Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA il seguente regolamento
Art. 1
Definizione di accreditamento
1. L’accreditamento è l’atto con il quale l’Amministrazione regionale riconosce ad un organismo pubblico o privato (in seguito soggetto attuatore), in possesso dei requisiti richiesti e titolari di sedi operative, l’idoneità a proporre e realizzare interventi di formazione professionale, finanziati con risorse pubbliche,nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
2. La procedura di accreditamento regionale è finalizzata all’introduzione di standard di qualità nel sistema formativo, con garanzie sull’idoneità dei soggetti attuatori e sulle capacità tecniche ed organizzative delle rispettive sedi operative, accertati sulla base di criteri oggettivi.
Art. 2
Disciplina giuridica
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa delineata nell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 166/2001, che qui si intendono integralmente richiamate.
Art. 3
Gli ambiti dell’accreditamento
1. L’accreditamento concerne le attività di formazione.
2. Per attività di formazione si intendono: interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo.
Art. 4
Destinatari
1. L’accreditamento viene effettuato dalla Regione Calabria con riferimento ad una o più sedi operative di soggetti attuatori pubblici o privati cosý` come successivamente identificati.
15-12-2004 - Supplemento straordinario n. 8 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 dell’1 dicembre 2004 25038 2. Per soggetto attuatore si intende un organismo pubblico o privato che, indipendentemente dalla propria natura giuridica,abbia, tra i propri fini istituzionali, l’attività di formazione professionale e che non persegua fini di lucro.
3. I soggetti attuatori che richiedono l’accreditamento sono tenuti ad accettare i controlli pubblici e ad applicare le prescrizioni di legge sulla pubblicità dei propri bilanci. Laddove il soggetto,per propria natura giuridica, non sia tenuto a rendere pubblici i propri bilanci, interverrà l’obbligo dell’invio in Regione,entro 30 giorni dalle scadenze fiscali, delle dichiarazioni di legge circa i redditi di impresa.
4. I soggetti che richiedono l’accreditamento per l’obbligo formativo sono tenuti ad applicare, dalla data della richiesta di accreditamento, per il proprio personale il CCNL degli operatori della formazione professionale convenzionata. Sono esentati da tale prescrizione le strutture di istruzione pubblica.
5. Per sede operativa si intende una unità organizzativa locale del soggetto che avanza richiesta di accreditamento. L’unità organizzativa, deve poter rappresentare in virtù del suo raccordo esplicito con il territorio un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo. Tale sede può usufruire pienamente delle risorse messe a disposizione dal proprio sistema di appartenenza,a condizione che si tratti di risorse chiaramente identificate.
6. Possono essere accreditati per le attività di formazione nell’area dello svantaggio (utenze speciali) di cui al successivo art. 5, comma 2, i soggetti che:
— abbiano svolto in precedenza per almeno un anno attività di formazione professionale per l’utenza speciale di cui alla richiesta di accreditamento in convenzione con le Regioni, il Ministero del Lavoro o l’Unione Europea;
— abbiano svolto in precedenza per almeno tre anni attività sociali, professionali, educative ed assistenziale per l’utenza speciale di cui alla richiesta con finanziamento pubblico con la Regione Calabria;
— siano Associazioni di Categoria, riconosciute per legge, di tutela e rappresentanza per l’utenza speciale di cui alla richiesta, fermo restando le prescrizioni di cui al precedente comma 2.
7. I Centri Regionali di Formazione Professionale dovranno avanzare richiesta di accreditamento accompagnata da una autocertificazione che attesti l’avvio delle procedure di ristrutturazione laddove non risultino in possesso dei requisiti previsti, sulla base del piano di adeguamento e ristrutturazione approvato dalla Regione.
8. Le scuole pubbliche e paritarie di istruzione sono esentate dalla compilazione del formulario telematico di accreditamento per le parti incompatibili con la natura giuridica degli istituti stessi che vengono evidenziati dal formulario.
