.
7. Nei casi previsti dalle leggi regionali, le commissioni permanenti svolgono, altresì, attività consultiva nei confronti della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede motivando i discostamenti dai pareri delle commissioni, se emessi in senso non favorevole.
8. Le commissioni permanenti e speciali per l'esercizio delle loro funzioni si avvalgono di esperti, di organismi scientifici e di agenzie; consultano enti, organizzazioni e associazioni.
Art. 31
Il Comitato per la legislazione
1. Il Consiglio regionale istituisce il Comitato per la legislazione composto di tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Con le modalità stabilite dal regolamento interno il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici consiliari e di esperti esterni.
2. Il Comitato per la legislazione rende parere sui progetti di regolamento della Giunta regionale, sulle proposte di legge regionale contenenti disposizioni di delegificazione e sugli atti di indirizzo del Consiglio regionale inerenti alla predisposizione di testi unici.
3. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni il Comitato esprime parere sulle proposte di legge e sui regolamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
4. Il Comitato valuta i provvedimenti sottoposti al suo esame sotto i profili dell'omogeneità, della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione e dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, nonché del rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello Statuto. Verifica la compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che ne legittimano l'adozione.
5. Il Comitato ha sempre l'obbligo di indirizzare osservazioni alle commissioni consiliari sulle proposte di legge regionale che presentano evidenti profili di illegittimità costituzionale.
6. I pareri e le osservazioni del Comitato per la legislazione non sono vincolanti. Le commissioni ne trasmettono il testo all'Assemblea in allegato alle relazioni. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale ne fanno menzione nelle premesse.
Art. 32
Poteri del Consiglio regionale alla sua scadenza o in caso di scioglimento anticipato
1. I poteri del Consiglio regionale, decorso il quarantaseiesimo giorno antecedente alla sua scadenza, sono limitati agli affari urgenti e indifferibili. Alla scadenza naturale della legislatura e nei casi di scioglimento anticipato non previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, i medesimi poteri sono prorogati sino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
2. In caso di annullamento delle elezioni i poteri del Consiglio regionale sono limitati agli adempimenti urgenti ed indifferibili.
Capo III
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 33
Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, del quale fa parte.
2. Il Presidente:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
c) indice i referendum previsti dallo Statuto;
d) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e conferisce loro le rispettive attribuzioni;
e) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
f) sovrintende agli uffici e servizi regionali;
g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente della Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma.
Art. 34
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro assessori, tra i quali il vicepresidente.
3. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Spetta alla Giunta regionale:
a) esercitare la direzione politico-amministrativa dell'amministrazione regionale;
b) esercitare l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale;
c) adottare i regolamenti;
d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui questo è competente a provvedere;
e) proporre gli atti amministrativi e di programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio regionale;
f) predisporre il bilancio e il rendiconto generale e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio;
g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
h) attuare i piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale;
i) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
l) deliberare sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio;
m) esercitare ogni altra funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi della Regione o alla dirigenza regionale.
5. La Giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.
8. La legge regionale stabilisce le indennità ed i rimborsi per i componenti della Giunta regionale e per il suo Presidente, con riferimento al trattamento previsto per i consiglieri regionali.
Art. 35
Costituzione della Giunta regionale
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli.
2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo.
Art. 36
Mozione di sfiducia. Cessazione del Presidente e della Giunta regionale
1. In ogni momento, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione anticipata del Presidente, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Entro tre mesi dall'approvazione della mozione di sfiducia sono indette le nuove elezioni.
3. Comportano altresì le dimissioni della Giunta regionale e l'indizione delle elezioni entro tre mesi gli altri eventi previsti dalla Costituzione come causanti lo scioglimento del Consiglio regionale.
4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle elezioni.
5. In caso di rimozione, decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
TITOLO IV
Leggi e regolamenti regionali
Capo I
Qualità e sistematicità delle leggi
Art. 37
Organicità, coerenza e qualità delle leggi
1. Le leggi sono strumento di espressione e di attuazione della volontà politica regionale. Esse devono essere chiare nella forma, omogenee ed organiche nei contenuti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi ai quali sono dirette.
2. Di norma, le leggi regionali sono dotate di clausole di valutazione indicanti i dati e le informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei risultati degli interventi legislativi.
Art. 38
Interventi di riordino normativo
1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti innovazioni sostanziali delle discipline trattate.
3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne definisce l'oggetto, i principi, i criteri direttivi ed i tempi di approvazione.
4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.
Capo II
Formazione delle leggi
Art. 39
Potestà legislativa
1. Il Consiglio regionale esercita nelle materie di competenza regionale la funzione legislativa nelle forme previste dal presente Statuto e dal suo regolamento interno.
