CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche e del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonché all'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, come definiti dall'articolo 2.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato regionale di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità:
a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;
b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;
c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell'articolo 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale.
3. La Regione dà attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali, adottati ai sensi dell'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 2
(Tipologia di eventi calamitosi e ambiti di intervento istituzionale)
1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi calamitosi naturali e di origine antropica si distinguono in eventi:
a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, degli strumenti e dei poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l. 225/1992 e successive modifiche con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, al loro verificarsi ovvero nella loro imminenza, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Art. 3
(Attività di protezione civile)
1. Sono attività di protezione civile:
a) la previsione, consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
b) la prevenzione, consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione;
c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale di cui alla presente legge;
d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza;
e) il contrasto e il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita;
f) la mitigazione del rischio.
2. I piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3 bis, della l. 225/1992 e successive modifiche e a quelli deliberati dalla Regione mediante il Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
CAPO II
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Definizione del Sistema integrato regionale di protezione civile
Art. 4
(Componenti del Sistema integrato regionale)
1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, da Roma capitale, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.
2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della l. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del Sistema integrato regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.
Sezione II
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
del Sistema integrato regionale di protezione civile
Art. 5
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione è competente in materia di protezione civile nelle funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:
a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'articolo 13, sulla base degli indirizzi nazionali;
c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;
d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale;
e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
g) le intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;
h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f);
i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;
j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario;
k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica;
l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile;
m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;
n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;
q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;
r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;
s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 15 e 16;
t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2;
v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.
2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
Art. 6
(Funzioni e compiti delle province)
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a:
a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;
b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.
2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, di competenza provinciale, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15, comma 3 bis, della l. 225/1992 e successive modifiche ed al Piano regionale previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c).
Art. 7
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Sono attribuite ai comuni, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni ed i compiti relativi a:
a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il Comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente;
b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 13;
c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.
Art. 8
(Funzioni e compiti del Sindaco)
1. Secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 3, della l. 225/1992 e successive modifiche, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, della l. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.
3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.
Art. 9
(Funzioni e compiti di Roma capitale)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'articolo 10 del d.lgs. 61/2012 e successive modifiche.
Sezione III
Volontariato di protezione civile
Art. 10
(Organizzazione del volontariato di protezione civile)
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modifiche e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 d.lgs. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del Sistema integrato regionale.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 4, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. I comuni possono istituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile al fine di coadiuvare il sindaco nella sua attività di protezione civile. Provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, se in forma associata. I gruppi comunali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità, anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza.
5. Nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituito dalla Giunta regionale, possono iscriversi le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. 266/1991 aventi carattere locale, le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale, le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie suindicate ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale, i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato e i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni di volontariato.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale di cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 11
(Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della l. 266/1991, è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La Consulta è composta da non più di cinque esponenti per provincia, rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5.
3. Il Consiglio regionale definisce i criteri di accesso alla Consulta, alle commissioni specifiche e all'ufficio di presidenza.
4. I componenti della Consulta durano in carica due anni, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire emolumenti e/o rimborsi di sorta.
5. La Consulta redige il proprio regolamento interno entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 12
(Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5:
a) concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), mediante bando pubblico, finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono pubblicati dalla Regione sul proprio sito istituzionale.
3. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 27 e la commissione consiliare competente, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.
5. I mezzi in dotazione o in uso alle associazioni di volontariato di protezione civile acquisiti attraverso la concessione di contributi di cui al presente articolo, esclusi quelli di proprietà delle stesse, a lungo inutilizzati per cause inerenti la non operatività dell'associazione, rientrano nella disponibilità dell'ente che le ha finanziate e sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile, nonché dati in comodato d'uso alle associazioni di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5, che presentano idoneità tecnico-operativa e sanitaria e che possono garantire la disponibilità di risorse utili per lo svolgimento continuativo dell'attività di protezione civile.
CAPO III
STRUMENTI ED ATTIVITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Programmazione di protezione civile e attuazione
Art. 13
(Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile)
1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.
2. Il Programma regionale ha validità triennale e definisce l'insieme degli indirizzi programmatici volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
3. Il Programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione. Il Programma regionale prevede in particolare:
a) relativamente alla previsione dei rischi:
1) il quadro conoscitivo della situazione attuale, con la descrizione delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema integrato regionale;
2) le strategie idonee allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema integrato regionale;
3) la caratterizzazione e la valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale;
4) l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali;
b) relativamente alla prevenzione dei rischi:
1) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
2) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
3) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
4) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.