9. Le scuole pubbliche e paritarie d’istruzione che risultano autorizzate da specifiche norme di legge, alla conclusione di procedure di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione, in base a moratorie previste dalle normative vigenti, sono accreditate dalla Regione Calabria in via temporanea, con la riserva di verifica alla scadenza della moratoria stessa. Nelle more delle procedure di legge i soggetti di cui sopra sono tenuti ad autocertificare le ricorrenze delle circostanze dichiarate.
10. I soggetti attuatori che, all’atto della presentazione della domanda di accreditamento, abbiano in corso lavori di adeguamento delle sedi per il raggiungimento dei prescritti requisiti, o iniziative di ristrutturazione economico-patrimoniali per conseguire quanto previsto dal successivo art. 6, devono presentare autocertificazione (ex D.P.R. n. 445/00) con la quale attestare l’avvio delle procedure citate. In tal caso l’accreditamento viene concesso dalla Regione Calabria in via temporanea, con l’obbligo per i soggetti di dimostrare l’avvenuta conclusione delle procedure, prima della stipula della convenzione relativa alle attività formative finanziate. Per i soggetti interessati a piani di ristrutturazione ai sensi del DM 173/2001 tale procedura è rinviata alla scadenza dei provvedimenti regionali di ristrutturazione.
11. Non sono tenuti all’accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale sono comunque tenuti a rispettare le specifiche disposizioni previste dall’Amministrazione titolare delle forme di intervento o di quelle delegate;
b) le imprese per interventi di formazione finalizzati ad un esito occupazionale diretto nelle imprese stesse nella misura stabilita dalle procedure di evidenza pubblica emanate dalla Regione Calabria;
c) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica.
Art. 5
Tipologia dell’accreditamento
1. L’accreditamento viene rilasciato per le attività di formazione in relazione alle macrotipologie previste dall’art. 5 del DM 25 maggio 2001 n. 166.
2. L’accreditamento, per le attività di formazione nell’area dello svantaggio (utenze speciali), viene rilasciato all’interno di ogni macrotipologia a condizione che i requisiti specifici previsti siano rispettati come specificato al precedente art. 4 comma 6. Rientrano nell’area dello svantaggio gli interventi formativi rivolti alle seguenti categorie di cittadini:
— disabili;
— tossicodipendenti;
— detenuti;
— immigrati;
— svantaggiati sociali.
3. Gli interventi formativi rivolti a detenuti o ad altri soggetti sottoposti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria possono essere svolti dai soggetti accreditati anche presso il luogo di restrizione.
4. Gli interventi formativi inerenti la macrotipologia della formazione continua possono essere svolti anche presso sedi occasionali, non coincidenti con la sede operativa accreditata, a condizione che le stesse siano comunque accreditate.
5. Gli interventi formativi inerenti la macrotipologia dell’obbligo formativo possono essere svolti presso sedi occasionali che siano, comunque, accreditate.
6. L’impiego di sedi formative provvisorie, di cui ai commi 4 e 5, non incide nella determinazione della capacità formativa accreditabile secondo quanto riportato all’articolo 9, comma 11.
Art. 6
Requisiti per l’accreditamento
1. L’accreditamento viene rilasciato alle sedi del soggetto attuatore, in possesso dei seguenti requisiti:
a) capacità gestionale;
b) situazione economica;
c) competenze professionali;
d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
e) capacità logistica e dotazione di risorse umane;
f) interrelazioni maturate con il sistema sociale ed economico-produttivo presente nel territorio.
2. Gli indicatori, i parametri e gli indici per macrotipologie con relativa modalità di verifica cui i soggetti devono conformarsi per ottenere l’accreditamento, sono previsti nel formulario telematico e nelle tabelle allegate al D.M. 166/2001 del Ministero del Lavoro che si intendono integralmente richiamate.
3. I requisiti relativi alle competenze del personale saranno aggiornati in relazione all’emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, con provvedimento previsto dal D.M. n. 166/2001,art. 10.
Art. 7
Accreditamento e Certificazione di Qualità
1. Per le sedi operative già in possesso della certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo, si applica la disciplina prevista dall’art., 7 del DM 25 maggio 2001, n. 166, come riportato nell’Allegato 16.
