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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Regione Umbria. Regolamento regionale 19 ottobre 2012 n 14
Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).
 

La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello statuto regionale.


La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)


1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5, comma 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica), disciplina:
a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 6/2010 ;
b) la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale per la progettazione di qualità di cui all' articolo 13 della l.r. 6/2010 , di seguito Commissione.


Art. 2
(Bando per l'individuazione di aree tematiche)


1. Ai fini del miglioramento della qualità urbana, la Giunta regionale ai sensi dell' articolo 8, comma 3 della l.r. 6/2010 , predispone, su proposta della Commissione, un bando pubblico per l'individuazione di una o più tematiche territoriali di particolare interesse sulle quali svolgere il concorso a tema di cui all' articolo 3 .
2. Nel bando di cui al comma 1 , pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale della Regione stessa sono stabilite altresì, le modalità di adesione e la documentazione tecnica da presentare da parte dei comuni.
3. I comuni, anche in forma associata, ai sensi dell' articolo 8, comma 4 della l.r. 6/2010 , entro tre mesi dalla pubblicazione del bando di cui al comma 1 , trasmettono alla Regione l'individuazione nel proprio territorio di uno o più ambiti significativi che presentano le caratteristiche descritte nel bando stesso.
4. La Commissione seleziona gli ambiti significativi presentati dai comuni sulla base delle indicazioni del bando e predispone una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.


Art. 3
(Concorso a tema di iniziativa regionale)


1. La Giunta regionale pubblica nel BUR e nel sito istituzionale della Regione un bando per il concorso a tema di cui all' articolo 8, comma 5 della l.r. 6/2010 .


2. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 6/2010 , indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-organizzativo, che presentano proposte progettuali secondo le modalità definite nel bando di cui al comma 1 .
3. I vincitori del concorso sono individuati dalla Giunta regionale, previa valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi delle proposte progettuali, effettuata dalla Commissione.
4. La Regione può rendere pubblici gli elaborati progettuali ritenuti di particolare interesse mediante mostre, cataloghi, articoli, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta opportuna nel rispetto della normativa vigente in materia.


Art. 4
(Garante dell'intervento)


1. Qualora il comune o i comuni in forma associata interessati dal progetto vincitore affidino i successivi livelli di progettazione a soggetto diverso dal vincitore del concorso a tema, nominano garante dell'intervento il soggetto vincitore del concorso stesso.
2. Il garante dell'intervento assicura la coerenza tra il progetto da realizzare e la proposta vincitrice del concorso a tema.
3. La garanzia della coerenza progettuale è perseguita con la presenza del garante durante tutti i livelli di progettazione dell'intervento tramite attività di analisi, verifica, monitoraggio e coordinamento artistico. A tal fine nel quadro economico degli interventi è individuata una quota destinata all'espletamento dell'attività del garante.


Art. 5
(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati)


1. Gli organismi di diritto pubblico indicono il concorso di progettazione secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale.
2. Il concorso di progettazione indetto da organismi di diritto privato e da soggetti privati di cui all' art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 6/2010 deve, in particolare, elevare la qualità dell'ambiente urbano e rurale e promuovere l'architettura di qualità.
3. I comuni, anche in forma associata, preso atto del bando di progettazione presentato da organismi di diritto privato e da soggetti privati, possono concedere agli stessi la riduzione degli oneri per le urbanizzazioni secondarie e del costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento.
4. Al fine di beneficiare delle riduzioni di cui al comma 3 , gli organismi di diritto privato o i soggetti privati che indicono il concorso di progettazione devono garantire in particolare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.
5. La Giunta regionale nell'assegnazione di contributi per interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità previsti dai piani di settore di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) attribuisce un punteggio aggiuntivo agli interventi per i quali è stato espletato concorso di idee, concorso a tema e/o concorso di progettazione.


Art. 6
(Commissione regionale per la progettazione di qualità)


1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, ed è composta da:
a) il coordinatore regionale dell'Ambito competente in materia di territorio con funzioni di Presidente;
b) due dirigenti regionali competenti nelle materie di cui al presente regolamento;
c) tre docenti universitari in materia di composizione architettonica, disegno e rilievo e storia dell'architettura;
d) un rappresentante dell'ordine degli architetti della provincia di Perugia e Terni;
e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia di Perugia e Terni;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE Umbria);
g) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);
h) un rappresentante dell'Accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia.
2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato alla struttura competente in materia.
4. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali provenienti da fuori regione, spetta un gettone di presenza giornaliero nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o dei collegi comunque denominati e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.


Art. 7
(Compiti della Commissione)


1. La Commissione ha il compito di:
a) selezionare gli ambiti significativi presentati dai comuni e predisporre una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
b) valutare gli aspetti tecnico-qualitativi delle proposte progettuali presentate per i concorsi a tema di cui all' articolo 3 ;
c) redigere la proposta del rapporto annuale di cui all' articolo 12 della l.r. 6/2010 contenente in particolare l'indicazione dei temi da sottoporre a concorso a tema e le tematiche oggetto di borse di studio;
d) selezionare gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca per la formulazione della graduatoria oggetto di borse di studio di cui all' articolo 11 della l.r. 6/2010 .
2. La Commissione, inoltre:
a) formula proposte per il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano di cui all' articolo 10 della l.r. 6/2010 ;
b) formula proposte per la richiesta al Ministero competente in materia di beni e attività culturali, delle dichiarazioni di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 6/2010 ;
c) predispone un report illustrativo della situazione della qualità architettonica nella Regione.


Art. 8
(Norma transitoria)


1. Fino alla nomina della Commissione i compiti assegnati alla stessa sono esercitati dalla Commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2011, n. 365.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 19 ottobre 2012
Marini



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