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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Regolamento Regionale 4 marzo 2005, n. 2
Regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni
 

La Giunta Regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga il seguente regolamento


Art. 1
Generalità


1. L’incentivo di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è riferito alla predisposizione del Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) denominato O.Re.S.Te. - approvato definitivamente con Del. G.R. n. 815 del 3/11/2004 - ed alla sua realizzazione.
E`determinato in base alle percentuali stabilite dell’importo dei lavori posto a base di gara - nella misura massima del 2%, al lordo degli oneri riflessi - ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2. Nell’importo dei lavori sui quali è calcolato l’incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini,nonché la predisposizione dei piani particellari e la procedura per l’esecuzione delle eventuali occupazioni ed esproprii, tutte le attività integrative alla progettazione definitiva e l’ammontare dell’IVA;
3. L’incentivo spetta al dirigente dell’U.O.A., al responsabile del procedimento, al coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della ideazione, predisposizione e progettazione del P.I.S. nominato con D.P.G.R. n. 159 del 13/11/2001, ai componenti dell’ufficio del R.U.P., ai redattori del piano di sicurezza,
al direttore dei lavori ed ai collaudatori;
4. L’importo dell’incentivo spettante ai soggetti indicati nel comma 3 è determinato dal dirigente responsabile dell’ufficio U.O.A. «Progetti Complessi», nominato con Del. G.R. n. 800 del 25/10/2004, incaricato della realizzazione del P.I.S.


Art. 2
Quote spettanti


1. La percentuale da applicare all’importo a base di gara utile alla determinazione complessiva dell’incentivo, tenuto conto che la predisposizione del P.I.S. ha comportato una complessa serie di operazioni e che la sua realizzazione è estesa all’intera regione secondo una particolare articolazione territoriale,è fissata nella misura del 2% per come richiamato al comma 1 dell’articolo 1 del presente regolamento;
2. L’incentivo di cui al precedente comma, è ripartito secondo le seguenti aliquote percentuali:
— responsabile del procedimento = 25%;
— coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della predisposizione, ideazione e progettazione del P.I.S. di cui al comma 3 del precedente articolo = 6%;
— componenti dell’ufficio del R.U.P. = 15%;
— redattore o redattori del piano di sicurezza = 7%;
— direttore dei lavori e tecnici collaboratori = 30%;
— collaudatori e tecnici collaboratori = 10%;
— responsabili del procedimento e/o redattori dei progetti definitivi appartenenti agli uffici tecnici comunali = fino al 7%.
3. Le quote corrispondenti a prestazioni svolte da personale esterno all’organico dell’amministrazione regionale, non compreso nelle short-list di cui al successivo articolo 3 o non afferente alla S.O.G., costituiscono economie.


Art. 3
Criteri di assegnazione degli incarichi


1. I soggetti destinatari dell’incentivo sono individuati tra il responsabile unico del procedimento, il coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del P.I.S., i componenti dell’ufficio del R.U.P. nominati con decreto del dirigente responsabile dell’U.O.A. Progetti Complessi, il redattore o i redattori del piano di sicurezza, il direttore dei lavori e i tecnici collaboratori, i collaudatori ed i tecnici collaboratori, i responsabili del procedimento dei comuni inclusi nel P.I.S., i redattori dei progetti definitivi, qualora questi ultimi siano dipendenti dei comuni inclusi nel P.I.S.;
2. Il personale destinatario del compenso è individuato dal dirigente responsabile dell’ufficio incaricato della realizzazione del P.I.S. (U.O.A. Progetti Complessi) tra i dipendenti regionali, tra le risorse professionali afferenti alla S.O.G., fra i professionisti compresi nelle short-list regionali selezionati con il bando pubblicato sul B.U.R. - Supplemento straordinario n. 5 al n. 12 - del 1° luglio 2003, nel rispetto delle quote massime stabilite al precedente articolo 2, comma 2, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell’opera;
3. Nel caso di attività svolte congiuntamente, la ripartizione della quota di incentivo da attribuire ai soggetti di cui al precedente comma 1 è effettuata dal dirigente dell’ufficio attuatore dell’intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascuno ed alla responsabilità legata all’attività espletata;
4. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da soggetti non compresi nel precedente comma 1, ovvero da professionisti esterni all’amministrazione regionale, costituiscono economie.


Art. 4
Liquidazione dell’incentivo


1. A conclusione delle fasi previste al successivo comma, il dirigente dell’U.O.A. «Progetti Complessi», dispone la liquidazione degli incentivi, all’interno della ripartizione e fra i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 2, determinando la somma a ciascuno spettante;
2. La ripartizione dell’incentivo stabilito al precedente comma 1 dell’articolo 2 è effettuata:
— dopo l’approvazione del P.I.S. da parte della Giunta regionale;
— dopo la definizione della fase di ricognizione dei progetti definitivi presentati dai comuni compresi nella progettazione integrata;
— dopo la conclusione della fase di validazione dei progetti;
— dopo la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori;
— dopo l’affidamento dei lavori;
— dopo la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori;
— dopo la certificazione di regolare esecuzione dei lavori o dopo l’approvazione del collaudo.


Art. 5
Disposizioni aggiuntive


3. Il presente regolamento è estensibile a tutti i progetti predisposti dall’U.O.A. «Progetti Complessi» e comunque ai P.I.S.
a regia regionale e fa riferimento, per quanto non espressamente previsto, agli «Adempimenti procedimentali in ordine all’applicazione dell’art. 18 della L. 109/94» approvati con Del. G.R. n. 379 del 15 giugno 2004;
4. L’incentivo previsto per la progettazione è dovuto anche nel caso di progettazioni svolte dall’U.O.A. «Progetti Complessi » qualora la loro redazione consenta di procedere ad appalto- concorso, di accedere a finanziamenti o cofinaziamenti nazionali o comunitari, di chiudere accordi di qualsivoglia natura con soggetti pubblici e/o privati.
In tale ipotesi, la percentuale del fondo da ripartire corrisponde al 20% dell’ammontare dell’incentivo per come determinato al precedente articolo 2, comma 1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E`
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.
Catanzaro, 4 marzo 2005
Giuseppe Chiaravalloti



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