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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Scuola, formazione e università - D.M.

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Decreto del Ministero dell' Istruzione dell' Universita e della Ricerca 25 marzo 2013, n. 81
Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249
 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonche' della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, con il quale e' stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, gia' sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilita' di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilita' di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianita' minima di servizio;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale e' operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;
Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 e' insufficiente a coprire le suddette disponibilita' temporanee;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita' di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia' rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita' di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa non offre le necessarie garanzie di qualita' e continuita' del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita' di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto gia' i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato, mentre e' ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella 11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, espressi, rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto e' materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere dal medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione non prevede la presenza di figure tutoriali;
Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente estesa al comparto Afam;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013;


Adotta il seguente regolamento:


Art. 1
Oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Art. 2
Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010


1. All'articolo 5:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.";
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".

Art. 3
Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010


1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.".

Art. 4
Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010


1. All'articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole "modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola "modificazioni";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni.";
e) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13.";
h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."
l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";
m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma:
"27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".
2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente tabella 11-bis:


"Tabella 11-bis
(art. 15, comma 1-bis)


La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.
I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita' alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.
La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e' espresso in centesimi.
Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 25 marzo 2013


Il Ministro
Profumo


Visto, il Guardasigilli
Severino


Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59


(G.U. n. 155 del 4 luglio 2013)



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