NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4
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"Art. 1 e 2, lett. A della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- Vista la deliberazione G.R. n. 1675 dell'11/12/2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a) della legge regionale 24/99; - Vista la decisione prot. n. 2069, verb. n. 11, seduta del 18/12/2000 della Commissione di controllo che ha rilevato che "a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1.997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della Giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta". - Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 84 del 13/2/01 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita; - Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
EMANA il seguente Regolamento
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art.1 (Natura del provvedimento)
1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai Comuni per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio. 2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.
Art. 2 (Definizioni)
Ai fini degli articoli che seguono, si intendono: a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio"; c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'articolo 3 della legge regionale; d) per Comuni delle classi I, II, III e IV, i Comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24; e) per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375; f) per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.
Art. 3 (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1 e dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei Comuni di classe III e IV; M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq. nei Comuni di classe III e IV; G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni di classe III e IV; G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7500 mq. fino a 10 mila mq. nei Comuni di classe I e II oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei Comuni di classe III e IV. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II: a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali; b) nei Comuni fino a diecimila abitanti confinanti con Comuni superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima Provincia. 3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione: A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare; B - Strutture di vendita-autorizzate per il solo settore non alimentare. 4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato. 5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificabili come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi. 7. I Comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale. I Comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.
TITOLO II INDIRIZZI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 4 (Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita)
1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando l'eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub-aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee. 2. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A. 3. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l'apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei Comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue: Classe demografica Strutture del Comune incompatibili I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti Nessuna II - Comuni con popolazione Grandi strutture superiore a 10 mila e fino a di vendita 50 mila abitanti G2/A III - Comuni con popolazione Grandi strutture superiore a 3 mila e fino a di vendita G2/A, 10 mila abitanti G2/B e G1/A IV - Comuni con meno di Grandi strutture 3000 abitanti di vendita di qualsiasi tipo 4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione: a) per i Comuni della classe III e IV, confinanti con Comuni della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati; b) per i Comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.
Art. 5 (Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita)
1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale: Area Grandi strutture Grandi strutture provinciale alimentari non alimentari Primo Secondo Anni Primo Secondo Anni semestre semestre succes. semestre semestre succes. Bari 0 0 1 0 0 2 Brindisi 0 0 1 0 0 0 Foggia 0 1 1 0 0 1 Lecce 0 0 1 0 2 1 Taranto 0 0 1 0 0 0 2. In attuazione del criterio, previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi. 3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente articolo 3, sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo: a) L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1 in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato; b) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali; c) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato. 4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla-osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Art. 6 (Criteri di priorità)
1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B. 2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l'incremento della rete di vendita è classificato come prioritario. 3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie. 4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a). 5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.
Art. 7 (Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita)
1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale. 2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica. 3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una dìversa sub-area non è ammesso.
TITOLO III DIRETTIVE AI COMUNI
Art. 8 (Sviluppo delle medie strutture di vendita)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni approvano: a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo di cui all'allegato C; b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita. 2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i Comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita. 3. I Comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono: a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita; b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori; c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti; d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento; e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali. 4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento. 5. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1. 6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 7. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale. 8. I Comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.
Art. 9 (Centri storici)
1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i Comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono: a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone all'immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni; b) prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti; c) promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese; d) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico; e) prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti; 2. I Comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della legge regionale. 3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale: a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50-mq. b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.
Art. 10 (Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali)
1) I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale. 2) Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata. 3) Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i Comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei Comuni devono tendere: a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico; b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale; c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali; d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti; e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.
Art. 11 (Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte)
1. In attuazione dell'articolo 17 della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei Comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento. 2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995. 3. I Comuni, sentite le locali organizzazione dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.
TITOLO IV ESERCIZIO DELL'ATTIVITà
Art. 12 (Locali di vendita)
1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica. 2. é consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto. 3. é vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato: b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni; c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria; d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento; e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura; f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio; g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.
Art. 13 (Vendita in strutture ricettive)
1. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attività ricettiva. 2. All'interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.
Art. 14 (Disposizioni in materia merceologica)
1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. é vietato porre limitazioni al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici. 2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto. 3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa. 4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32. 5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art.5 del decreto. 6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione. 7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati. 8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.
Art. 15 (Misure per lo sviluppo del commercio elettronico)
1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori. 2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 21 del decreto.
Art. 16 (Accordi e convenzioni)
Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati: 1. al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali; 2. ad assicurare l'occupazione dei residenti; 3. al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali; 4. ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali; 5. ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 20marzo 2001 RAFFAELE FITTO
"La Commissione di controllo nella seduta del 29 marzo 2001, con nota n. 437/07/32603, non riscontra vizi di legittimità".
