IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge:
TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificato:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:
''a) disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria, per garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'uso efficiente delle risorse;
a bis) disciplina l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;'';
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2 bis) Ai fini della presente legge si intendono per:
a) Gestione dei rifiuti urbani, la gestione anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
b) Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
c) Sistemi Territoriali Operativi (STO), le ripartizioni territoriali, interne agli ATO, delimitate dalla Regione per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 15, comma 3;
d) Conferenza d'ambito, la struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO. In caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO, la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta alla quale partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio.''.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. Dopo la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2007, sono aggiunte le seguenti:
''cc bis) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio di gestione rifiuti urbani, anche attraverso la predisposizione ed emanazione di linee guida nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1 e delle discipline comunitarie e statali;
cc ter) la verifica della conformità dei piani d'ambito, redatti ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera a) al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
cc quater) la verifica della congruità sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale;
cc quinquies) il coordinamento e la regolamentazione dei flussi di rifiuti provenienti dagli ATO, destinati a smaltimento e recupero extraregionale o transfrontaliero, nonché la gestione dei flussi diretti al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;
cc sexies) la verifica degli standard generali di servizio, tenendo conto della vigente normativa comunitaria e statale, e la proposizione di criteri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettera d);
cc septies) la promozione e l'incentivazione del passaggio all'utilizzo di sistemi di determinazione puntuale della quantità e della qualità di rifiuti prodotti, la promozione di adeguati meccanismi premiali a vantaggio dei cittadini per incentivare la loro partecipazione alla raccolta differenziata, l'applicazione di tecniche di raccolta selettiva per migliorare l'efficacia del servizio, la realizzazione dell'impiantistica idonea a conseguire l'autosufficienza territoriale del ciclo, il sostegno allo sviluppo e al consolidamento sul territorio regionale sia di filiere di trasformazione sia di sistemi di riutilizzazione dei materiali recuperati derivanti dai sistemi di raccolta differenziata e il supporto ai comuni nell'attuazione di progetti che incentivano le attività di scambio, riuso e riutilizzo finalizzati alla riduzione dei rifiuti da smaltire o recuperare;
cc octies) la promozione di meccanismi di consultazione e di tutela del consumatore e la vigilanza sull'attuazione e il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008) anche attraverso il monitoraggio di reclami, istanze e segnalazioni effettuate dagli utenti singoli o associati in merito al rispetto delle procedure previste nel contratto di servizio o nella carta dei servizi;
cc nonies) la vigilanza sull'attuazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) e del riordino del ciclo integrato dei rifiuti esercitando i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 24, comma 1 anche ai fini della puntuale attuazione degli adempimenti in materia di gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio e di reimpiego nel ciclo dei rifiuti di tutto il personale dei consorzi di bacino, delle società da essi partecipate e del personale delle società provinciali.''.
Art. 3
(Funzioni di organizzazione del servizio)
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 4/2007, è inserito il seguente:
''Art. 7 bis (Funzioni di organizzazione del servizio)
1. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.''.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 4/2007)
1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 4/ 2007 è sostituito dal seguente:
''5. Se il piano d'ambito della Conferenza d'ambito non garantisce il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza per fondate e comprovate ragione oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della Conferenza d'ambito interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma l' effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre Conferenze d'ambito procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d'ambito, al fine di garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi sono accompagnati da forme di compensazione definite d'intesa tra le Conferenze d'ambito interessate.''.
