Bollettino ufficiale n. 218 del 18 luglio 2014
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Al fine del riconoscimento e dello sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna salvaguarda e valorizza i dialetti dell'Emilia-Romagna nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.
Art. 2
Azioni e interventi
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione:
a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell'Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), consistono, in particolare:
a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
b) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Emilia-Romagna;
c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.
Art. 3
Gestione
1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).
2. L'IBACN, sentito il comitato di cui all'articolo 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2.
Art. 4
Incarichi, convenzioni, premi
1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 l'IBACN, sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 2, può:
a) assegnare incarichi per studi e ricerche;
b) stipulare convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici nonché concedere loro contributi;
c) istituire premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell'Emilia-Romagna;
d) emanare bandi per il sostegno alle associazioni impegnate nell'attività di tutela e diffusione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.
Art. 5
Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.
2. Il comitato è composto da undici membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, che rappresentino l'intero territorio regionale, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Il comitato presenta alla Giunta, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.6.5.2.27100 - Promozione di attività culturali - nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:
a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.