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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Regolamento Regionale 26 gennaio 2005, n. 1
Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3
 

La Giunta Regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga il seguente regolamento


CAPO I
Finalità e disposizioni generali


Art. 1
Finalità


1. Nell’ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla Legge regionale - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale - di seguito legge - la Regione Calabria assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all’articolo 3 della legge, che svolgono attività teatrali in via continuativa e con carattere di professionalità.
2. Le finalità generali individuate dalla legge si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:
a) la promozione e l’equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio calabrese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall’articolo 1 comma 2 della legge;
b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, Enti locali e istituzioni culturali, scolastiche e universitarie interagiscano nell’opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;
c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un’ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano, con particolare riguardo a quello proposto da autori residenti nell’ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorendo la diffusione all’estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, mediante iniziative di reciproca ospitalità;
d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un’attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro,
del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese, così come richiamato dall’articolo 1 comma 4 della legge;
f) favorire la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico;
g) l’incentivazione dell’attività teatrali di recente formazione, la Sperimentazione e la Ricerca.
3. L’azione di sostegno della Regione Calabria viene attuata in un’ottica di programmazione pluriennale, così come indicato nell’articolo 10 della legge. L’articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell’ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.


Art. 2
Criteri di ammissione ai contributi


1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all’articolo 3 della legge che presentano istanza di contributo entro il 31 marzo dell’anno di riferimento per il quale viene richiesto il sostegno regionale.
2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza triennale e l’assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della legge viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all’art. 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Coerentemente con l’obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall’articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa, art. 5 della legge.
4. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell’anno solare di:
— almeno 40 recite di propri spettacoli nell’ambito regionale, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della S.I.A.E.;
— almeno 300 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
— un bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi autonomia gestionale e aspetti organizzativi;
— possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale;
— progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiane e calabrese, e al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell’identità regionali;
— contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti Locali.
Tali parametri quantitativi e qualitativi costituiscono requisiti minimi indispensabili per l’accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui all’articolo 9.
5. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione,dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della previgente normativa riconducile alla legge sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 3.


Art. 3
Assegnazione ed erogazione dei contributi


1. I contributi vengono definiti nel corso del primo anno del triennio, con provvedimento del Dipartimento regionale competente,nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento, relativi agli specifici settori di attività, e sulla base della seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente:
a) dettagliato progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo;
b) consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente all’anno considerato, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente;
3. I contributi vengono erogati in due quote: la prima quota in acconto, pari all’80% del contributo ammesso e finanziato,
entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Dipartimento regionale competente e la seconda a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell’anno di riferimento, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo, previa verifica dell’avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale, così come evidenziato dal comma 4 e 5 della legge. A tal fine, entro il termine di cui al comma 1, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:
a) numero delle giornate lavorative;
b) numero delle giornate recitative;
c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
d) titolo delle riprese e relative repliche;
e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all’allestimento degli spettacoli, all’ospitalità e ad altre attività complementari;
i) entrate articolate in contributi e incassi.
4. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo, in particolare per quanto concerne le Compagnie teatrali di cui all’articolo 7, i dati relativi alle giornate lavorative e alla presenza degli spettatori, entro il termine di cui al comma 3 i
soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare:
a) attestazione liberatoria rilasciata dall’Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l’assolvimento degli obblighi contributivi dell’anno precedente;
b) copia delle distinte d’incasso dell’anno precedente, vistate dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), relative agli spettacoli propri e ospiti.
5. La Regione Calabria procede a verifiche amministrativo contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l’avvenuta realizzazione dell’attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l’erogazione dell’intero contributo, o di parte dello stesso, all’esito della verifica.
6. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto triennale, è disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell’anno in corso fino all’esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.
7. Nel caso che dall’esame del programma di attività dettagliato per l’anno in corso e dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2, 3 e 5, si rilevi una maggiore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, il Dipartimento regionale competente può disporre l’assegnazione di quote integrative proporzionali sul contributo previsto per l’anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse conseguente a un incremento dello stanziamento del capitolo di competenza o al recupero di somme conseguente alle attività di controllo di cui al comma 6.