TITOLO II - RIORDINO DEL SERVIZIO
Art. 5
(Articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali)
1. L'articolo 15 della legge regionale 4/ 2007 è sostituito dal seguente:
''Art. 15 (Articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali)
1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, all'interno di ATO per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Gli ATO per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani corrispondono ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il territorio della provincia di Napoli, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e di principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è suddiviso in tre Ambiti Territoriali Ottimali, come indicato nell'Allegato A. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Regione istruisce le richieste dei Comuni e, in caso di loro accoglimento, provvede alla riperimetrazione definitiva degli ATO e la comunica ai Comuni. Successivamente alla procedura definita per la prima attuazione della legge, tali richieste possono essere presentate alle Conferenze d'ambito interessate che, effettuate le valutazioni di competenza sulla base della ricognizione delle proposte complessivamente pervenute, predispongono una proposta condivisa di modifica delle perimetrazioni, da trasmettere alla Regione che può tenerne conto in sede di pianificazione regionale sulla base delle previsioni del comma 5.
3. Per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione o bacino di utenza;
b) densità abitativa;
c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti;
e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. La delimitazione degli STO è definita, per ciascun ATO, dalle rispettive Conferenze d'ambito entro quindici giorni dal termine previsto per l'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'articolo 15 bis, comma 13 e sulla base dei criteri previsti nel comma 3, anche tenendo conto delle perimetrazioni corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14 comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dei Distretti Turistico-Alberghieri istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Se le Conferenze d'ambito non provvedono nel termine fissato alla delimitazione degli STO, la Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede sulla base delle perimetrazioni previste dalla pianificazione provinciale di settore. La Regione prende atto della delimitazione degli STO e conseguentemente procede all'adeguamento del PRGRU.
5. Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essere disposte, con revisioni del PRGR, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in conformità alle disposizioni nazionali, acquisito il parere non vincolante della Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema.''.
Art. 6
(Organizzazione del servizio)
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 4/2007 è inserito il seguente:
''Art. 15 bis (Organizzazione del servizio)
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.
3. La Conferenza d'ambito è composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati, e svolge la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste nella presente legge. La sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le Conferenze d'ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, informandone la Regione.
5. Fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:
a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);
b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8, integrandole, se pertinente, all'interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis;
e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun Comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. Nel calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa è da includere il contributo ambientale previsto nell'articolo 28, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 quater del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è finalizzata alla copertura dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema - tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006.
Ciascuna Conferenza d'ambito tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione nell'ATO di riferimento e nelle sue articolazioni costituite dagli STO, comprese le riduzioni tariffarie previste con regolamento ai sensi dell'articolo 14, comma 15 del medesimo decreto-legge 201/2011, nonché le agevolazioni e le riduzioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006;.
f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche.
6. La Conferenza d'ambito elegge al suo interno il Presidente e due vicepresidenti. La sede della Conferenza è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il Comune dell'ATO che conta il maggior numero di abitanti. I Comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Conferenza, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO. La partecipazione alla Conferenza d'ambito è obbligatoria e a titolo gratuito. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali sono unitariamente rappresentati nella Conferenza d'ambito e nell'assemblea ristretta di cui al comma 7, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
7. Le decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO sono adottate dalla Conferenza d'ambito riunita nell'assemblea ristretta definita nell'articolo 2, comma 2 bis lett. d).
All'assemblea ristretta partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello STO. Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.
8. L'assemblea ristretta può proporre iniziative riguardanti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno del rispettivo STO da sottoporre, per l'approvazione, alla corrispondente Conferenza d'ambito che ne valuta la fattibilità rispetto a quanto previsto dal proprio piano d'ambito e la coerenza con il Piano regionale. In fase di prima attuazione della presente disposizione, eventuali progetti relativi all'impiantistica sono presentati, in forma di progetto preliminare oppure di studio di fattibilità, alla Conferenza d'ambito entro tre mesi dall'insediamento della Conferenza stessa che procede alla loro valutazione e approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso di mancata attivazione di tale procedura le corrispondenti funzioni sono esercitate dalla Conferenza d'ambito che dimensiona l'impiantistica a servizio dell'ATO rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito e provvede all'adozione di misure appropriate alla creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Conferenza d'ambito provvede alle modifiche del piano di ambito conseguenti alla approvazione delle iniziative proposte dall'assemblea ristretta.