Art. 40
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, a ciascun consiglio provinciale, ad almeno dieci consigli comunali, agli elettori della regione e al Consiglio delle autonomie locali.
2. L'iniziativa popolare è esercitata da almeno duemila cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa limitatamente agli interventi legislativi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione dei servizi pubblici.
4. L'iniziativa legislativa delle Province, dei Comuni e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
5. La Regione assicura l'assistenza legislativa alle Province, ai Comuni ed ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale che disciplina l'esercizio dell'iniziativa legislativa.
Art. 41
Modalità dell'iniziativa legislativa
1. L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.
2. Le proposte di legge della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente.
3. Le proposte di legge dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono sottoscritte dai presidenti delle Province e dai sindaci.
4. Le sottoscrizioni delle proposte di legge di iniziativa popolare sono autenticate nelle forme di legge.
5. L'iniziativa delle leggi regionali concernenti testi unici è riservata alla Giunta regionale, la quale la esercita spontaneamente o in attuazione di atti di indirizzo del Consiglio regionale che ne prevedono i criteri informatori.
6. Le proposte di legge regionale sono pubblicate in un'apposita sezione del Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 42
Programmazione dell'esame delle proposte di legge
1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna alle commissioni, per ciascuna proposta di legge, il termine per la conclusione del procedimento di esame e di eventuale approvazione in sede redigente.
2. In caso di inosservanza del termine assegnato per l'esame preliminare, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla richiesta. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di quattro mesi dalla loro assegnazione alla commissione competente. In entrambi i casi predetti la proposta viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione anche espressa oralmente.
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di assegnazione delle proposte di legge alle commissioni, la forma delle relazioni e le modalità delle audizioni e della partecipazione ai lavori delle commissioni di soggetti esterni.
Art. 43
Approvazione delle proposte di legge
1. Le proposte di legge, previo esame da parte di una commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale mediante votazione articolo per articolo e votazione finale sull'intero testo.
2. La proposta di legge, se è soggetta a notificazione agli organi dell'Unione europea, non può essere approvata se non si è conclusa con esito positivo la relativa procedura.
3. Il Consiglio regionale, considerata la particolare natura della proposta, entro le due sedute successive a quella in cui ne è stata comunicata la presentazione, può, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, demandare alla commissione l'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ogni consigliere, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. Spetta comunque al Consiglio regionale l'approvazione definitiva con votazione sull'intero testo.
4. Sino al momento dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, almeno cinque consiglieri o la Giunta regionale possono ottenere il ritorno alla procedura ordinaria di esame ed approvazione.
5. Le proposte di legge regionale aventi ad oggetto testi unici sono approvate con la procedura redigente, fatto salvo il ritorno alla procedura ordinaria a norma del comma 4.
6. La procedura ordinaria è sempre adottata per le leggi di revisione statutaria, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti, per le leggi finanziarie e tributarie, per le leggi elettorali e di ratifica delle intese con altre Regioni, nonché per gli accordi con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
7. Il regolamento interno può prevedere casi e modalità per concentrare i tempi di discussione delle proposte di legge in Consiglio regionale.
Art. 44
Procedura d' urgenza
1. La Giunta regionale e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. La procedura d'urgenza è approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ove il Consiglio regionale accolga la richiesta, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva e viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione anche espressa oralmente.
3. Le proposte di legge dichiarate urgenti sono discusse con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.
4. La procedura d'urgenza è obbligatoria quando la proposta di legge è conseguente ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale o all'esito abrogativo di un referendum.
5. E' esclusa la procedura d'urgenza per l'approvazione dei testi unici.
Art. 45
Promulgazione delle leggi
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale.
2. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.".
4. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.".
Art. 46
Pubblicazione delle leggi
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.
2. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle note ai testi e dei testi coordinati e aggiornati.
3. La Regione cura altre forme di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti non rivestenti carattere di ufficialità per migliorare la conoscenza della produzione normativa regionale.
Art. 47
Decadenza delle proposte di legge
1. Le proposte di legge regionale decadono con la fine della legislatura, fatta eccezione per le proposte di iniziativa popolare.
Capo III
Regolamenti
Art. 48
Potestà regolamentare
1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare attribuita alla Regione dalla Costituzione, salvo i casi in cui le leggi regionali la riservano al Consiglio.
2. I regolamenti regionali disciplinano:
a) l'esecuzione delle leggi regionali;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi regionali recanti norme di principio, ove dalle stesse espressamente previsto;
c) le materie non coperte da riserva di legge, per le quali le leggi regionali autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare, dettano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti dal momento dell'entrata in vigore di quelle regolamentari;
d) le materie per le quali la legge dello Stato delega alla Regione la potestà regolamentare.
3. I regolamenti regionali possono essere modificati soltanto in modo espresso.
Art. 49
Approvazione dei regolamenti
1. I progetti di regolamento, approvati dalla Giunta regionale, sono inviati dal Presidente al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere obbligatorio.
