NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 21
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Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 21
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3; Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005 n.22; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3004 del 28 dicembre 2010; emana Il seguente Regolamento: Art. 1 1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato: dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole: “Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l’esercizio a regime la certificazione prevista dall’art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. J) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera J) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010 VENDOLA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3; Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005 n.22; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3004 del 28 dicembre 2010; emana Il seguente Regolamento: Art. 1 1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato: dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole: “Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l’esercizio a regime la certificazione prevista dall’art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. J) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera J) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010 VENDOLA
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