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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria, 7 novembre 2013, n. 33
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale
 
Bollettino Ufficiale n. 17 dell' 8 novembre 2013

CAPO I
FINALITA'

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale, componente essenziale del sistema dei servizi pubblici locali per garantire il diritto alla mobilità delle persone e ne reca la disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, al fine di:
a) organizzarne lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l'efficacia della spesa;
b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità urbana ed extraurbana;
c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità del territorio nel suo complesso;
e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio con l'obiettivo di aumentare l'utenza e diminuire il traffico veicolare privato;
f) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria;
g) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:
a) il potenziamento della mobilità urbana ed extraurbana, da raggiungere attraverso il miglioramento e l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea, integrati tra le varie modalità di cui all'articolo 2;
b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;
c) una programmazione del servizio completamente integrata tra le varie modalità di trasporto;
d) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio reso.

CAPO II
DEFINIZIONI

Art. 2
(Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone.
2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5.
3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alle modalità del loro esercizio, si distinguono in:
a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni;
f) marittimi e fluviali effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale;
g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune;
i) sistemi ettometrici: ascensori, ascensori inclinati, marciapiedi e scale mobili, people mover, sistemi di trasporto pubblico urbano a breve raggio, a guida automatica.

Art. 3
(Bacino di trasporto, piano di bacino e rete di trasporto)

1. Per bacino di trasporto regionale si intende l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui all'articolo 9, entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.
2. Per piano di bacino di trasporto provinciale e metropolitano si intende lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e che risponda ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.
3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

Art. 4
(Servizi minimi)

1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano nell'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 9.
2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) su tutti i territori, località, paesi serviti dal trasporto pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere garantita una coppia di corse;
b) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
c) i servizi minimi in ambito extraurbano sono definiti quali una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta residenti;
d) pendolarismo scolastico e lavorativo;
e) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, sportivi e religiosi;
f) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
g) sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
3. In particolare i servizi minimi garantiscono i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso che deve garantire un'adeguata copertura a tutto il territorio regionale.
4. I servizi minimi garantiscono un'adeguata mobilità in tutta la regione con particolare riferimento ai territori non coperti dal servizio ferroviario.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.

Art. 5
(Servizi aggiuntivi, integrativi e complementari)

1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli enti locali.
2. Sono definiti servizi integrativi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli enti locali.
3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car pooling, nonché i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il car pooling, il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale.
5. Ogni Comune disciplina le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 4 e può consentire, per il servizio di car sharing, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.

CAPO III
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 6
(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9.
2. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 16 bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:
a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle province e della Città metropolitana, ove istituita, dei piani di bacino di rispettiva competenza;
b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino provinciali;
c) approva, entro il 30 settembre dell'anno che precede l'entrata in esercizio, il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentiti le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti.
4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro:
a) i criteri per assicurare una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità favorendo comunque quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
b) la rete e l'organizzazione dei servizi;
c) i criteri di determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria, nonché della loro indicizzazione rispetto all'incremento inflattivo;
d) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale tenuto conto, tra l'altro, di particolari criteri di premialità collegati alla pianificazione del sistema della mobilità integrata pubblico/privata e dei parcheggi di interscambio;
e) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Regione autorizza, su richiesta delle imprese di trasporto, i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovraprovinciale.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 avviene, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.
7. Qualora si tratti di autorizzazione per un nuovo servizio, e non per il rinnovo di quelli già autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, come ulteriore requisito è richiesta la disponibilità di almeno un veicolo accessibile anche alle persone disabili.

Art. 7
(Competenze delle province)

1. Le province ai sensi della vigente normativa esercitano le seguenti funzioni:
a) approvano i piani di bacino provinciali in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
b) stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione le province autorizzano, su richiesta delle imprese di trasporto, i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovracomunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 8
(Competenze dei comuni)

1. I comuni, in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 9
(Ambito Territoriale Ottimale regionale per il trasporto pubblico regionale e locale)

1. E' istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO), denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. La Regione, attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 11 per le finalità di cui al comma 1:
a) espleta, entro dodici mesi dalla costituzione della medesima Agenzia, le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;
b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a).
3. Una quota pari al massimo al 2 per cento delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale può essere destinata all'esercizio delle attività di cui al comma 2 e all'Agenzia di cui all'articolo 11.