Art. 14
(Procedure per l'adozione del Programma regionale)
1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19 acquisisce i programmi delle province di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), predispone, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 11, la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province, e la trasmette alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 27, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale.
3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2.
4. Il Programma regionale è approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.
Sezione II
Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza
Art. 15
(Stato di calamità e stato di emergenza nel territorio regionale.
Competenze del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l. 225/1992 e successive modifiche, coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale.
2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del d.lgs. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.
3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità:
a) pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;
b) assume, secondo le modalità di cui all'articolo 16, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando atti di indirizzo e programmi.
4. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 e successive modifiche, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.
5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
Art. 16
(Interventi per il superamento dell'emergenza)
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 15, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19 coordina l'istruttoria tecnica, sviluppa ed attua i piani di intervento urgente per il superamento dell'emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 17
(Interventi indifferibili ed urgenti)
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 15, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21, sentito il Presidente della Regione, adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, comunicandoli alla commissione consiliare competente, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Gli impegni di spesa di cui al comma 1, fatta salva la disponibilità dei capitoli di bilancio a ciò specificamente destinati, non possono superare il limite massimo di 200.000,00 euro per anno solare.
3. Il direttore dell'Agenzia trasmette alla Giunta regionale una relazione mensile sull'utilizzo dei fondi di cui al comma 1. Tale relazione è poi trasmessa entro i successivi trenta giorni dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
4. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.
CAPO IV
STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Strutture operative di protezione civile
Art. 18
(Individuazione delle strutture operative e costituzione
della colonna mobile regionale di protezione civile)
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5;
h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118)
i) Croce Rossa Italiana (CRI);
j) Corpo nazionale soccorso alpino;
k) Consorzi di bonifica;
l) Istituto nazionale malattie infettive IRCCS ''Lazzaro Spallanzani'' ed ogni altra struttura socio-sanitaria che svolge compiti di interesse della protezione civile;
m) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
Sezione II
Agenzia regionale di protezione civile.
Centro funzionale regionale multirischio e sale operative.
Art. 19
(Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 20
(Compiti dell'Agenzia)
1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;
b) predispone la proposta del Programma regionale in armonia con gli indirizzi nazionali;
c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'articolo 15, comma 2 e dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 4, coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 26 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
e) gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso;
f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;
g) cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;
h) cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali, con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;
i) provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali non sia possibile ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell'urgenza;
j) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'articolo 31, commi 2 e 3;
k) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.
3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti e del contributo della Consulta, utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali ed acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione in accordo con le Università e i centri di ricerca.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.
Art. 21
(Direttore dell'Agenzia)
1. Organo dell'Agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea o laurea magistrale;
b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 1/2008, in particolare:
a) provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;
b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
c) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 nei casi previsti dalla legge.
3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonché per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2008, nonché le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 22
(Organizzazione e personale dell'Agenzia)
1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata con il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, della l.r. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:
a) il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
c) le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008;
d) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa.
2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni.
3. L'Agenzia si avvale del personale dipendente della Regione e del personale alla stessa assegnato su comando o distacco da altra amministrazione pubblica. L'Agenzia non può assumere personale esterno con contratto a tempo indeterminato. Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato si applicano i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali sulle amministrazioni regionali che svolgono funzioni di gestione amministrativa.
4. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti già facenti parte del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione regionale, nonché alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
5. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2008.
Art. 23
(Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia)
1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 15 lo stato di calamità e di emergenza regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 e successive modifiche lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.
3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2008.
4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.
Art. 24
(Programmazione dell'attività dell'Agenzia)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della l.r. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale.
2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
3. La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, all'assessore regionale competente in materia di protezione civile.
4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.
Art. 25
(Vigilanza e controllo)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale nonché i consiglieri regionali possono acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.
2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, l'assessore competente in materia riferisce al Consiglio regionale.
Art. 26
(Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente)
1. Presso l'Agenzia è istituito il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all'articolo 3 bis, comma 2, della l. 225/1992 e successive modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile da parte della Sala operativa di cui al comma 2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.
2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 29, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.
CAPO V
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Organismi di coordinamento e partecipazione
Art. 27
(Comitato regionale di protezione civile - COR)
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.
2. Il COR è composto dai seguenti membri:
a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede;
b) i Presidenti delle province;
c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
d) il Sindaco di Roma capitale;
e) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
f) il Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio);
g) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR.