9. Ciascuna Conferenza d'ambito istituisce al proprio interno un Comitato direttivo composto dal Presidente della Conferenza e da un rappresentante per ciascuno STO eventualmente ricompreso nell'ATO. Il Comitato direttivo adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza d'ambito per la relativa approvazione.
10. Le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti previsti nel comma 5 sono realizzate dalla Conferenza d'ambito attraverso un ufficio comune individuato secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e localizzato, salvo diversa deliberazione, all'interno del Comune sede della Conferenza stessa presso un'unità organizzativa individuata nella convenzione.
L'ufficio comune di ATO si avvale della struttura del Comune in cui ha sede e degli uffici degli enti locali convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione e dal regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito. In particolare, l'ufficio comune opera con personale del Comune in cui è localizzato o, se necessario, con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'ufficio comune. All'interno dell'ufficio comune è individuato un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei Comuni dell' ATO.
11. Spetta in particolare all'ufficio comune della Conferenza d'ambito:
a) svolgere le procedure per l'affidamento del servizio secondo le modalità previste nell'articolo 20, garantendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti all'interno dell'ATO e i relativi contratti di servizio;
b) aggiudicare i servizi e sottoscrivere il relativo contratto di servizio con i gestori in conformità con gli schemi adottati dalla Regione;
c) predisporre gli atti da sottoporre alla Conferenza d'ambito;
d) dare esecuzione alle deliberazioni della Conferenza d'ambito;
e) ogni altra attività di gestione.
12. I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24.
13. La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.''.
Art. 7
(Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4/2007 è inserito il seguente:
''Art. 16 bis (Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)
1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi-tipo adottati dalla Regione con apposita delibera di Giunta emanata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Conferenza d'ambito garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettere c) e d).
2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.
3. Lo schema di carta dei servizi recepisce, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, almeno i seguenti contenuti minimi:
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale è svolto in maniera tale da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) ai cittadini è garantito il servizio di raccolta differenziata e flussi separati almeno per l'organico, la carta, il cartone e il vetro, compatibilmente con quanto previsto dal PRGR e dalla corrispondente pianificazione d'ambito; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti è organizzato in modo da contenere le emissioni di biossido di carbonio anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e trasbordo, oppure utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
d) il servizio di raccolta dell'organico è organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano è definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico è sempre favorito, se tecnicamente possibile;
g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscono la continuità dell'erogazione del servizio. A tal fine gli impianti sono caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei ''fermo impianto'';
i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica garantiscono la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
l) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica implementano un sistema di gestione e assicurazione della qualità: qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto;
m) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscono la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili, la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento e a recupero di energia, la massimizzazione del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione.
4. Per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione della carta dei servizi e del contratto di servizio, sono rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2, comma 461 della legge 244/ 2007.''.
Art. 8
(Affidamento dei servizi)
1. L'articolo 20 della legge regionale 4/ 2007 è sostituito dal seguente:
''Art. 20 (Affidamento dei servizi)
1. Ciascuna Conferenza d'ambito, in riferimento ai Comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) individua le procedure per l'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. La Conferenza d'ambito, con provvedimento motivato, delibera in merito all'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e statale e in modo da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio tenuto conto degli STO in cui è articolato l'ATO. In base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche la Conferenza d'ambito può autorizzare accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi negli STO nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
3. Se le strutture o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale, le funzioni di programmazione e organizzazione degli stessi competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Conferenze d'ambito.
4. Dalla data di affidamento del servizio integrato o di singole fasi di esso, disposto ai sensi dei commi 1 e 2, il personale già alle dipendenze dei soggetti affidatari del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, soggiace al passaggio diretto e immediato ai nuovi gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, ai sensi dell'articolo 202, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto.
5. Se gli impianti sono di titolarità di soggetti diversi dai Comuni aggiudicatori del servizio si applica, in particolare, l'articolo 25, comma 4, lettera b) del decreto-legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012.
