La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, di seguito denominato elenco regionale, in attuazione dell' articolo 2, comma 4 ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Iscrizione nell'elenco regionale
1. Possono essere iscritti nell'elenco regionale i comuni nel cui territorio sono presenti ai sensi dell' articolo 2, comma 4 ter della l.r. 18/2006 beni culturali, ambientali e paesaggistici e strutture ricettive.
Art. 3
Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale
1. L'elenco regionale è costituito e gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. I comuni interessati presentano alla struttura di cui al comma 1 la domanda di iscrizione nell'elenco regionale con allegata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 sulla base del Modello A) allegato al presente regolamento.
3. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 2 , provvede ad iscrivere il comune richiedente nell'elenco regionale. L'iscrizione è comunicata al comune medesimo.
4. I comuni iscritti nell'elenco regionale sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla struttura regionale di cui al comma 1 , eventuali variazioni di quanto dichiarato.
5. La struttura regionale competente in materia di turismo può effettuare verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati; in caso di accertata mancanza dei requisiti medesimi dispone la cancellazione del comune dall'elenco regionale.
6. L'elenco e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale.
Art. 4
Norme di prima applicazione
1. Ai fini della prima pubblicazione dell'elenco regionale i comuni interessati devono presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 12 giugno 2012
Marini