4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto il direttore dell'Agenzia o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonché i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta, interessati.
5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale.
6. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento.
Art. 28
(Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza)
1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:
a) Centro operativo comunale (COC) o intercomunale (COI), che hanno la funzione di supporto dei Sindaci per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
b) Centro operativo misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;
c) Centro coordinamento soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.
Art. 29
(Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.
2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) i direttori delle direzioni regionali di volta in volta interessate;
b) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile o suo delegato, che lo presiede;
c) il direttore dell'Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118);
d) il direttore dell'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (ARPA);
e) il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
f) il dirigente del Centro funzionale regionale multirischio (CFR);
g) il dirigente della Sala operativa unificata permanente (SOUP);
h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM.
4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza:
a) il direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
c) il comandante della Direzione marittima di Roma;
d) il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;
e) il comandante regionale della Guardia di finanza;
f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile;
g) i Prefetti preposti alle Prefetture-UTG interessate;
h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati:
a) un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;
b) un rappresentante del comune territorialmente competente;
c) uno o più esperti di elevato profilo tecnico-scientifico, anche esterni al Sistema integrato regionale;
d) ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.
6. La costituzione e il funzionamento del COREM non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
Art. 30
(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi)
1. E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico- scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:
a) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 4;
c) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio;
d) un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile (COR);
e) un rappresentante della direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) un rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
g) un esperto designato dalla Consulta regionale delle organizzazione di volontariato di protezione civile.
3. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4.
4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
a) Sezione I - Rischio sismico;
b) Sezione II - Rischio vulcanico;
c) Sezione III - Rischio idrogeologico;
d) Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
e) Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
f) Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
g) Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
h) Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.
6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO VI
CONVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEMERENZE E FORMAZIONE
Art. 31
(Convenzioni e contributi)
1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Al fine di potenziare il Sistema integrato regionale la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:
a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi, strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione l'allestimento degli stessi;
b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, la Regione concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il COR, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.
Art. 32
(Conferimento di benemerenze)
1. Ai componenti del Sistema integrato regionale ed alle persone fisiche che partecipano alle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 sono riconosciute onorificenze e benemerenze, da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, che disciplina tra l'altro le tipologie, le classi di eccellenza e i gradi di merito nonché le modalità di conferimento.
Art. 33
(Formazione permanente)
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'articolo 3, promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
2. Con il regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 22, comma 1, sono disciplinate le modalità di realizzazione della formazione permanente di protezione civile che deve svolgersi nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Regione e all'interno dei percorsi e delle politiche formative regionali, previo parere della competente commissione consiliare.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida all'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
3. Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ''Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo'' e successive modifiche)
1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:
''Art. 133
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all'emergenza, al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità, al contrasto e al superamento dell'emergenza, nonché alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.'';
b) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:
''Art. 134
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali;
c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;
d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile;
e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
g) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche;
h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, la tenuta dell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;
i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;
j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario;
k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica;
l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile;
m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;
n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile nonché, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;
q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;
r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;
s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi;
t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;
v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.'';
c) l'articolo 135 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:
''Art. 135
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:
a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;
b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.'';
d) l'articolo 136 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:
''Art. 136
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformità a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:
a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente;
b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;
c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza;
i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.'';
e) dopo l'articolo 136 della l. r. 14/1999 sono inseriti i seguenti:
''Art. 136 bis
(Funzioni e compiti del Sindaco)
1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, della l. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.
3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.
Art. 136 ter
(Funzioni e compiti di Roma capitale)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 136, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'articolo 10 del d.lgs. 61/2012 e successive modifiche.'';
f) L'articolo 137 della l. r. 14/1999 è abrogato.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione:
a) la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2008, il primo Programma triennale di attività dell'Agenzia entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale.
2. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), la struttura organizzativa regionale della protezione civile è soppressa e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia.
3. Il personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di protezione civile è collocato, anche su richiesta dello stesso, presso l'Agenzia, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 2 e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.
Art. 37
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 36, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni;
a) legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio);
b) legge regionale 10 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985, n. 37, concernente: ''Istituzione del servizio di protezione civile nella regione Lazio'');
c) articolo 197 della legge regionale, 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
d) articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo all'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di protezione civile e abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 37/1985;
e) articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla l.r. 37/1985.
Art. 38
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione ivi comprese quelle derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente nell'ambito della missione 11 ''Soccorso civile''.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, la gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata all'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 19.
3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).
Art. 39
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 27 febbraio 2014, n. 17
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.