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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria, 2 agosto 2013, n. 42
Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale
 

(BUR n. 15 del 1 agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 dell' 8 agosto 2013)


Art. 1
(Riconoscimento dei soggetti responsabili di patti territoriali quali Agenzie di sviluppo locale)


1. La Regione Calabria promuove e favorisce la cooperazione istituzionale tra i livelli di governo e riconosce al partenariato un ruolo pieno e permanente nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico, attualmente operanti sul territorio regionale come soggetti responsabili di patti territoriali, quali Agenzie di sviluppo locale.
3. Le Agenzie di sviluppo locale operano, quali soggetti privati, nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.


Art. 2
(Elenco delle Agenzie di sviluppo locale)


1. Si riconoscono quali Agenzie di sviluppo locale i seguenti soggetti: Protekos SpA; Promotir Srl; Sila Sviluppo Scarl; Alto Tirreno Cosentino SpA; Lameziaeuropa SpA; Vibo Sviluppo SpA; Patto Territoriale dello Stretto SpA; Locride Sviluppo SpA.


Art. 3
(Conservazione status ed obiettivi delle Agenzie di sviluppo locale)


1. La conservazione dello status di Agenzia di sviluppo locale è subordinata alla permanenza, in capo ai soggetti di cui all'articolo 2, delle seguenti condizioni:
a) predisposizione e attuazione di programmi di azione annuali e pluriennali coerenti con la complessiva programmazione regionale;
b) conduzione da parte di organi di amministrazione a maggioranza pubblica e rappresentativi del territorio di riferimento;
c) titolarità della maggioranza delle quote e mantenimento della stessa in capo a soggetti di natura pubblica;
d) astensione dall'esercizio di attività concorrenziali rispetto alle istituzionali funzioni pubbliche degli enti soci in termini di prestazioni, beni e servizi, salvo quanto specificamente previsto dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzie di sviluppo nei programmi di attività approvati e in ragione del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.
2. Le Agenzie di sviluppo locale hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.
3. Le Agenzie di sviluppo locale assicurano il perseguimento degli scopi di cui al comma 2, nella qualità di soggetti rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento e delle comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.


Art. 4
(Attività delle Agenzie di sviluppo locale)


1. Le Agenzie, nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dalle Agenzie medesime:
a) animazione territoriale;
b) promozione dell'attività d'impresa;
c) stimolo, supporto e creazione di reti d'impresa;
d) marketing territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti;
e) stimolo e supporto alla internazionalizzazione delle imprese e dei territori;
f) promozione dei prodotti tipici locali e dei loro territori;
g) promozione e supporto della certificazione delle produzioni locali;
h) promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali;
i) indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socioeconomico sui territori di riferimento;
j) supporto alle imprese ed agli enti per l'accesso ai finanziamenti di competenza regionale, nazionale e comunitaria, e per le correlate attività di monitoraggio e rendicontazione;
k) supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali;
l) formazione e qualificazione delle risorse umane e promozione della cultura d'impresa;
m) promozione, nei territori di riferimento, della diffusione ed applicazione della innovazione tecnologica e della ricerca applicata, in collaborazione e partnership con le università calabresi e i centri di ricerca operanti in Calabria, nell'ambito di progetti finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale;
n) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali ed il mondo imprenditoriale delle tematiche riguardanti la responsabilità sociale d'impresa, in partnership con i soggetti protagonisti dello sviluppo locale, enti locali, forze sociali, associazioni di categoria.


Art. 5
(Rapporti con il sistema regionale e locale)


1. Le Agenzie di sviluppo locale, nello svolgimento e compatibilmente con le attività di cui all'articolo 4, coordinano le loro proposte programmatiche e progettuali con i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale.


Art. 6
(Clausola di invarianza degli oneri)


1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 7
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



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