ALLEGATO A RIPARTIZIONE DEI COMUNIPER SUB-AREA OMOGENEA PROVINCIA DI BARI 1 - ALTAMURA ALTAMURA CASSANO DELLE MURGE GRAVINA IN PUGLIA POGGIORSINI SANTERAMO IN COLLE SPINAZZOLA 2 - ANDRIA ANDRIA CANOSA DI PUGLIA MINERVINO MURGE 3 - BITONTO BITONTO GIOVINAZZO TERLIZZI PALO DEL COLLE 4 - BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI ADELFIA BINETTO BITETTO BITRITTO CAPURSO CASAMASSIMA CELLAMARE GIOIA DEL COLLE GRUMO APPULA MODUGNO MOLA DI BARI NOICATTARO RUTIGLIANO SAMMICHELE DI BARI SANNICANDRO DI BARI TORITTO TRIGGIANO TURI VALENZANO 5 - BARLETTA-TRANI BARLETTA TRANI 6 - BISCEGLIE-MOLFETTA BISCEGLIE CORATO MOLFETTA RUVO DI PUGLIA 7 - MONOPOLI MONOPOLI ALBEROBELLO CASTELLANA GROTTE CONVERSANO LOCOROTONDO NOCI POLIGNANO A MARE PUTIGNANO PROVINCIA DI BRINDISI 8 - BRINDISI BRINDISI CELLINO SAN MARCO MESAGNE SAN DONACI SAN PANCRAZIO SALENTINO SAN PIETRO VERNOTICO TORCHIAROLO TORRE SANTA SUSANNA 9 - FASANO-OSTUNI FASANO OSTUNI CISTERNINO CAROVIGNO CEGLIE MESSAPICA SAN VITO DEI NORMANNI 10 - FRANCAVILLA FONTANA FRANCAVILLA FONTANA ERCHIE LATIANO ORIA SAN MICHELE SALENTINO VILLA CASTELLI PROVINCIA DI FOGGIA 11 - CERIGNOLA CERIGNOLA MARGHERITA DI SAVOIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA STORNARA STORNARELLA TRINITAPOLI 12 - FOGGIA FOGGIA ASCOLI SATRIANO CANDELA CARAPELLE CASTELLUCCIO DEI SAURI DELICETO ORTA NOVA ROCCHETTA SANT'ANTONIO SANT'AGATA DI PUGLIA ORDONA 13 - LUCERA LUCERA ACCADIA ALBERONA ANZANO DI PUGLIA BICCARI BOVINO CARLANTINO CASALNUOVO MONTEROTARO CASALVECCHIO DI PUGLIA CASTELLUCCIO VALMAGGIORE CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CELENZA VALFORTORE CELLE DI SAN VITO FAETO MONTELEONE DI PUGLIA MOTTA MONTECORVINO ORSARA DI PUGLIA PANNI PIETRAMONTECORVINO ROSETO VALFORTORE SAN MARCO LA CATOLA TROIA VOLTURARA APPULA VOLTURINO 14- MANFREDONIA MANFREDONIA ISCHITELLA MATTINATA MONTE SANT'ANGELO PESCHICI RODI GARGANICO SAN GIOVANNI ROTONDO VICO DEL GARGANO VIESTE ZAPPONETA 15 - SAN SEVERO SAN SEVERO APRICENA CAGNANO VARANO CARPINO CHIEUTI ISOLE TREMITI LESINA POGGIO IMPERIALE RIGNANO GARGANICO SAN MARCO IN LAMIS SANNICANDRO GARGANICO SAN PAOLO DI CIVITATE SERRACAPRIOLA TORREMAGGIORE PROVINCIA DI LECCE 16 - CASARANO-UGENTO CASARANO UGENTO ACQUARICA DEL CAPO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO TUGLIE 17 - GALATINA GALATINA ARADEO CALIMERA CAPRARICA DI LECCE CUTROFIANO MARTIGNANO NEVIANO SAN DONATO DI LECCE SECLì SOGLIANO CAVOUR SOLETO STERNATIA ZOLLINO 18 - GALLIPOLI GALLIPOLI TAVIANO ALEZIO ALLISTE MELISSANO RACALE SANNICOLA 19 - LECCE LECCE ARNESANO CAMPI SALENTINA CARMIANO CASTRI DI LECCE CAVALLINO GUAGNANO LEQUILE LIZZANELLO MONTERONI DI LECCE NOVOLI SALICE SALENTINO SAN CESARIO DI LECCE SAN PIETRO IN LAMA SQUINZANO SURBO TREPUZZI VERNOLE 20 - MAGLIE MAGLIE BAGNOLO DEL SALENTO BOTRUGNO CARPIGNANO SALENTINO CASTRIGNANO Dé GRECI CORIGLIANO D'OTRANTO CURSI GIUGGIANELLO GIURDIGNANO MARTANO MELENDUGNO MELPIGNANO MINERVINO DI LECCE MURO LECCESE NOCIGLIA OTRANTO PALMARIGGI POGGIARDO SANARICA SCORRANO UGGIANO LA CHIESA SAN CASSIANO 21 - NARDò NARDò COPERTINO GALATONE LEVERANO PORTO CESAREO VEGLIE 22 - TRICASE TRICASE ALESSANO ANDRANO CASTRIGNANO DEL CAPO CASTRO CORSANO DISO GAGLIANO DEL CAPO MIGGIANO MONTESANO SALENTINO MORCIANO DI LEUCA ORTELLE PATù PRESICCE SALVE SANTA CESAREA TERME SPECCHIA SPONGANO SURANO TIGGIANO PROVINCIA DI TARANTO 23 - MARTINA FRANCA MARTINA FRANCA 24 - MASSAFRA MASSAFRA CASTELLANETA CRISPIANO GINOSA LATERZA MONTEMESOLA MOTTOLA PALAGIANELLO PALAGIANO 24 - TARANTO TARANTO AVETRANA CAROSINO FAGGIANO FRAGAGNANO GROTTAGLIE LEPORANO LIZZANO MANDURIA MARUGGIO MONTEIASI MONTEPARANO PULSANO ROCCAFORZATA SAN GIORGIO IONICO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE SAVA TORRICELLA STATTE ALLEGATO B CLASSIFICAZIONE DELLE SUB-AREE IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE AREA DI BARI Settore alimentare Settore non alimentare 1 - Altamura Secondario Prioritario 2 - Andria Residuale Residuale 3 - Bitonto Prioritario Prioritario 3 - Bari Prioritario Residuale 4 - Barletta-Trani Secondario Secondario 5 - Bisceglie-Molfetta Residuale Prioritario 6 - Monopoli Prioritario Secondario AREA DI BRINDISI 7 - Brindisi Secondario Prioritario 8 - Fasano-Ostuni Residuale Prioritario 9 - Francavilla Fontana Prioritario Secondario AREA