2. Terminata la fase di sperimentazione del dispositivo regionale di accreditamento ed esaurito il periodo di accreditamento delle sedi di formazione, previsto in 24 mesi, le sedi formative dovranno aver conseguito la certificazione di Qualità secondo quanto previsto dalle norme ISO UNI EN 9001 Settore 37. Tale certificazione dovrà essere riferita, oltre che all’Ente,anche alla sede operativa da accreditare.
Art. 8
Relazione con il precedente dispositivo di accreditamento
1. I soggetti che hanno avanzato richiesta di accreditamento della sede formativa ai sensi della DGR n. 192 del 4/3/2003 DGR n. 232 del 18/3/2003 «Deliberazione di adozione del nuovo Regolamento sull’accreditamento delle sedi formative di cui al D.M. n. 166/2001 e del modello regionale di accreditamento », sono tenuti ad aggiornare i dati e le informazioni già precedentemente comunicate per mezzo della procedura di cui ai successivi articoli. Sono esentati invece dalla duplicazione dei documenti di cui l’amministrazione è già in possesso, all’atto dell’audit di controllo.
Art. 9
Richiesta di accreditamento
1. La procedura di accreditamento seguirà unicamente un iter telematico, confermato da una autocertificazione dei dati comunicati valevole anche come domanda in bollo, nonché dalla dichiarazione (ove richiesta) per i casi particolari. Dette autocertificazioni, generate automaticamente dal Sistema al momento della trasmissione telematica dei dati di accreditamento, dovranno essere stampate, sottoscritte ed inviate al Dipartimento Formazione Professionale allegando una fotocopia di un documento di identità valido controfirmato in originale. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul BURC, i soggetti che intendono accreditare sedi formative dovranno richiedere agli sportelli attivati presso il Dipartimento Regionale Formazione Professionale Settore «Controllo, Verifica ed Accreditamento Sedi» ed i relativi Servizi ed Uffici Provinciali, la userid e la password.
2. Solo attraverso tali elementi sarà possibile accedere alla propria area riservata (Login), residente nella procedura ondine di accreditamento, al fine di procedere al prelevamento del software personalizzato predisposto per la compilazione e l’invio telematico dei formulari, delle stampe e della visualizzazione degli elenchi di riscontro trasmissione dati e documenti. La procedura sarà disponibile on line sul sito della Regione Calabria
3. La procedura di richiesta di accreditamento potrà subire modifiche a seguito dell’introduzione di procedura di firma digitale certificata, in tal caso le disposizione di cui al presente articolo saranno oggetto di integrazione con Decreto Dirigenziale
4. A seguito dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURC, i soggetti attuatori interessati potranno, in ogni momento senza scadenza fissata inviare per via telematica i moduli informatici compilati in ogni loro parte identificati dalla userid attribuita.
L’invio dei dati verrà confermato da un protocollo di ricevimento assegnato, generato automaticamente dal Sistema e consultabile in tempo reale in un elenco predisposto nella procedura.
5. Entro 10 giorni dall’invio del formulario telematico il soggetto dovrà far pervenire al Servizio competente per territorio del Settore «Controllo, Verifica ed Accreditamento Sedi», una autocertificazione in bollo resa ai sensi del D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445, confermativa della veridicità dei dati inviati per via telematica, come descritto al precedente punto 1.
6. Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di accreditamento, la Regione tratterà i dati nel rispetto della Legge n. 675/1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive integrazioni e modifiche.
Art. 10
Iter di accreditamento
1. Il modulo informatico verrà trattato automaticamente. Al termine della sua valutazione verrà dichiarato l’accreditamento provvisorio o temporaneo, ovvero il mancato accreditamento,della sede formativa per la quale è stata prodotta la domanda.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accreditamento mediante autocertificazione, la Regione Calabria invierà, al soggetto richiedente, una comunicazione formale circa l’accreditamento provvisorio-temporaneo o il mancato accreditamento della sede, con successiva pubblicazione sul B.U.R.C..
