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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Regolamento regionale 22 novembre 2010, n. 17
Modifiche al Regolamento Regionale n.11 del 13 aprile 2007 e s.m.i.: “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la L.R., n.6/2004 ; Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2453 del 16 novembre 2010 di adozione del Regolamento; emana Il seguente Regolamento: Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007 n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”. Art. 2 (Modifiche ed integrazione all’art. 2) 1. All’art. 2 il comma 5 è così sostituito: “5. Per festival si intende l’attività programmata, nell’ambito di un organico progetto, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni), articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia.” 2. All’art. 2 comma 7 le parole “o istallate stabilmente” sono soppresse . 3. All’art. 2 è aggiunto il seguente comma: “13. Per residenza si intende l’attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la gestione dello stesso spazio.” Art. 3 (Introduzione art. 8 bis) 1. Dopo l’art. 8, è introdotto l’art. 8 bis “RESIDENZE” 1. Sono riconosciuti come residenze i progetti di attività pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che consistono nella gestione e nella programmazione di uno spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e l’Ente Locale o l’Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì, un’attività di produzione del soggetto proponente e un’attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l’Ente Locale o l’Ente Pubblico. 2. Le residenze non sono iscritte all’Albo Regionale dello Spettacolo. 3. Il soggetto che propone il progetto di residenza deve possedere i seguenti requisiti: - avere la sede legale ed operativa in Puglia; - essere dotato di uno statuto che preveda tra le proprie finalità l’attività di produzione (teatrale, di danza o musicale); - aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione) in maniera continuativa da almeno un triennio (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e copia di almeno 5 distinte d’incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del relativo accordo di coproduzione; - essere in possesso di agibilità Enpals per le produzioni del triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) ed aver versato i relativi contributi in favore del personale impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300 giornate lavorative complessive nel triennio, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata dall’Enpals; - essere iscritto all’Albo Regionale dello Spettacolo, ovvero aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno due anni nel triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese; - non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria; - svolgere, per la durata del progetto di residenza, almeno il 75 per cento della propria attività complessiva (con esclusione delle tournèe) nello spazio convenzionato e non avere in gestione altri spazi pubblici o privati. 4. Il progetto di residenza deve: - essere realizzato sul territorio regionale pugliese; - svolgersi in uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione per almeno tutta la durata del progetto al soggetto proponente, attraverso la sottoscrizione di un accordo (protocollo d’intesa, convenzione o altro accordo formale) con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico nel quale sia quantificato l’apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze, ecc.) dell’Ente Locale o dell’Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio; - prevedere, per ogni tipo di attività, l’apertura dello spazio al pubblico per almeno 90 giornate complessive annue; - essere finanziato con risorse non provenienti da fondi regionali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento; - presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del 25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di promozione. Art. 4 (Modifiche ed integrazioni all’art. 9) 1. Al comma 1, lettera a) dell’art. 9 dopo le parole “attività promosse da soggetti iscritti all’Albo Regionale” sono aggiunte le parole “,dalle residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”. 2. Al comma 1 dell’art. 9 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di cofinanziamento per la realizzazione di: 1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione; 2) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d’intesa o in regime di convenzione.” 3. Al comma 2, lettera a) dell’art. 9 dopo le parole “il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è articolato l’Albo Regionale” sono aggiunte le parole “e le residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”. Art. 5 (Modifiche ed integrazioni all’art. 11) 1. Al comma 1 dell’art. 11 dopo le parole “I soggetti iscritti all’Albo Regionale dello Spettacolo” sono aggiunte le parole “,le residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”. 2. Al comma 4 dell’art. 11 le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”. 3. Al comma 5.1 dell’art. 11 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) piano finanziario dettagliato con l’indicazione dei costi dell’attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;”. 4. Al comma 5.2 dell’art. 11 la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) piano finanziario dettagliato con l’indicazione dei costi dell’attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;”. 