Art. 4
Valutazione quantitativa e qualitativa


1. L’entità dei contributi viene determinata sulla base di una valutazione di carattere quantitativo e una di carattere qualitativo.
2. La valutazione quantitativa viene attuata dal Dipartimento regionale competente con riferimento esclusivo ai costi delle singole produzioni. Costituiscono titolo di preferenza:
a) i progetti che prevedono allestimenti di spettacoli di autori calabresi;
b) gli spettacoli e le produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
c) le iniziative di riduzione e/o contenimento del prezzo dei biglietti di ingresso agli spettacoli;
d) la realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio calabrese;
e) l’impiego di lavoratori calabresi.
3. La valutazione qualitativa dei progetti è adottata tenendo conto di:
a) validità del progetto artistico;
b) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva;
c) momenti di informazione e preparazione all’evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
d) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell’attività teatrale;
e) creazioni di rapporti stabili con scuole ed Università per l’accrescimento della cultura teatrale;
f) rapporto fra entrate da attività o da erogazione di terzi e contributo regionale;
g) numero degli spettatori paganti.
4. Nel caso della programmazione pluriennale delle Residenze multidisciplinari di cui all’articolo 9, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
5. Il parere per la valutazione qualitativa viene adottato da una Commissione consultiva così composta:
a) l’Assessore competente in materia o suo delegato;
b) il Dirigente del Settore competente in materia o suo delegato;
c) due esperti in attività teatrali, che non risultino svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Calabria;
d) un esperto in materie amministrative, che non risulti svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Calabria.
La Giunta regionale, su designazione dell’Assessore competente in materia e sulla base dei curriculum vitae presentati,
provvede a nominare i componenti della Commissione, che restano in carica per cinque anni dalla nomina.
Di norma la Commissione si riunisce almeno 5 volte l’anno e ogni componente percepirà un gettone di presenza gg. più le spese di missioni secondo la disciplina dei Dirigenti regionali.
Le relative spese graveranno sul capitolo che finanzia le attività teatrali.


Art. 5
Decadenza e sanzioni


1. E`disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale competente, la revoca o la riduzione del contributo assegnato nell’ultimo anno del triennio considerato, in proporzione all’eventuale riduzione delle attività e dei costi previsti complessivamente nel progetto triennale.
2. E`


altresì disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 3 o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all’amministrazione regionale e da questa accolte.
3. L’avvio del procedimento di decadenza è comunicato all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Sono esclusi dai contributi, soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.


CAPO II
Settori teatrali


Art. 6
Attività teatrale stabile


1. Per attività teatrale stabile si intende l’attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione,ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.
2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:
a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
c) un’equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull’intero territorio, in collaborazione con le altre strutture calabresi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative.
I teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale calabrese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, alla salvaguardia delle tradizioni e della lingua calabrese, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.
3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l’altro:
a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali calabresi;
b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti calabresi;
c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
d) creazione di stabili rapporti con l’Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento,
quali i Dipartimenti per le Arti, la Musica e lo Spettacolo (DAMS), le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica;
e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;
f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese.


Art. 7
Compagnie teatrali


1. La Regione Calabria riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all’interno del sistema teatrale calabrese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano e calabrese, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.
2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.


Art. 8
Circuiti teatrali regionali


1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio,nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.
2. A tal fine l’attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:
a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un’equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive calabresi.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, se costituiti secondo la disciplina nazionale vigente,
cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Calabria documenti programmatici triennali con l’individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:
a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (Enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico,nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
b) prevedere, all’interno delle singole programmazioni, un’adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali calabresi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un’adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.
4. Presupposti per l’ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:
a) progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative;
b) dette giornate recitative dovranno essere:
1°) Articolate su almeno dieci piazze.
2°) Distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia.
3°) Effettuate in sale teatrali oltre che munite delle prescritte autorizzazioni anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a centocinquanta posti.


