Art. 1
(Rilancio delle terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo)
1. La Regione, d'intesa con il Comune di Viterbo, realizza l'attuazione del ''Piano di rilancio'' delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo, approvato di concerto tra le due amministrazioni proprietarie, rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Viterbo 8 febbraio 2001, n. 12 e con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 221, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 51, ed aggiornato secondo le medesime modalità, al fine di consentire il rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo e di promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico della Provincia di Viterbo.
2. Il Comune di Viterbo, nel rispetto delle norme vigenti in materia, individua, tramite procedura ad evidenza pubblica, il soggetto al quale affidare in concessione il complesso immobiliare delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo di cui al comma 1.
3. L'individuazione del soggetto di cui al comma 2 non dovrà presentare situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e dovrà essere coerente con il piano di rilancio di cui al comma 1, in conformità al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2001, n. 806531, ivi compresa l'attivazione delle opere necessarie per assicurare il regolare afflusso di acqua termale al complesso.
4. I commi da 55 a 58 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativi alla promozione della costituzione di una società per il rilancio delle Terme di Viterbo, sono abrogati.
5. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione dell'11 febbraio 2014, n. 12
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.