DI FOGGIA 10 - Cerignola Secondario Residuale 11 - Foggia Residuale Residuale 12 - Lucera Secondario Prioritario 13 - Manfredonia Prioritario Prioritario 14 - San Severo Prioritario Secondario AREADI LECCE 15 - Casarano-Ugento Prioritario Secondario 16 - Galatina Residuale Residuale 17 - Gallipoli-Taviano Residuale Secondario 18 - Lecce Residuale Residuale 19 - Maglie Residuale Residuale 20 - Nardò Prioritario Prioritario 21- Tricase Residuale Secondario AREA DI TARANTO 22 - Martina Franca Secondario Prioritario 23 - Massafra Prioritario Prioritario 24 - Taranto Residuale Residuale ALLEGATO C DELIBERA COMUNALE TIPO RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce al Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; - considerato che il Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego; - preso atto che il Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; - vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione ha dato attuazione al citato D.Lgs. n. 114/98, disponendo Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio; - visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita; - visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente; - con i voti DELIBERA 1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al Comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, si sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98. 2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'instante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame di fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/99. 4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni: l) impegno di assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante; 2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99; 3) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale; 4) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione. 5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98. 6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inaltrate al Comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario. 7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati; b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio. 8. L'autorizzazione è sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale. 9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati. 10. Il Comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/90. 11. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche. .
ALLEGATO D PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTà D'ARTE 1. I parametri per l'inserimento dei Comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono così definiti: a) Parametri riferiti alla domanda turistica: a. 1. arrivi su popolazione residente: 0,3; a.2. presenze su popolazione residente: 2,0; a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50; a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300; a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450. b) Parametri riferiti all'offerta turistica: b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59; b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3; b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1 %; b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%. 2. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati: - per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica; - per la lett. b): dai dati del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT: 55. 1 Alberghi 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 71.1 Noleggio autovetture 71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre 92.72.1 Stabilimenti balneari 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali 3. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%. 4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti: - insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti-di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39; - ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai serisi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico; - presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici; - presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche; - presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune; - presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.
