(BUR n. 36 del 11 agosto 2014)
Art. 1
(Finalità e principi generali)
1. La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.
2. Ai fini della presente legge s'intendono per:
a) gestione dei rifiuti urbani, la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
b) Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
c) Area di Raccolta Ottimale (ARO), le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
d) Comunità d'ambito, di seguito denominata Comunità, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO.
3. Il servizio è organizzato ed erogato all'interno dell'ATO al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza e realizzarne l'autosufficienza territoriale.
4. La Regione Calabria, con la presente legge, intende:
a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;
b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente); c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali;
d) favorire lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
e) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, compete alla Regione la verifica della conformità dei Piani d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) tra Regione e Comunità per apportare le necessarie modifiche. È, altresì, di competenza regionale la verifica sui piani e programmi di investimento previsti dal Piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. La Regione si avvale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
4. In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione, la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell'intervento.
5. La Giunta regionale avvalendosi del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vigila sull'attuazione delle norme di cui alla presente legge, le cui competenze devono essere armonizzate con le attività di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed a quelli di gestione spettanti ai dirigenti.
Art. 3
(Assetti territoriali per l'organizzazione del ciclo rifiuti)
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani negli ATO di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è organizzato e svolto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 1, comma 1.
2. Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, adotta con delibera di Giunta, la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO, tenuto conto dei seguenti parametri:
a) popolazione o bacino di utenza, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 28, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) densità abitativa;
c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti.
4. Dopo la pubblicazione della delibera di Giunta di cui al comma 3, qualora si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio specificati nella stessa delibera, anche su proposta dei comuni o delle Comunità, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Art. 4
(Comunità d'ambito territoriale ottimale)
1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.
4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.
5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.
6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8. 7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.
8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.
9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:
a) predispone e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;
c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;
d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;
e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.
10.La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune.
Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.
11.Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.
Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.
Art. 5
(Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale)
1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti sulla base degli schemi-tipo approvati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le Comunità garantiscono che la carta dei servizi e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative di cui all'articolo 4, comma 9, lettera b), e rispettino gli standard previsti.
2. Le prestazioni e gli standard di cui al comma 1, contenuti nella carta dei servizi, sono recepiti nel contratto di servizio e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.
3. Lo schema di carta dei servizi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, prevede, quale contenuto minimo, che:
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale sia svolto in modo da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) sia garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità, nonché flussi separati almeno per l'organico, la carta, cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti sia organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento (trasferenza) e trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma;
d) il servizio di raccolta dell'organico sia organizzato in modo da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano possa essere definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico sia sempre favorito, ove tecnicamente possibile;
g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico possa essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico, soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscano la continuità dell'erogazione del servizio e, pertanto, attraverso tecnologie, strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei ''fermo impianto''; i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica garantiscano la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
j) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica implementino un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
k) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscano la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione, nonché la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.
4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione del contratto di servizio sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008).
Art. 6
(Affidamento dei servizi)
1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l'affidamento:
a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.
2. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all'affidamento unitario del servizio per l'intero ATO o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento localizzati nell'ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO.
3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a), nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità in seduta ristretta, nel rispetto dei vincoli scaturenti dalla programmazione regionale e d'ambito. A ciascuna ARO deve corrispondere un unico affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in relazione sia alla raccolta differenziata, sia alla frazione di rifiuto indifferenziato. L'erogazione del servizio deve, in ogni caso, attenersi agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e d'ambito, con particolare riferimento a quelli di raccolta differenziata.
4. I contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere, in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all'avvio della gestione associata. È assicurato il trasferimento al nuovo gestore di beni ed impianti, oggetto del contratto risolto, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e, in ogni caso, nel rispetto del codice civile. Se all'atto dell'affidamento della gestione associata, all'interno di un ATO o di una ARO, sono ancora in essere contratti di affidamento dei servizi in scala inferiore che il gestore non intende risolvere senza oneri per il committente, gli enti locali, possono procedere ad un nuovo affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e per una durata, comunque, non superiore a quella della gestione unitaria. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità d'ambito verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), e promuove meccanismi unitari di gestione.
5. Ogni affidamento è effettuato sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 9, lettera e), predisposta e approvata dalla Comunità e pubblicata sui siti internet dei comuni ricadenti nell'ATO o nell'ARO.
6. I servizi sono affidati, nel rispetto dei principi fissati dall'Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante:
a) l'affidamento diretto a società in house;
b) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi;
c) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.
7. La procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l'aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta della Comunità. La Regione, in attuazione dell'articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 esercita, anche tramite il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il controllo sugli enti locali di ciascun ATO, nonché in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta. Le modalità di affidamento e di gestione dei servizi sono definite in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, le cui disposizioni, di natura inderogabile ed integrativa delle discipline di settore, riguardano la tutela della concorrenza, nonché dagli articoli 34, commi 21 e 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
8. Gli enti locali aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione.
9. Se le strutture e/o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale e sono individuati dalla pianificazione di settore come di rilevante interesse strategico regionale, competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Comunità, le funzioni di programmazione e di organizzazione degli stessi. In ogni caso, deve essere garantito che il soggetto gestore assicuri un accesso non discriminatorio all'impianto, sulla base di condizioni economiche e contrattuali determinate ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono prioritariamente obblighi di servizio pubblico.
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.