3. Tenuto conto che il soggetto attuatore fornisce una vasta gamma di informazioni essenziali al fine dell’accoglimento o il diniego dell’istanza, autocertificando il possesso dei requisiti, la 15-12-2004 - Supplemento straordinario n. 8 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 dell’1 dicembre 2004 25040 Regione Calabria effettuerà controlli sulla veridicità degli elementi autocertificati ai sensi dell’art. 71 del T.U. 445/2000 presso il soggetto dichiarante. Tutte le sedi che risulteranno accreditate verranno pertanto sottoposte ad audit, compiuto ad opera della Task-Force regionale
4. Le difformità eventualmente rilevate in sede di audit daranno luogo alla revoca dell’accreditamento.
5. L’accreditamento definitivo è disposto a seguito di positivo esito dell’audit di controllo ed è valido ai fini del successivo art. 15 del presente Regolamento.
6. Ciascuna sede potrà essere accreditata per più macrotipologie e per più tipologie previste e per il numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre. Il criterio secondo il quale vengono riconosciute le ore di accreditamento, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili,è il seguente:
ore annue di formazione = numero di aule e laboratori x 8 ore giornaliere x 260 giorni annui, correlate alle risorse umane disponibili.
7. Ai soggetti cui appartengono le sedi che non ottengono, a conclusione dell’iter previsto, il riconoscimento dell’accreditamento,viene consegnato un verbale di avvenuta verifica con l’indicazione dei punti per i quali il soggetto o la sede non risulta in possesso dei requisiti.
8. Le sedi in possesso dei prescritti requisiti, a conclusione dell’iter previsto, verranno accreditate con provvedimento dirigenziale,con la specifica della macrotipologia, e della tipologia nonché delle relative ore formative erogabili. Tale limite corrisponde alla capacità massima di ore per le quali, in fase di bando o avviso pubblico, potranno essere presentati progetti.
Art. 11
Dotazione logistica minima per l’accoglimento della domanda di accreditamento
1. Per dimensionare correttamente le dotazioni minime che danno accesso all’accreditamento delle sedi operative, oltre a quelle indicate successivamente nella specifica dei criteri, le stesse dovranno essere composte almeno da:
a) un’aula informatica dotata di un’attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi per un minimo di 12 allievi, ovvero di un’aula tecnica o laboratorio professionale specialistico con attrezzature di base in ragione di 1 ogni 2 allievi, secondo le specificità del settore professionale, detta aula dovrà avere la misura minima di 26 mq;
b) un’aula didattica con rapporto minimo di superficie di 2 mq allievo per un minimo di 12 allievi ivi compreso il docente;
c) un ufficio di direzione e/o coordinamento;
d) un locale di accoglienza e disimpegno;
e) servizi igienici per portatori di handicap come da normativa vigente.
2. La dotazione indicata nei punti precedenti deve essere posseduta e disponibile al momento della domanda in una unica unità immobiliare oppure in più unità immobiliari purché funzionalmente congiunte da unitarietà di edificio o di superficie di edificazione.
Art. 12
Elenco regionale delle sedi accreditate
1. Le sedi operative accreditate, con la specifica della tipologia di accreditamento, sono inserite in un apposito elenco regionale,tenuto ed aggiornato dal Dipartimento Regionale Formazione Professionale Settore «Controllo, Verifica ed Accreditamento Sedi».
2. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro, al fine dell’inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.
Art. 13
Periodicità delle domande di accreditamento
1. Il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica a priori dei soggetti che si candidano per la gestione di attività di formazione, senza precludere la possibilità di ingresso nel sistema regionale di nuovi soggetti qualificati che intendono concorrere nell’ambito dei bandi, di conseguenza l’Amministrazione adotta un sistema di accreditamento «a sportello ».
Art. 14
Vincoli delle sedi accreditate
1. Le sedi accreditate devono mantenere le finalità stabilite,quindi non possono essere utilizzate per la produzione di beni e servizi ad eccezione di quelli che fanno riferimento ad attività di orientamento, istruzione, formazione, ricerca e accompagnamento al lavoro, comunque finanziate. Il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo di revoca immediata dell’accreditamento della sede.
Art. 15
Verifiche del mantenimento dei requisiti di accreditamento
1. L’accreditamento ha valore 24 mesi dalla data di avvenuta notifica, fatta eccezione per l’accreditamento temporaneo riguardante gli enti di nuova costituzione che ha valore 12 mesi.