NOTE Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale del Regolamento regionale. Note all'art. 2 * La Legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 reca "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", si riporta il testo aggiornato e coordinato con le modifiche recate dalla L.R. 27/2000 degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 22 e 24. Art. 1 (Obiettivi e articolazione dell'intervento regionale) 1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio. 2. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, il Consiglio regionale approva due provvedimenti contenenti: a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni; b) norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d.lgs. 114/1998. 3. All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito. 4. Il Consiglio regionale provvede con appositi atti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 5. Gli indirizzi, i criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'Osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente. 6. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova norma programmatoria. 7. I provvedimenti attuativi di cui al comma 2 sono adottati a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 8. Al fine di consentire l'attuazione delle misure previste nell'articolo 10 del d.lgs. 114/1998 e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, di evitare successive concentrazioni di esercizi di vendita in talune aree di maggiore densità abitativa e di garantire un'adeguata copertura del servizio distributivo sull'intero territorio regionale, favorendone l'equilibrato sviluppo anche nei centri storici, nelle aree urbane perifiche e in quelle agricole, si prevede di: a) favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali; b) riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici; c) consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle piccole e medie imprese esistenti nelle aree urbane, nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo. Il provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 indica gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita relativi alla stessa prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, tenendo conto della necessità di un graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita. Per tale fine, in relazione alla presenza e allo sviluppo delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 5, si stabilisce quanto segue: 1) di consentire insediamenti di centri commerciali con superficie massima di vendita non superiore a 20 mila mq., nell'interno dei quali nessun esercizio deve superare i limiti di cui all'art. 5, lettera d); 2) di consentire in ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di strutture di vendita superiori sulla base di un rapporto equilibrato con la popolazione residente, comprendendo in tale rapporto anche gli eventuali trasferimenti e concentrazioni di esercizi esistenti; 3) di dare priorità agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti rispetto alle richieste di nuovi insediamenti; 4) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori nel settore alimentare o misto, solo se attivano un centro commerciale; 5) di garantire il servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando l'eccessiva concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità abitativa; 6) di evitare l'eccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di impatto economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla possibile concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi strutture di vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in relazione alla popolazione residente nel Comune; 7) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori a condizione che abbiano disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq. per ogni mq. di superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento metri dall'accesso. Art. 2 (Finalità) 1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente legge e i provvedimenti attuativi prevista dall'articolo 1 perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità: a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs. 114/1998 attraverso la promozione dei processi di ristrutturazione e riconversione delle attività commerciali in essere; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; c) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo; e) il requilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree sovracomunali; f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici; g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio; h) il graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede fissa che favorisca lo sviluppo delle forme consorziali tra operatori; i) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; l) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese; m) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi; n) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio. Art. 4 (Classificazione dei Comuni) 1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi: Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti; Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti; Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti; Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti. 2. Ai Comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), e) ed f), del d.lgs. 114/1998; ai Comuni delle classi III e IV si applicano i limiti inferiori. 3. Al fine di favorire il decongestionamento dei Comuni di maggiore dimensione e la rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma 2, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II: a) nei centri storici; b) nei Comuni fino a 10 mila abitanti confinanti con Comuni superiori a 50 mila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia. 4. La Giunta regionale individua ulteriori Comuni o loro parti in cui applicare i limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di consistenza demografica, su proposta avanzata dalle Province. Art. 5 (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita) 1. Nel rispetto dei limiti dimensionali degli esercizi previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, ai fini di una più puntuale programmazione, le medie e le grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: a) medie strutture inferiori (M1) - con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni delle classi I e II; b) medie strutture superiori (M2) - con superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni delle classi I e II; c) grandi strutture inferiori (G1) - con superficie compresa tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II; d) grandi strutture superiori (G2) - con superficie di vendita maggiore di 4500 mq. sino a 7500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. sino a 10.000 mq. nei Comuni delle classi I e II. 2. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie: a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare; b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare. 3. I centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 necessitano: a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale; b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro. Art. 6 (Criteri e modalità di priorità ai fini del rilasciodelle autorizzazioni) 1. In caso di domande concorrenti per l'apertura di una media o grande struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame delle domande: a) concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno perché sussistano le seguenti condizioni; 1) l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente formalizzata mediante specifico accordo sindacale; 2) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'articolo 5; 3) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrata sia almeno pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata di impegno di reimpiego del personale; 4) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 6 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 5; b) ampliamento; c) trasferimento; d) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998 o è in possesso di adeguata qualificazione; e) nuova apertura. 2. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 114/1998, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo. 3. L'impegno del reimpiego del personale si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante. 4. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità del rilascio di autorizzazioni sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 9 del d.lgs. 114/1998. 5. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro esercenti il commercio. 6. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare. Art. 7 (Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzatiai sensi della L. 426/1971 per la venditadi beni di largo e generale consumo) 1. Sono sempre concesse: a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati; b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superficie delle medie strutture concentrate o accorpate; c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie e grandi strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio. Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale. 2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Art. 8 (Procedura di rilascio delle autorizzazioniper le grandi strutture di vendita) 1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione: a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale; b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari; c) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di vendita esistente nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante. 2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 114/1998 o degli elementi di cui al comma 1, il Comune, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nei termini di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione. 3. L'esame delle domande in sede di Conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta. 4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima Provincia nel corso dello stesso mese. 5. I Comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa Conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla regione sulla base di apposito calendario. 