2. I progetti di regolamento sono corredati da una relazione che illustra le finalità e i contenuti dell'atto regolamentare e dà conto delle analisi e delle eventuali consultazioni effettuate.
3. Il parere del Comitato è comunicato al Presidente della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva del regolamento in assenza del parere.
4. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il parere del Consiglio delle autonomie locali sui regolamenti regionali è acquisito dalla Giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della richiesta.
5. Ai regolamenti di competenza del Consiglio regionale sono applicate le disposizioni del presente Statuto disciplinanti il procedimento di approvazione delle leggi regionali.
Art. 50
Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti
1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale.
2. I regolamenti sono pubblicati, nel testo integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che non sia stabilito nel regolamento stesso un termine diverso.
TITOLO V
Ordinamento amministrativo
Art. 51
L'attività amministrativa
1. L'amministrazione regionale agisce per la cura degli interessi pubblici generali e particolari che l'ordinamento attribuisce alla sua competenza, secondo i canoni dell'imparzialità, della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia.
2. I procedimenti amministrativi hanno durata predeterminata, si svolgono secondo i principi della trasparenza, della partecipazione degli interessati e si concludono con atti motivati.
3. La legge regionale disciplina le forme negoziali e concertative per il contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo.
Art. 52
Organizzazione dell'amministrazione regionale
1. Gli uffici regionali sono organizzati sulla base delle previsioni di legge regionale e rispondono funzionalmente agli obiettivi da raggiungere.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale si instaura mediante concorso pubblico aperto a tutti, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed è regolato dalla legge e dai contratti. L'amministrazione può ricorrere a consulenze e collaborazioni al di fuori del vincolo di subordinazione, in via temporanea e con stretta finalizzazione agli obiettivi, nei casi in cui non disponga di personale adeguato o sufficiente.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, esercitano le funzioni di direzione politico-amministrativa, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza agli stessi dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Il personale regionale è reclutato e inquadrato nei distinti ruoli e profili professionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La costituzione e la revisione dei ruoli, nonché la determinazione degli assetti organizzativi facenti capo alla Giunta ed al Consiglio sono approvate sulla base di criteri stabiliti dalla legge regionale.
5. L'amministrazione regionale è dotata di adeguate strutture, strumenti e procedure di controllo interno, nonché di sistemi idonei a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
Art. 53
Enti, agenzie, aziende e società regionali
1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali. La legge regionale autorizza la partecipazione a società costituite secondo il diritto comune o ne promuove la costituzione.
2. Le aziende sono enti pubblici economici e godono di autonomia imprenditoriale.
3. La Giunta regionale approva gli atti fondamentali degli enti, esercita l'indirizzo e la vigilanza e, quando la legge lo prevede, ne nomina e revoca gli organi.
4. Il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale.
5. Le agenzie sono strutture regionali che svolgono attività a carattere tecnico-operativo e sono dotate di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
6. L'istituzione di enti, di aziende e di agenzie regionali, la costituzione di società e la partecipazione a società avvengono tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
TITOLO VI
Programmazione, finanza, bilancio, demanio e patrimonio
Art. 54
Autonomia finanziaria
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che esercita secondo i principi dettati dalla Costituzione assicurando l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
2. La Regione istituisce e disciplina entrate e tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti e le modalità di accertamento e di riscossione.
3. Il Consiglio regionale può autorizzare il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e nel rispetto delle condizioni costituzionalmente previste. La Regione risponde essa soltanto dei debiti contratti.
Art. 55
Demanio e patrimonio
1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.
2. Gli atti di disposizione dei beni del patrimonio immobiliare sono autorizzati dal Consiglio regionale.
3. La gestione del patrimonio immobiliare è realizzata secondo criteri di buona conservazione e di redditività dei beni, anche valorizzandone l'idoneità ad essere destinati ad usi di interesse generale o collettivo.
Art. 56
Programmazione economica e finanziaria
1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria mediante il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed altri strumenti che la legge regionale di contabilità istituisce e disciplina nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Art. 57
Bilancio regionale
1. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, propone al Consiglio regionale il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, che il Consiglio provvede ad approvare con legge entro il 31 dicembre.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato solo per legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
4. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale.
5. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il 30 giugno di ogni anno, l'assestamento di bilancio.
6. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 58
Rendiconto generale
1. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Art. 59
Collegio dei revisori dei conti
1. La Regione è dotata del Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Il Collegio riferisce al Consiglio regionale sulla gestione dell'Ente e, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. Il Collegio si compone di tre revisori, estranei agli organi ed all'amministrazione della Regione, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili per una sola volta.
3. La legge regionale, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, determina i requisiti dei revisori dei conti e le modalità per la loro nomina.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati.
