La Giunta Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga il seguente regolamento
Art. 1
L’Avvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, espletando a tal fine l’attività processuale e le funzioni amministrative a ciò inerenti.
Articolo 2
E`demandata al Dirigente dell’Avvocatura regionale la funzione gestionale di adottare i provvedimenti con i quali si manifesta la volontà della Regione Calabria di:
— resistere alle liti intentate nei confronti dell’Ente e costituirsi nei relativi giudizi;
— promuovere i giudizi e le impugnative che si rendono necessari nell’interesse dell’Ente.
Articolo 3
Il provvedimento relativo alle attività di cui all’articolo 2 è adottato dal Dirigente dell’Avvocatura regionale, nella forma del decreto, previe le opportune intese con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati alla connessa vertenza.
Articolo 4
Il Dirigente dell’Avvocatura dispone, contestualmente alla determinazione circa il promovimento o la resistenza alla lite, l’assegnazione dell’incarico difensivo inerente al giudizio ad uno, o più, degliAvvocati in servizio presso l’Avvocatura regionale ovvero, in casi particolari, in relazione alle esigenze dell’ufficio o alle peculiarità del singolo giudizio, a professionalità esterne.
Articolo 5
Esulano dalle funzioni sopra indicate le determinazioni, di competenza della Giunta, di costituzione di parte civile nel processo penale e afferenti a giudizi che si svolgono avanti la Corte Costituzionale.
Articolo 6
Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con quelle di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.
Catanzaro, 8 marzo 2005
Giuseppe Chiaravalloti