Art. 9
Sistema delle Residenze


1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell’arte teatrale sul territorio calabrese nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Calabria promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.
2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale professionale, riconosciuto ai sensi della legge, con esclusione dei Teatri Stabili così come definiti all’articolo 12, comma 2 del D.M. 470/1999 e successive modificazione, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più Comuni, il cui rapporto con l’Ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio e rinnovabile, che preveda:
a) la disponibilità, da parte dell’ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;
b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata Dipartimento amministrativa, tecnica e artistica;
c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall’attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata,dall’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell’espressività artistica, che comprenda:
1) L’allestimento di almeno una produzione all’anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale.
2) L’organizzazione di un’articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto,se non nel caso in cui sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza.
3) L’individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo.
4) La realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni.
5) La creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato.
6) L’attenzione al patrimonio culturale locale.
7) L’attenzione ai processi di integrazione culturale.
8) La definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.
3. L’istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell’articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.
4. La Regione Calabria, sulla base delle risorse disponibili,sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli Enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3.
5. Coerentemente con l’obiettivo di favorire un’equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo calabrese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.


CAPO III
Interventi strutturali


Art. 10
Finanziamenti per Restauri


1. La Regione può concedere incentivi finanziari, previo approvazione
di un apposita Commissione nominata dal Dipartimento, per spese relative al Restauro, all’Adeguamento e alla Qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali sulla base dei seguenti elementi:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il finanziamento, ove prevista dalla Legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell’esercizio;
b) teatri con capienza non inferiore a centocinquanta posti;
c) relazione illustrativa su obiettivi e finalità culturali da perseguire con l’intervento;
d) progetto tecnico di massima dell’intervento di restauro, di adeguamento e di qualificazione di sedi.
1.1. Per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente dal proprietario dell’immobile e dal soggetto che lo ha in gestione, specificando chi realizza direttamente l’intervento e garantendo la continuità della destinazione d’uso. Particolare attenzione sarà data a quei soggetti teatrali, legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
1.2. Per quanto concerne le attrezzature, la domanda potrà essere presentata dal soggetto che ha in gestione la sede.
1.3. Gli Enti locali dovranno inviare la documentazione corredata dalla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.
1.4. I soggetti privati, per interventi sugli immobili dovranno allegare alla domanda di contributo copia della concessione edilizia o della richiesta di asseverazione, se dovuta.
2. Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo in questo settore sono:
2.1. La reale incidenza dell’intervento sul sistema regionale dello spettacolo, potenziandone la capacità produzione, distribuzione e promozione nei vari settori.
2.2. Il grado di esecutività dei lavori, da dimostrare in sede di domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e finanziaria, garantendo comunque l’inizio dei lavori entro l’anno in corso e rendendo pertanto immediatamente erogabile l’acconto dell’eventuale contributo regionale.
2.3. La priorità al completamento di lavori già iniziati, anche con il contributo regionale su diversi stralci.
2.4. La priorità a interventi già iniziati nell’anno precedente alla domanda, relativamente alle spese sostenute a cominciare da gennaio dell’anno in corso.
3. I contributi verranno assegnati nell’ambito della disponibilità del bilancio regionale e comunque per come previsto dalla legge e saranno liquidati nel seguente modo:
3.1. I contributi a favore di soggetti pubblici verranno liquidati:
a) per il 30% in acconto a presentazione della delibera di approvazione del progetto contenente l’indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell’intero costo dell’opera ammessa a finanziamento regionale e di copia del verbale di consegna lavori;
b) il restante 70% sulla base dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento regolarmente vistati;
3.2. I contributi a favore di soggetti privati in un’unica soluzione a presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dal tecnico dell’Ente territorialmente competente in base all’ubicazione della struttura ammessa a contributo, e della documentazione di spesa consistente nella copia delle fatture quietanziate.
4. Nel caso di acquisto di attrezzature tanto per i beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione a seguito dell’accertamento della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario, sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le forniture stesse sono state ammesse a contributo.
5. Ai sensi dell’art. 11 comma 3 della legge il finanziamento non potrà superare il 50% dell’intero importo dell’intervento, restando a carico del richiedente l’ulteriore 50%.


Il presente regolamento sara` pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E`
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.
Catanzaro, 26 gennaio 2005
Giuseppe Chiaravalloti



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