5. La legge regionale disciplina le funzioni di cui al comma 4 e le altre funzioni di vigilanza e controllo del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 60
Atti contabili degli enti dipendenti
1. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 61
Servizio di tesoreria
1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.
TITOLO VII
Rapporti con le autonomie locali
Art. 62
La Regione e il sistema delle autonomie
1. La Regione riconosce e garantisce le autonomie locali, sociali e funzionali ed attua, nella legislazione e nell'attività amministrativa, il principio di sussidiarietà, ispirando la propria legislazione al rispetto dell'autonomia normativa ed organizzativa dei Comuni, delle Province e delle autonomie funzionali, promuovendo lo sviluppo del sistema delle autonomie.
2. I rapporti tra la Regione e le autonomie locali, sociali e funzionali sono improntati ai principi di leale cooperazione, di sussidiarietà ed ai criteri di coinvolgimento e di consultazione.
Art. 63
Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale
1. La Regione organizza le funzioni amministrative a livello locale conferendo a Comuni, Province e altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale.
2. Il conferimento e la disciplina delle funzioni si ispirano ai seguenti principi:
a) sussidiarietà;
b) efficienza, economicità e adeguatezza, tenendo conto della capacità organizzativa degli enti di garantire, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni;
c) differenziazione, in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
d) responsabilità e unicità dell'amministrazione;
e) copertura finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite.
3. Nell'ambito delle funzioni conferite la Regione svolge il coordinamento, l'indirizzo, la programmazione, la pianificazione e la verifica dell'efficacia, adottando, ove necessario, interventi sostitutivi con le modalità previste dalla legge regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 64
Il Consiglio delle autonomie locali
1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socio-economico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione di servizi pubblici.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
a) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione pari o superiore a 1.000 abitanti;
b) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione sino a 999 abitanti;
c) tre presidenti in rappresentanza delle unioni di comuni;
d) i presidenti delle province ed i sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli.
3. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato ogni cinque anni e disciplina con regolamento la sua organizzazione interna e il suo funzionamento.
4. Il Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:
a) il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale;
b) la programmazione generale e di settore;
c) gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;
d) il governo del territorio a livello regionale;
e) gli enti, le aziende e le agenzie regionali.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.
6. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio.
7. Il numero minimo che consente il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, anche in fase di insediamento, è pari alla maggioranza dei componenti assegnati.
TITOLO VIII
Rapporti con l'Unione europea e rapporti con gli altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati
Art. 65
Rapporti con l'Unione europea e rapporti con gli altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
2. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge dello Stato.
3. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
4. Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi.
5. Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea.
TITOLO IX
Organi di consultazione e di garanzia
Art. 66
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. Esso è organo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta e contribuisce all'elaborazione delle normative e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.
2. La legge regionale determina la composizione, il funzionamento, nonché le modalità e gli ambiti operativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
Art. 67
Consulta statutaria
1. La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta statutaria quale organo di garanzia della corretta applicazione del presente Statuto.
2. La Consulta si compone di tre esperti in materie giuridiche, scelti tra magistrati, anche a riposo, docenti universitari e avvocati, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. La Consulta si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali in vigore, dietro richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, e sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta si esprime altresì sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum nei modi previsti dalla legge regionale.
5. Le pronunce della Consulta sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, promuovono idonee iniziative per l'eventuale adeguamento.
6. La legge regionale istitutiva assicura l'autonomia organizzativa e amministrativa della Consulta, stabilisce le norme che ne regolano le attività, le modalità di accesso, i casi di incompatibilità e le indennità spettanti ai componenti.
TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie
Art.68
Revisioni statutarie
1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nei modi previsti dalla Costituzione.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio regionale non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto è ammessa soltanto previa deliberazione di un nuovo Statuto.
Art. 69
Disposizioni transitorie
1. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno al presente Statuto entro due mesi dalla sua entrata in vigore. Sino all'adeguamento continuano ad applicarsi le vigenti norme regolamentari in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. All'entrata in vigore del regolamento interno del Consiglio regionale adeguato al presente Statuto è costituito il Comitato per la legislazione. Sino alla costituzione del Comitato per la legislazione la funzione consultiva, nei procedimenti di adozione dei regolamenti regionali di competenza della Giunta regionale, è svolta dalle commissioni consiliari permanenti secondo competenza per materia.
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento interno del Consiglio regionale adeguato al presente Statuto ed alla conseguente costituzione della Giunta per le elezioni, continua ad operare la Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità nella composizione prevista dal regolamento interno vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
4. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali ed al conseguente insediamento, le funzioni consultive dello stesso sono svolte dalla Conferenza regionale delle autonomie locali costituita ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.
Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, conseguente alla promulgazione, nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.