Art. 10
(Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico)

1. Al fine di assicurare la concertazione tra la Regione, le province, il Comune di Genova o la Città metropolitana, ove istituita, ed i comuni, è istituito il Comitato sul trasporto pubblico regionale e locale.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, dal Presidente dell'Unione Regionale Province Liguri (URPL), dal Sindaco di Genova o dal Sindaco metropolitano e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Liguria, o da loro delegati e da un referente nominato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.
3. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza.
4. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti.
5. Le sedute del Comitato sono valide se presente la maggioranza dei membri.
6. E' acquisito il parere del Comitato sugli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, e sulle modalità di gestione dell'ATO.
7. Il Comitato determina con apposito regolamento le modalità del suo funzionamento.
8. Il Comitato si confronta con le parti sociali e le realtà rappresentative dei consumatori e degli utenti sulle tematiche di sua competenza.

Art. 11
(Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale)

1. La Regione istituisce e promuove un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali, anche consortile ovvero di consorzio con attività esterna, partecipata dagli enti locali.
2. L'Agenzia deve avere i requisiti del soggetto in house ed è costituita con la partecipazione, almeno, della Regione, delle province, dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Genova, ove istituita.
3. Gli enti di cui al comma 2 esprimono la volontà di aderire all'Agenzia entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di adesione da parte di tutti gli enti previsti, entro i successivi novanta giorni si procede alla costituzione dell'Agenzia.
4. Sono organi dell'Agenzia:
a) l'Assemblea, i cui partecipanti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di cinque Consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
c) il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore, nominato dall'Agenzia, al quale compete la responsabilità gestionale;
e) l'Organo di revisione.
5. Gli organi fondamentali dell'Agenzia durano in carica al massimo tre anni ed i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
6. All'Agenzia sono assegnate le seguenti attività:
a) supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12;
c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 20;
g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
h) implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
i) analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
j) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
k) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.
7. All'Agenzia è, inoltre, attribuita la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.
8. All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.
9. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché le modalità di confronto e di consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse.
10. La Giunta regionale adotta, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti.
11. L'approvazione dello statuto dell'Agenzia da parte dell'organo assembleare è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.
12. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL.
13. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.

Art. 12
(Accordi di programma)

1. La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste.
2. Gli accordi di programma devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara.
3. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione ai territori e alle persone a mobilità ridotta;
b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.
4. I servizi che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe sono determinati previe intese con le regioni interessate.

Art. 13
(Competenze regionali e comunali sugli impianti fissi)

1. Spettano alla Regione le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane che si svolgono tra più comuni facenti parte della medesima Provincia.
2. Spettano al Comune, nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:
a) concessione alla costruzione e all'esercizio;
b) approvazione del progetto;
c) autorizzazione all'inizio dei lavori;
d) approvazione del regolamento di esercizio;
e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;
f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.
4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile della Liguria.

CAPO IV
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 14
(Affidamento del servizio)

1. La procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è effettuata in un unico lotto relativo a tutto il territorio dell'ATO e può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto.
2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. I servizi eserciti attraverso nuovi impianti fissi da realizzare tramite investimenti in project financing possono essere banditi separatamente.
4. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'Sito esternoarticolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15
(Contratto di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, di durata non inferiore a sei anni, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il contratto, in aggiunta a quanto previsto all'Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni definisce:
a) le modalità di modifica della specifica dei servizi;
b) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 17;
d) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria Ml di cui all'Sito esternoarticolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
f) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;
h) le fasce orarie garantite al gestore del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto di cui all'articolo 5, comma 2;
i) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di trasmissione;
j) gli standards qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti - (Carta della mobilità));
k) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.

Art. 16
(Sostituzione del soggetto gestore)

1. Qualora dall'esito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto derivi la sostituzione del soggetto gestore, tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.
2. La Regione individua i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario e sottoscrive specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni vincolati all'esercizio del servizio, tenuto conto della diversa contribuzione pubblica riferita ai beni.
3. Il gestore che cessa dal servizio restituisce alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad esso più favorevole.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 possono, in alternativa alla restituzione, essere vincolati ai beni immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.
5. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Art. 17
(Subaffidamenti)

1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
2. L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, mantenendo un'ampia prevalenza, può subaffidare il servizio di trasporto. L'aggiudicatario in caso di subaffidamento:
a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 18;
e) assicura che la percentuale dei subaffidamenti nel rispetto della normativa nazionale in materia sia equamente distribuita tra i bacini di cui alla Tabella A, sentite le organizzazioni sindacali.
3. L'impresa subaffidataria deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché assicurare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri.
4. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subaffidamento; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subaffidataria da parte dell'ente concedente.
5. In caso di subaffidamento, l'aggiudicatario, sentite le organizzazioni sindacali, nelle tratte e nelle fasce orarie a domanda debole, può esercire il servizio di trasporto anche tramite titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