6. Alle deliberazioni della Conferenza d'ambito previste dai commi 1 e 2 e dall'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) è data la più ampia pubblicità compresa la pubblicazione sui siti internet dei Comuni dell'ATO e degli STO.
7. La procedura di affidamento per ATO o per STO, volta a promuovere l'integrazione gestionale, è avviata dall'ufficio comune di ATO entro e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della Conferenza d'ambito.
8. Se all'interno di un ATO o di uno STO sono ancora in essere affidamenti di scala inferiore, le procedure previste nel presente articolo sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti. La rispettiva Conferenza d'ambito può realizzare procedure che hanno ad oggetto l'intero affidamento prevedendo, in tal caso, che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, la Conferenza stessa verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera e) e promuove meccanismi unitari di gestione.''.
Art. 9
(Poteri sostitutivi della Regione)
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4/2007 è sostituito dal seguente:
''1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGR, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui agli articoli 15, 15 bis, 16 e 16 bis e all'affidamento del servizio previsto nell'articolo 20 nonchè agli adempimenti previsti nell'articolo 7, comma 1, lettera cc nonies).''.
Art. 10
(Incentivazioni e contributi)
1. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 4/ 2007 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Le Conferenze d'ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste nell'articolo 3.'';
''3. Le Conferenze d'ambito trasmettono annualmente alla Regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.''.
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
(Regime transitorio)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali per assicurare l'attuazione delle previsioni dell'articolo 15 bis della legge regionale 4/2007, adotta lo schema tipo delle convenzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo schema tipo dei regolamenti di funzionamento delle Conferenze d'ambito entro i successivi trenta giorni.
2. Per garantire la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione la Regione emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la redazione dei piani d'ambito e fissa gli obiettivi ambientali di settore e di servizio, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi di base:
a) riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
b) aumento delle percentuali di raccolta differenziata anche attraverso l'efficientamento dei sistemi organizzativi;
c) aumento delle frazioni merceologiche da raccogliere con sistemi selettivi;
d) riduzione degli scarti e conseguente miglioramento qualitativo della raccolta differenziata;
e) politiche tariffarie, inclusi meccanismi premiali volti ad incentivare la raccolta differenziata e verifica della congruenza delle tariffe in relazione ai criteri di determinazione previsti dalla normativa vigente;
f) contenimento e riduzione dei costi del sistema gestionale e promozione di meccanismi perequativi delle tariffe.
3. La Regione provvede agli adeguamenti del PRGR successivi all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.
4. Nella fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2 ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai Comuni, secondo le modalità e le forme procedimentali previste dal medesimo articolo 11, comma 2 ter.
5. Fermo restando il termine di cui alla fase transitoria richiamata al comma 4, è fatto divieto dalla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove procedure di affidamento dei servizi secondo modalità difformi da quelle previste all'articolo 20 della legge regionale 4/2007. È ammessa la facoltà di rinnovo dei contratti in essere a tale data, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, nel solo caso in cui essa sia prevista ab origine negli atti di gara e sia esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5 e nel caso di gestioni la cui scadenza intervenga tra la data di entrata in vigore della presente legge e il centottantesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito, si può procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la scadenza della gestione e la conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto dal vigente quadro normativo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite. Se non ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la proroga del servizio si può procedere ad un nuovo affidamento condizionato risolutivamente alla conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo.
7. La frazione organica biostabilizzata prodotta negli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) e classificabile con codice CER 19.05.03 è utilizzabile per la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate e dismesse del territorio regionale ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
8. Alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio svolto in forma unica integrata sull'intero territorio dell'ATO è salvaguardato salvo diversa determinazione della Conferenza d'ambito.
Art. 12
(Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)
1. Dal trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito le funzioni di organizzazione relative alla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti sono trasferite nelle competenze delle medesime.
