NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 4
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Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 concernente: "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 7 luglio 2004, n. 136; Visto l'articolo 51 dello Statuto della Regione;
emana il seguente regolamento
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), di seguito denominata legge, secondo quanto disposto dall'articolo 34 della legge regionale medesima.
Art. 2 (Convenzioni per la gestione partecipata)
1. Le convenzioni stipulate tra le Province e le associazioni piscatorie per la gestione delle attività di cui all'articolo 6 della legge devono prevedere: a) la durata del rapporto convenzionale; b) gli eventuali oneri a carico dei contraenti; c) l'esenzione di responsabilità della Provincia per i danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle attività oggetto di convenzionamento; d) il diritto per ogni titolare di licenza, a parità di condizioni, di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati, in caso di affidamento in gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale. 2. Le Province possono riconoscere alle associazioni piscatorie il rimborso delle spese sostenute.
Art. 3 (Tabellazione)
1. Le zone di cui agli articoli 9 e 10 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato A. 2. Le acque di categoria A e B definite all'articolo 20 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato B. Le acque di categoria C non necessitano di tabellazione, in quanto individuate in via residuale. 3. Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali ai sensi della legge, si utilizzano le tabelle di cui all'allegato C. 4. Per la stampa della didascalia contenuta nelle tabelle sono usati caratteri "Bookman old style". 5. Le tabelle sono collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. 6. L'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4 (Licenza di pesca)
1. Le caratteristiche della licenza di pesca di cui all'articolo 21 della legge sono indicate nel modello di cui all'allegato D.
Art. 5 (Tesserino di pesca)
1. Il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, della legge deve indicare i seguenti dati: a) stagione piscatoria; b) codice del pescatore o numero della licenza; c) generalità e Comune di residenza del titolare. 2. Il tesserino di cui al comma 1, redatto sulla base del fac-simile di cui all'allegato E, contiene le giornate di pesca, l'elenco delle specie ittiche prelevabili soggette all'obbligo della registrazione e lo spazio per le conseguenti notazioni. Tali elementi sono individuati annualmente con il calendario regionale di cui all'articolo 24 della legge. 3. Il tesserino è rilasciato anche ai minori di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni, su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela. La Provincia effettua il rilascio seguendo la consueta numerazione, compilando il tesserino con i dati anagrafici del minore e riportando, al posto del numero della licenza di pesca, la dicitura: "articolo 21, comma 5, lettera b), l.r. 11/2003". 4. Il tesserino ai pescatori non residenti nella regione e agli stranieri è rilasciato da una delle Province, la quale informa l'utente della validità dello stesso su tutto il territorio regionale. 5. Ciascuna Provincia predispone un apposito elenco dei tesserini rilasciati ai sensi del comma 4.
Art. 6 (Corsi di formazione e aggiornamentoper guardie ittiche)
1. I corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e i corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, svolti dalle Province e dalle associazioni piscatorie ai sensi dell'articolo 30 della legge, vertono sulle seguenti materie di insegnamento: a) legislazione regionale sulla pesca nelle acque interne; b) disciplina dell'attività piscatoria; c) funzioni e poteri dell'agente ittico; d) tutela ambientale e tutela delle acque; e) sanzioni per le violazioni delle leggi di settore; f) specie ittiche presenti sui territorio regionale; g) sviluppo agevolato delle principali specie di interesse piscatorio; h) nozioni di pronto soccorso. 2. I corsi di formazione non devono avere durata inferiore a quaranta ore complessive di lezione quelli di aggiornamento a ventiquattro ore. 3. L'accertamento della preparazione raggiunta dai partecipanti ai corsi di formazione avviene mediante lo svolgimento di un esame finale, consistente in una prova scritta ed una orale. Sono ammessi a sostenere l'esame coloro che hanno frequentato almeno trentadue delle quaranta ore di lezione, ovvero i quattro quinti dell'eventuale maggiore durata complessiva. 4. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è composta da: a) il responsabile della struttura provinciale competente in materia di pesca sportiva, con funzioni di presidente; b) un funzionario della Regione, designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca sportiva; c) un esperto scelto tra i docenti del corso. Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, lì 20/07/2004 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE Nota all'art. 1, comma 1 Il testo dell'articolo 34 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è il seguente: "Art. 34 - (Norme finali e transitorie) - 1. Con regolamento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: a) i requisiti essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 6: b) le modalità per la tabellazione delle zone di cui agli articoli 9 e 10; c) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 20; d) le caratteristiche del documento della licenza di cui all'articolo 21 e il relativo modello; e) le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, e il relativo modello; f) le materie d'insegnamento, i criteri di ammissione agli esami e la composizione delle commissioni esaminatrici relativamente ai corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 30, comma 5, nonché i contenuti essenziali dei corsi di aggiornamento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. 2. Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla scadenza prevista. 3. Nelle more dell'approvazione della carta ittica regionale di cui all'articolo 7 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province provvedono alla classificazione provvisoria delle acque interne, in conformità alle disposizioni del d.lgs 152/1999. 4. Fino alla nomina della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4 e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative funzioni sono esercitate dalla Consulta per la pesca nelle acque interne istituita a norma dell'articolo 3 della l.r. 28/1983. 5. Fino all'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 3, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r. 28/1983." Nota all'art. 2, comma 1 Il testo dell'articolo 6 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 6 - (Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne) - 1. Le Province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività: a) operazioni di tabellazione delle acque interne; esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa degli ambiti fluviali; b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione speciale, istituiti dalle Province; operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento; c) gestione d'incubatoi di vallata o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento. 2. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale devono prevedere il diritto per ogni titolare di licenza di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati." Note all'art. 3, comma 1 Il testo degli articoli 9 e 10 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 9 - (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva) - 1. Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di: a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento; c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento. 2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale. 3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verifichino eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti." "Art. 10 - (Zone di protezione) - 1. Le Province ai fini della tutela delle specie ittiche e della conservazione delle varietà autoctone, possono istituire zone di protezione in ambiti fluviali idonei." Nota all'art. 3, comma 2: Il testo dell'articolo 20 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 20 - (Classificazione delle acque) - 1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti: a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi; b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista; c) categoria C: acque popolate da ciprinidi. 2. Le Province in conformità alle disposizioni del d.lgs 152/1999, nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione." Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'articolo 21 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 21 - (Licenza di pesca) - 1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A, B e C ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre mesi dalla data del rilascio. 2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età possono richiedere il rilascio della licenza con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all'articolo 22, previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca. 4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. 5. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento; b) i minori di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato; c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo 26." Nota all'art. 5, comma 1: Il testo del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 25 - (Pesca controllata) - Omissis. 2. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, deve essere in possesso di apposito tesserino, valido per l'intero territorio regionale, su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati. Omissis." Nota all'art. 5, comma 2: Il testo dell'articolo 24 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 24 - (Calendario regionale di pesca) - 1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l'anno successivo. Entro il 15 gennaio seguente, le province predispongono il calendario di pesca relativo al territorio di competenza, in conformità alle prescrizioni contenute nel calendario regionale. 2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche." Nota all'art. 5, comma 3: Per il testo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 11/2003 vedi nella nota all'art. 4, comma 1. Nota all'art. 6, comma 1: Il testo dell'articolo 30 della l.r. 11/2003 è il seguente: "Art. 30 - (Agenti di vigilanza) - 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono: a) agli agenti dipendenti dalle Province; b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza; c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). 2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le funzioni. 4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi. 5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale. 6. Le Province organizzano ogni due anni: a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b); b) corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, cui sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata. 7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1, lettera b), e corsi d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate."
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