NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18
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Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3; Visto il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502; Vista la Legge regionale 19 settembre 2008, n.23; Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191; Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2624 del 30 novembre 2010; Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2791 del 15 dicembre 2010 di adozione del Regolamento; emana Il seguente Regolamento: Art. 1 (Finalità) 1. Il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente Regolamento, in attuazione dell’art. 6, co. 1 dell’Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010-2012 recepita dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, è finalizzato al miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa. Art. 2 (Strumenti di miglioramento della qualità ed appropriatezza) 1. Il miglioramento della qualità ed appropriatezza è perseguito attraverso il trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in setting assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati alle esigenze dei pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo lo schema di seguito rappresentato. • trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri per acuti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione; • trasformazione dal 35 al 40% dei ricoveri in assistenza sostitutiva nell’ambito di RSA ed Hospice; • trasformazione dal 45 al 50% dei ricoveri in attività ambulatoriale, Day Services, o in prestazioni da effettuarsi nell’ambito di case della salute. 2. Ai fini della valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri si fa riferimento al Modello di Analisi dell’Appropriatezza delle Prestazioni (M.A.A.P.), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 834 del 27/5/2008, successivamente integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1979 del 28/10/2008. Art. 3 (Strumenti di contenimento della spesa) 1. Il contenimento della spesa è perseguito principalmente attraverso la riduzione dei ricoveri e la contestuale riduzione dei costi strutturali sostenuti per l’assistenza ospedaliera. 2. L’obiettivo di cui al comma 1 si ottiene adottando le seguenti misure: a) Riduzione dei posti letto per acuti; b) Disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di posti letto inferiore a 70 ovvero con meno di tre unità operative per acuti (come da modello HSP 12 all’1/1/2010) ovvero sulla base dei dati complessivi di attività e del grado percentuale di utilizzo della struttura da parte dei cittadini residenti nel comune in cui insiste la struttura; c) Riconversione di alcuni degli stabilimenti ospedalieri disattivati di cui alla precedente lett. b) in strutture sanitarie territoriali, sulla base del fabbisogno assistenziale del territorio nonché delle risorse a disposizione e dell’attività prevalente dello stabilimento interessato; d) Accorpamenti e disattivazioni di Unità Operative all’interno di stabilimenti ospedalieri non ricompresi nel precedente punto b), tenendo conto di eventuali gravi carenze di organico, del tasso di occupazione medio registrato nell’utimo triennio, del grado di inappropriatezza delle prestazioni erogate nell’ultimo triennio. Art. 4 (Azioni da intraprendere) 1. Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2010 sono le seguenti: a) Riduzione di 1.513 posti letto, che consente un passaggio del numero complessivo di posti letto da 15.833 (fonte HSP-12 dell’1/1/2010) a 14.320. Tale riduzione, operata per l’anno 2010 con prevalente riferimento ai posti letto pubblici, consente il pieno rispetto dello standard di 4 posti letto per mille abitanti previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, attestandosi il numero effettivo di posti letto sul valore di 3,50 per mille abitanti. b) Disattivazione degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), di seguito elencati: - Ruvo di Puglia - Bitonto - Santeramo in Colle - Minervino Murge - Spinazzola - Cisternino - Ceglie Messapica - Monte Sant’Angelo - Torremaggiore - San Marco in Lamis - Gagliano del Capo - Maglie - Poggiardo - Massafra - Mottola c) Riconversione in strutture extra-ospedaliere degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui all’art. 3, co. 2, lett. c), di seguito elencati: Rutigliano - Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione; Noci - Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione; Campi Salentina - Presidio territoriale per la gestione delle cronicità (con particolare riferimento alle cronicità immuno-mediate ed ambiente-correlate). 2. I territori interessati dalla disattivazione degli stabilimenti ospedalieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 saranno oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali territoriali alternative al ricovero, quali: a) assistenza domiciliare; b) assistenza specialistica ambulatoriale; c) assistenza residenziale e semiresidenziale; d) riorganizzazione della medicina di gruppo. Art. 5 (Approvazione) 1. E’ approvato, entro il 31/12/2010, il riordino della rete ospedaliera secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale. 2. Per le unità operative senza posti letto si fa riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla Legge Regionale 19 settembre 2008, n. 23 - “Piano Regionle di Salute 2008-2010”. 3. Nelle more della ridefinizione dei posti letto da destinare alle attività di ricovero ordinario in regime di day hospital e di day surgery si intendono confermati quelli indicati nelle tabelle relative ai posti letto attivi all’ 1/1/2010, come da modelli HSP. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 16 dicembre 2010 Vendola
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