2. Per l'esercizio delle attività gestorie post-operative delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 1 è utilizzato il personale dei consorzi di bacino, delle società da essi partecipate ed il personale delle società provinciali. Per riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singolo ATO. Ciascuna Conferenza d'ambito in sede di definizione delle tariffe tiene conto della quota attribuita dal piano di riparto al proprio ATO.
Art. 13
(Personale dei consorzi di bacino)
1. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania previsto dai commi 2 e 6 è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n.10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) e delle società da essi partecipate, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, oppure all'esito di processi di riorganizzazione, oppure licenziate e che abbiano vinto le controversie giudiziarie per impugnativa del licenziamento, sono assegnate e trasferite mediante passaggio di cantiere, agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti, anche se svolti in economia mediante amministrazione diretta dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001.
3. Il personale di cui al comma 2 è utilmente impiegato per l'assolvimento dei compiti di vigilanza ambientale, di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti, di controllo della qualità del servizio e di gestione degli impianti a supporto del ciclo, con particolare riferimento ai centri di raccolta, agli impianti di valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche e di trattamento della frazione organica; in particolare, il personale tecnico-amministrativo è utilizzato in via prioritaria presso gli uffici comuni delle Conferenze d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 10 della legge regionale 4/2007 come introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. È condizione per la concessione di contributi o di finanziamenti regionali per il ciclo di gestione dei rifiuti, a qualunque titolo anche a valere sui fondi strutturali, l'assegnazione e il trasferimento agli affidatari o ai gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, del personale dipendente dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e, riguardo il personale operante presso gli impianti di selezione, smaltimento, stoccaggio, e trattamento dei rifiuti, l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 8 del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010.
5. Per i Comuni della Regione Campania che non hanno raggiunto entro la data del 31 dicembre 2012 l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 152/ 2006 e che gestiscono le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ter del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010 è condizione per la concessione di contributi o finanziamenti regionali per il ciclo di gestione dei rifiuti, a qualunque titolo anche a valere sui fondi strutturali, l'assegnazione e il trasferimento ai sensi dell'articolo 202, comma 6 del decreto legislativo152/ 2006, all'affidatario o al gestore del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, di una quota del personale dipendente dai consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993, commisurata alla partecipazione del Comune medesimo ai consorzi stessi.
6. Al personale dipendente dai consorzi di bacino e dalle società da essi partecipate, anche se già licenziato e collocato in mobilità, si applica, in ogni caso, la disposizione contenuta nell'articolo 202, comma 6 del decreto legislativo 152/2006. Tale tutela è estesa al personale dipendente delle società provinciali in sede di affidamento della gestione del servizio del ciclo integrato da parte dell'ATO.
Art. 14
(Tracciabilità dei rifiuti)
1. In attuazione degli articoli 188 bis, comma 2 lettera a) e 189, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 172/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 210/2008 la Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti utilizzando come interfaccia del sistema di controllo (SISTRI) l'ARPAC e l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORR), istituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2007.
Art. 15
(Transizione al nuovo modello organizzativo - gestionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, se successiva, entro trenta giorni dalla scadenza del termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010, le società provinciali concludono le procedure per il definitivo accertamento della massa attiva e della massa passiva riguardo alle attività svolte e trasmettono le risultanze alle Conferenze d'ambito territorialmente competenti per l'esercizio delle competenze di organizzazione del servizio ad esse attribuite dalla legge.
2. Entro i medesimi termini previsto al comma 1 sono trasmessi alle Conferenze d'ambito territorialmente competenti:
a) gli archivi afferenti alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
b) la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia;
c) la documentazione relativa agli impianti nella propria responsabilità di gestione.