5. Al comma 5 dell’art. 11 è aggiunto il seguente punto: ”5.3 Per le residenze a) progetto di residenza (di gestione e programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario; b) copia conforme dello Statuto o dell’Atto costitutivo (se il soggetto proponente non è iscritto all’Albo Regionale dello Spettacolo); c) copia conforme dell’accordo (protocollo d’intesa, convenzione) sottoscritto con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo; d) copia delle distinte d’incasso Siae relative ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all’anno cui si riferisce l’istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo accordo di coproduzione; e) certificazione liberatoria rilasciata dall’ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto); f) copia conforme dell’ultimo bilancio approvato; g) la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente o capofila ed il curriculum della Direzione; h) in caso di precedenti esperienze in progetti di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell’Ente finanziatore ovvero dall’Ente concedente gli spazi teatrali; i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto; j) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore per l’attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel progetto, nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria; k) visura camerale (se il proponente è soggetto all’iscrizione al Registro delle Imprese); l) copia del documento di identità del legale rappresentante.” Art. 6 (Modifica all’art. 12) 1. Al comma 4 dell’art. 12 le parole “per oltre il 25 per cento” sono sostituite dalle parole “per oltre il 50 per cento”. Art. 7 (Integrazione all’art. 13) 1. Al comma 1 dell’art. 13 è aggiunto il seguente punto: “1.7 per le RESIDENZE: a) i costi di gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala, palcoscenico ed amministrativo; b) i costi di gestione relativi alle utenze dello spazio intestate al soggetto proponente; c) i costi di programmazione relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti; d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli spettacoli ospiti; e) i costi di produzione relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico ed organizzativo; f) i costi di produzione relativi all’allestimento dello spettacolo (scene, costumi, attrezzeria), ai noleggi di materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del personale artistico e tecnico; g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti impegnati nella promozione; h) i costi di promozione relativi al materiale promozionale, pubblicitario e didattico prodotto; i) i costi di promozione relativi alle spese postali e telefoniche; j) l’affidabilità economica del soggetto proponente sulla base del rapporto, rilevato dall’ultimo bilancio approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti; k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento; l) il numero di giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue; m) incremento percentuale dei biglietti venduti rispetto all’anno precedente.” Art. 8 (Integrazione all’art. 14) 1. All’art. 14 è aggiunto il seguente comma: “4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa dei progetti di residenza sono: a) rispondenza dell’attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia di Spettacolo; b) l’efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in funzione degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso; c) la qualità del progetto artistico di produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le generazioni più giovani; d) il curriculum della Direzione e la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati; e) il “tutoraggio” artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con l’indicazione delle modalità di attuazione; f) la presenza di uno o più “artisti associati”, intendendo per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell’anno il progetto formativo-produttivo della residenza; g) l’apertura di spazi nuovi, inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico all’anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo; h) l’impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore a 35 anni; i) la messa a disposizione di una foresteria per l’alloggio degli artisti e dei tecnici, anche ospiti, impegnati nel progetto.” Art. 9 (Integrazione all’art. 15) 1. Al comma 2, lettera a) dell’art. 15 dopo le parole “per soggetti iscritti all’Albo Regionale” sono aggiunte le parole “e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”. Art. 10 (Integrazione all’art. 19) 1. Il comma 1 dell’art. 19 è così sostituito: “1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione: a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza nell’ambito dello spettacolo; b) i soggetti che presentano progetti di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell’istanza un accordo pluriennale (protocollo d’intesa, convenzione o altro accordo formale) con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico; c) i soggetti privati iscritti all’Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore.” Art. 11 (Modifica ed integrazione all’art. 20) 1. Al comma 1 dell’art. 20 le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”. 2. Al comma 2 dell’art. 20 è aggiunta la seguente lettera: h) copia conforme dell’accordo triennale (protocollo d’intesa, convenzione) sottoscritto con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo. Art. 12 (Modifica all’art. 22) 1. Al comma 2 dell’art. 22 le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”. Art. 13 (Integrazione all’art. 26) 1. Al comma 1 dell’art. 26 dopo le parole “nei confronti dei soggetti iscritti all’Albo” sono aggiunte le parole “e dei soggetti delle residenze”. Art. 14 (Modifica all’art. 27) 1. Al comma 2 lettera c) dell’art. 27 le parole “di cui agli artt. 5 e 19” sono sostituite dalle parole “di cui agli artt. 5, 8 bis e 19”. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 22 novembre 2010 VENDOLA Testo coordinato del Regolamento Regionale 13 aprile 2007, n. 11 con le modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento Regionale 18 giugno 2007, n. 16, dal Regolamento Regionale 26 maggio 2009, n. 8 e dal Regolamento Regionale 22 novembre 2010, n. 17. Le tabelle allegate sono consultabili soltanto dal PDF pubblicato su internet


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