Art. 18
(Tariffe)

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:
a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
d) dei costi del servizio;
e) delle necessarie indicizzazioni rispetto all'incremento inflattivo;
f) dei differenti sistemi di trasporto (metro, bus, nave e altri).
2. Il soggetto che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto di almeno il 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.
3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.
4. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d'uso o alla condizione reddituale dell'utente.
5. La Regione promuove l'adozione di un sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari, a seguito di una valutazione complessiva degli investimenti necessari e dei benefici rispetto ad una maggiore integrazione tra i vettori, dell'impatto sull'accessibilità ai mezzi pubblici, nonché della gradevolezza d'uso da parte degli utenti.
6. La Regione, tramite l'Agenzia di cui all'articolo 11, promuove l'integrazione tariffaria tra i diversi gestori dei servizi nell'ambito regionale e sovraregionale, per permettere un servizio realmente integrato tra le varie modalità e servizi di trasporto.

Art. 19
(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale:
a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco;
b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni e integrazioni, dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera;
d) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino ad un massimo di cinque persone per ente;
e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;
f) i non vedenti, i cani guida ai sensi della Sito esternolegge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo ai cittadini diversamente abili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

Art. 20
(Osservatorio Regionale dei Trasporti)

1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'ORT.
2. L' ORT è:
a) sostegno della programmazione della Regione;
b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 12, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico dal punto di vista sia tecnico sia economico/finanziario;
d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 16 bis del d.l. 1995/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 il soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuto a fornire alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'Sito esternoarticolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni e integrazioni tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'ORT sono ricompresi nelle compatibilità previste dall'articolo 9, comma 3.

CAPO V
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 21
(Concessione contributi)

1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti agli enti locali, all'azienda esercente tali servizi, nonché all'Agenzia di cui all'articolo 11.
2. I contributi sono destinati:
a) all'acquisto ed all'ammodernamento di autobus, tram, filobus, treni e altri mezzi di trasporto di persone;
b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine-deposito con le relative attrezzature.
3. Tali contributi sono concessi anche per favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Art. 22
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 21 stabilendo, altresì, la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi e le relative modalità di liquidazione.

Art. 23
(Leasing)

1. I contributi destinati all'acquisto di mezzi e beni di cui all'articolo 21 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa (leasing finanziario e leasing operativo) con patto di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Art. 24
(Investimenti per il trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio. A tale fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che prevede l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile fruibile ed accessibile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.
3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25
(Vincoli)

1. I mezzi e i beni che beneficiano del contributo di cui all'articolo 21 sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione.
2. L'alienazione o la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di alienazione dei mezzi e dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.
4. In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e comunitaria vigente in materia.

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26
(Gestione unica delle ferrovie)

1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.

Art. 27
(Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.
2. L'azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria" e sulle fiancate lo stemma, la scritta ''Regione Liguria'' e la dicitura ''acquistato con il contributo della Regione Liguria''.

Art. 28
(Informazioni all'utenza)

1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

Art. 29
(Riparto di risorse per l'anno 2014)

1. Per l'anno 2014, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico di cui all'allegata Tabella A secondo le quote percentuali di seguito indicate:
a) Bacino I: 8,82758 per cento;
b) Bacino S: 10,84735 per cento;
c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
e) Bacino L: 12,10033 per cento.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30
(Norme transitorie)

1. La necessità di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale, nelle more della piena operatività del nuovo sistema previsto dalla presente legge, concretizza la fattispecie di emergenza prevista dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
2. Le province e il Comune di Genova, nell'ambito territoriale di pertinenza, assumono in luogo dell'autorità competente non ancora operante, i provvedimenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, in continuità con le funzioni esercitate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi di cui all'articolo 4.

Art. 31
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale - Area VI ''Mobilità e Trasporti'' - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:
- U.P.B. 6.101 ''Spese per la gestione del trasporto pubblico locale'';
- U.P.B. 6.190 ''Spese connesse alla mobilità e trasporti'';
- U.P.B. 6.201 ''Investimenti per il trasporto pubblico locale''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 (Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali) e tabella allegata;
b) legge regionale 1 febbraio 1982, n. 6 (Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
c) legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);
d) legge regionale 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
e) legge regionale 9 agosto 2004, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
f) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
g) articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegata alla legge finanziaria 2007);
h) articoli 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
i) articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
l) legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni);
m) articolo 15 legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).

Art. 33
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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