Art. 16
(Organizzazione degli uffici della Giunta regionale)
1. Per adeguare l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione, la Giunta regionale, in osservanza delle norme generali stabilite dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale) e in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, apporta le conseguenti modifiche e integrazioni al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 4/2007 è così modificata:
a) la lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 è abrogata;
b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole ''presso il settore regionale di cui all'articolo 7, comma 2'' sono soppresse;
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 7 sono abrogati;
d) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono abrogati;
e) gli articoli 8, 9 e 23 sono abrogati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
ALLEGATO A
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 1
ACERRA, AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO, CASALNUOVO DI NAPOLI,
CASORIA, CRISPANO, FRATTAMINORE, NAPOLI.
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2
ARZANO, BACOLI, BARANO D'ISCHIA, CALVIZZANO, CASAMICCIOLA TERME,
CASANDRINO, CASAVATORE, FORIO D'ISCHIA, FRATTAMAGGIORE, GIUGLIANO
IN CAMPANIA, GRUMO NEVANO, ISCHIA, LACCO AMENO, MARANO DI NAPOLI,
MELITO DI NAPOLI, MONTE DI PROCIDA, MUGNANO DI NAPOLI, POZZUOLI,
PROCIDA, QUALIANO, QUARTO, SANT'ANTIMO, SERRARA FONTANA,
VILLARICCA.
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3
AGEROLA, ANACAPRI, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRUSCIANO,
CAMPOSANO, CAPRI, CARBONARA DI NOLA, CASAMARCIANO, CASOLA DI
NAPOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DI CISTERNA, CERCOLA,
CICCIANO, CIMITILE, COMIZIANO, ERCOLANO, GRAGNANO, LETTERE, LIVERI,
MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, MASSA DI SOMMA, MASSA LUBRENSE, META
DI SORRENTO, NOLA, OTTAVIANO, PALMA CAMPANIA, PIANO DI SORRENTO,
PIMONTE, POGGIOMARINO, POLLENA TROCCHIA, POMIGLIANO D'ARCO,
POMPEI, PORTICI, ROCCARAINOLA, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO
A CREMANO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN PAOLO BEL SITO, SAN
SEBASTIANO AL VESUVIO, SAN VITALIANO, SANT'ANASTASIA, SANTA MARIA
LA CARITA', SANT'AGNELLO, SANT'ANTONIO ABATE, SAVIANO, SCISCIANO,
SOMMA VESUVIANA, SORRENTO, STRIANO, TERZIGNO, TORRE ANNUNZIATA,
TORRE DEL GRECO, TRECASE, TUFINO, VICO EQUENSE, VISCIANO, VOLLA.
Lavori preparatori
Disegno di legge ad iniziativa dell'Assessore Giovanni Romano adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 221 del 5 luglio 2013 (BURC n. 44 del 12 agosto 2013).
Depositato in Consiglio regionale in data 26 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 474 del registro generale ed assegnato alla VII Commissione consiliare permanente per l'esame e alla I e II Commissione consiliare permanente nonchè alla Commissione Consiliare Speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 gennaio 2014.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').
Note all'art. 1.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4: ''Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.''.
Articolo 2: ''Oggetto.''.
''1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:
a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle province e ai comuni.
2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.''.
Note agli artt. 2 e 3.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 7: ''Competenze della Regione.''.
''1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V , articoli 239 e successivi;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee-guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee-guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee-guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 196, comma 1, lettera n);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;
q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla Regione il potere di adottare le determinazioni finali;
s) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;
v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
z) l'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale;
aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10;
bb) l'adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;
cc) l'elaborazione e l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.
2. Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione ai nuovi compiti in materia di rifiuti è istituita l'Area generale di coordinamento denominata "Programmazione e gestione dei rifiuti".
Nell'ambito di detta Area generale di coordinamento sono istituiti tre settori: Programmazione, Gestione, Monitoraggio informazione e valutazione .
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei settori di cui al comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale anche dell'ARPAC.
5. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.''.
Note all'art. 4.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 10: ''Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.''.
Comma 5: ''5. Qualora il piano d'ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d'ambito, al fine di garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d'intesa tra le province interessate.''.
Note agli artt. 5 e 6.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 15: ''Articolazione in ambiti territoriali ottimali.''.