6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a). 7. La Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla Conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti. 8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, l'Osservatorio regionale del commercio, nell'ambito della Conferenza di servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 21. 9. L'Assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione. 10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della Conferenza, è ritenuta accolta. Art. 14 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) 1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultime, si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale e alla cui approvazione è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le medie strutture superiori di tipo M2; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici. 2. In caso di inerzia da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d.lgs. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definitivo e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi; b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori; c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici e di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale. Art. 15 (Sviluppo e promozione dei centri storici) 1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitazione negli strumenti urbanistici comunali. 2. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici nelle indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali. Detti poteri comprendono le facoltà di intervento in materia merceologica e di compatibilità già previste dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nonché la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici servizi. 3. I Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere, in tutto o in parte, l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce da essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico. 4. I Comuni possono emanare disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale e disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario. Art. 17 (Orari di apertura degli esercizi nei Comuni turistici e nelle città d'arte) 1. In materia di orari, giorni e turni d'apertura delle attività commerciali, il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce i criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte, prevedendo che essa avvenga su istanza dei Comuni stessi. 2. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998. Art. 22 (Attività di formazione per gli operatori commerciali) 1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego. 2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali: a) garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi; b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa; c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono; d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici; e) gradualità del progetto di elevazione de livello formativo generale; f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali. 3. I corsi di formazione possono essere gestiti, in via prioritaria, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti: a) le Camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse; b) le associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti; c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 23. 4. Con apposito provvedimento attuativo della Giunta regionale sono stabiliti: a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione; b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale; c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, devono aver luogo innanzi ad un'unica commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta e in un colloquio; d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c); e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'articolo 5, commi 7 e 9 del d.lgs. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi i criteri e direttive per l'organizzazione dei corsi facoltativi di aggiornamento. Art. 23 (Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali) 1. La regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevare il livello tecnologico. 2. Con apposito regolamento sono definiti: a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 114/1998; b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta; c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266; d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali; e) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica. Art. 24 (Disposizioni transitorie) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistente nel proprio territorio e alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite e alla rete distributiva del centro storico; b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge; c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio e alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente; d) ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia turistica o costituenti città d'arte. 2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e i criteri per la programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 114/1998, tenendo anche conto di eventuali scadenze previste dal provvedimento di approvazione del piano urbanistico territoriale qualora adottato nel suddetto termine. 4. Fino a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei Comuni ai fini dell'articolo 12 del D.lgs 114/1998, restano in vigore le disposizioni emanate in materia dai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558, senza facoltà di emanarne altre. 5. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 14. 6. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'articolo 22, comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs 114/1998 possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui erano effettuati i corsi per la qualificazione al Registro esercenti il commercio per il settore alimentare. * Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59". Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 8, 9, 13, 21 e 26 comma 3. Art. 5 Requisiti di accesso all'attività 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 375 (15), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo esuata, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari: o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. 6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alla normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificazione gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, camei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 è soppresso. Art. 7 Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. Art. 8 Medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6 comma 1. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, del presente decreto. 3. Il comune, sulla base delle disposizioni: regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita: stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 e successive modifiche. Art. 9 Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione, è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione: il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei consumo contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione. 5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita: stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Art. 13 Disposizioni speciali 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali: alle rivendita di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma. 3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato. Art. 21 Commercio elettronico 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. Art. 26 Disposizioni finali 1.-2. Omissis 3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali. 4.-6. Omissis * Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375 reca "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio. L'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riportato al n. ha abrogato il presente decreto, con la decorrenza ivi indicata, ad esclusione del comma 9, dell'art. 56, dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e all'attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217. Nota all'art. 5 * La L.R. 2 maggio 1995, n. 32 reca "Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione". Nota all'art. 11 * Il D.P.R. 13 dicembre 1995 reca "Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" (G.U. n. 44 del 22.2.1996). Nota all'art. 14 * La Legge 27 gennaio 1968, n. 32 reca "Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati" (G.U. n. 36 del 10.2.68).
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Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
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LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
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Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
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Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
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Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
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A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
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Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
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Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
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L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
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