Qualora intervengano modifiche agli elementi costitutivi dei requisiti a), b), c), e), f), di cui al precedente art. 6, il soggetto dovrà presentare nuova domanda di accreditamento.
http://www.regione.calabria.it (link Assessorato formazione professionale) (menù formazione) (link Sistema Accreditamento) 2. I soggetti che hanno ottenuto l’accreditamento temporaneo sono tenuti, alla scadenza dei 12 mesi dalla notifica del decreto di accreditamento, a presentare nuova istanza.
3. Se tali variazioni non alterano la natura dei requisiti precedentemente acquisiti entro e non oltre sette giorni dall’intercorsa variazione il Legale rappresentante del soggetto è tenuto a darne notifica per scritto al Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria.
4. L’amministrazione, provvede a verificare il mantenimento dei requisiti dei soggetti e delle sedi accreditate.
5. L’accreditamento è sospeso in caso di riscontrate difformità rispetto alle condizioni che hanno determinato la concessione dell’accreditamento. Qualora le sedi siano anche certificate in Qualità, come specificato all’articolo 7, delle difformità è data comunicazione all’organismo che ha certificato il Sistema in Qualità.
Art. 16
Nuova istanza di accreditamento
1. I soggetti che presentano nuova istanza di accreditamento o richiesta di modifica e/o integrazione devono chiedere contestualmente la chiusura della vecchia posizione di accreditamento e l’annullamento di userid e password precedenti. Tali soggetti saranno sottoposti a nuova verifica.
Art. 17
Standard di competenze professionali dei formatori
1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il quale saranno definiti gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento,analisi, progettazione valutazione, orientamento, i soggetti attuatori sono tenuti a predisporre, per tutte le sedi operative accreditate un piano di adeguamento delle competenze del proprio personale. Il piano è realizzato entro dodici mesi dalla sua elaborazione.
2. Il Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria definisce le modalità di verifica.
Art. 18
Accreditamento temporaneo
1. Per i soggetti che non sono in grado di dimostrare i requisiti previsti ai punti d) ed f) della Direttiva, relativi al livello di efficacia nelle attività precedentemente realizzate e alle interrelazioni maturate con il sistema sociale ed economico-produttivo presente nel territorio, verificato il possesso dei rimanenti requisiti,relativi al soggetto e alle sedi operative, viene rilasciato un accreditamento temporaneo di un anno. Entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno il soggetto è tenuto a richiedere la conferma dell’accreditamento con l’integrazione dei punti d) ed f) l’Amministrazione procede ad una verifica preordinata ad accertare l’acquisizione dei requisiti, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Art. 19
Condizioni di accreditamento riconosciuto
1. I soggetti che risultano già accreditati ex D.M. 166/01 presso altre regioni e province autonome italiane, nonché presso un altro Paese dell’Unione Europea secondo norme e standard nazionali in regime di mutuo riconoscimento, sono esentati dal richiedere l’accreditamento presso la Regione Calabria.
Essi dovranno esplicitare gli estremi del procedimento nazionale o regionale di accreditamento e compilare la sola parte E del formulario telematico per la sede che il soggetto intende utilizzare in Calabria. In tal caso l’audit di controllo sarà limitata alla verifica dei presupposti dei soli locali.
Art. 20
Sperimentazione del modello operativo
1. Per verificare l’adeguatezza del modello operativo e per procedere ad eventuali adeguamenti, il Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL, attiva un gruppo di monitoraggio e valutazione sulle modalità di applicazione e sui risultati ottenuti. Tale gruppo elaborerà le relazioni per la Regione e per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale compresa quella per la verifica prevista per il 1o marzo 2003 dal D.M. n. 166 del 2001.
2. Il Dipartimento Formazione Professionale attiva Task Force Isfol regionale per l’accreditamento, nell’ambito del P.O.N. A.T.A.S. ob. 1, che fornisce consulenza ed assistenza tecnica alla procedura per l’accreditamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 9 dicembre 2004
Chiaravalloti