''1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali -ATO nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.
2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 199 e 200, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.
3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l'unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All'interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
4. In sede di prima applicazione della presente legge ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia.''.
Note all'art. 7.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 16: ''Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.''.
''1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle province.
2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni più ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.
3. La provincia adotta il piano d'ambito e il programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e li trasmette alla regione.
4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.
5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.
6. Il piano d'ambito può prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo Note all'art. 8.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 20: ''Organizzazione della gestione dei rifiuti .''.
''1. L'autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, nonché in conformità alle leggi regionali in materia.
2. All'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'autorità d'ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:
a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.''.
Note all'art. 9.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 24: ''Poteri sostitutivi della Regione.''.
Comma 1: ''1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGR, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'articolo 16 e all'affidamento del servizio di cui all'articolo 20.''.
Note all'art. 10.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 25: ''Incentivazioni e contributi.''.
Commi 1 e 3: ''1. Le province, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3.
3. Le province trasmettono annualmente alla regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.''.
Note all'art. 11.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 15 bis già citato al comma 1 dell'articolo 6.
Comma 4.
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195: ''Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.''.
Articolo 11: ''Regione, province, società provinciali e consorzi .''.
Comma 2 ter: ''2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.''.
Comma 5.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 20 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 8.
Comma 7.
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90: ''Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.''.
Articolo 6 ter: ''Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti.''.
Comma 1: ''1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.''.
Note all'art. 13.
Comma 3.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 15 bis comma 10 già citato al comma 1 dell'articolo 6.
Comma 4.
Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172: ''Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.''.
Articolo 4: ''Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta.''.
''1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.''.
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Articolo 11 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Comma 8: ''8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.''.
Commi 5 e 6.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: ''Norme in materia ambientale.''.
Articolo 205: ''Misure per incrementare la raccolta differenziata.''.
Comma 1: ''1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.''.
Articolo 202: ''Affidamento del servizio .''.
Comma 6: ''6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.''.
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Articolo 11, comma 2 ter già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Note all'art. 14.
Comma 1.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota ai commi 5 e 6 dell'articolo 13.
Articolo 188 bis: ''Controllo della tracciabilità dei rifiuti.''.
Comma 2, lettera a): ''2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009;''.
Articolo 189: ''Catasto dei rifiuti .''.
Comma 4: ''4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.''.
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78: ''Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.''.
Articolo 14 bis: ''Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.''.
'' 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell' articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell' articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.''.
Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 13 Articolo 2: ''Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti.''.
Comma 2 bis: ''2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.''.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 6: ''Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.''.
''1. È istituito l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all'articolo 7, comma 2.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.
3. L'osservatorio:
a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L'assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull'attività svolta dall'osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio si avvale dell'ARPAC.
6. L'osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.''.
Note all'art. 15.
Comma 1.
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Articolo 11, comma 2 ter già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 11.
Note all'art. 16.
Comma 1.
Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 8: ''Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale.''.
Articolo 2, comma 1: ''1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:
a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;
b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politicoamministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.''.
Note all'art. 18.
Comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 3: ''Finalità.''.
Comma 1, lettera p): ''1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;''.
Articolo 6, comma 1 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 14.
Articolo 7, commi 2 e 3 già citato nella nota agli articoli 2 e 3.
Articolo 16, commi 1, 2 e 3 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 7.
Articolo 8: ''1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203;
c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06, parte quarta;
e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
f) l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;
g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 152/06, articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.''.
Articolo 9: ''Competenze dei comuni.''.
''1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all'inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell'articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, stabiliscono in particolare (10):
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'osservatorio regionale e nazionale.
4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati periodi dell'anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per particolari esigenze pubbliche e private.
5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione.''.
Articolo 23: ''Poteri sostitutivi delle province.''.
''1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla presente legge sono esercitati dal presidente della provincia competente per territorio il quale, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.''.